Legittimo l’accertamento della Polizia municipale dell’infrazione avvenuta su una strada esterna al centro abitato

La Polizia municipale ha il potere di accertare le infrazioni al codice della strada consumate sull’intero territorio comunale e, dunque, anche su strade statali esterne al centro abitato. Dunque, gli accertamenti compiuti in tale territorio debbono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore .

Chiarimenti ribaditi dal Supremo Collegio con l’ordinanza n. 3839/19, depositata l’8 febbraio. La vicenda che giunge all’attenzione della Suprema Corte trae origine dal verbale di contestazione della Polizia municipale di Penne con il quale veniva rilevato l’omesso aggiornamento della carta di circolazione di un veicolo di proprietà di una s.r.l., infrazione che, tuttavia, è stata consumata in Chieti. L’accertamento. Il GdP di Chieti, decidendo sull’opposizione proposta da una s.r.l. avverso il verbale di contestazione della Polizia municipale di Penne ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 3, c.d.s. violazioni circa l’aggiornamento della carta di circolazione , dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del GdP di Penne. Il Tribunale di Chieti successivamente adito dalla s.r.l., dichiarando la propria competenza poiché l’infrazione era avvenuta in Chieti sede del Dipartimento dei Trasporti e poi accertata in Penne, rigettava nel merito l’opposizione. Il ricorrente propone ricorso in Cassazione deducendo che il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere competente la Polizia municipale di Penne all’accertamento delle infrazioni consumate in diverso territorio comunale . Competenza. L’art. 3 l. n. 65/1986 stabilisce che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel territorio di competenza . Sulla base di ciò, gli Ermellini aggiungono che l’art. 11, comma 3, c.d.s. riferito alla direzione e predisposizione dei servizi di polizia stradale demanda al Ministero dell’Interno il coordinamento dei relativi servizi, tra cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale , con eccezione delle attribuzione dei Comuni circa i centri abitati. Pertanto, ai sensi dell’art. 13 l. n. 689/1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie , la S.C. ribadisce che gli agenti e ufficiali di Polizia municipale, essendo organi di Polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale , hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto il territorio, anche quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato . Ebbene, la Polizia municipale ha il potere di accertare le infrazioni al codice della strada nell’ambito del territorio comunale e dunque, gli accertamenti compiuti in tale territorio debbono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore infatti, l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di detto servizio, sono elementi che rimangono esterni dall’attività di accertamento rimanendo ininfluenti sulla competenza. Per tali ragioni, la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 6 luglio 2018 – 8 febbraio 2019, n. 3839 Presidente Matera – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che - il Giudice di pace di Chieti, con sentenza n. 247 del 2012, decidendo sull’opposizione proposta dalla Holiday Bus s.r.l. avverso il verbale di contestazione n. 1122/2011/V della Polizia Municipale di Penne del 10.05.2011, elevato ai sensi dell’art. 94 C.d.S., commi 2 e 3 per avere omesso di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’avvenuto passaggio di proprietà nei 60 giorni successivi, dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Giudice di pace di Penne - sul gravame interposto dalla Holiday Bus, il Tribunale di Chieti, nella resistenza dell’appellato, pur accogliendo l’impugnazione quanto alla competenza per territorio, dichiarando la propria competenza per essere l’infrazione avvenuta in Chieti, sede del Dipartimento dei Trasporti, e solo accertata in Penne, nel merito respingeva l’opposizione per non avere provveduto a regolarizzare la carta di circolazione nonostante il trasferimento della proprietà risalisse ad atto del 2007, per cui nessuna risoluzione poteva ritenersi intervenuta della compravendita - per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Chieti ricorre la Holiday Bus sulla base di un unico motivo - il Comune intimato resiste con controricorso. Atteso che - l’unico motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 12 e 94, per avere il giudice ritenuto competente la polizia municipale di Penne all’accertamento delle infrazioni consumate in diverso territorio. Invero va data continuità a un consolidato indirizzo espresso di recente con la sentenza 18 ottobre 2011, n. 21523, ma già Cass. 1 marzo 2002 n. 3019 Cass. 11 luglio 2006 n. 15688 Cass. 19 ottobre 2006 n. 22366 Cass. 28 aprile 2011 n. 9497 e n. 9498 , di cui si condivide l’impostazione, secondo cui Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato . In proposito va osservato quanto segue. A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3 all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria . L’art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria le guardie dei comuni , con competenza nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza . Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale , il personale che svolge servizio di polizia municipale , nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale comma 1, lettera b , in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959. In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel territorio di competenza . Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale, comunale di esercizio delle funzioni Corte cost. n. 740 del 1988 , trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e , attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza , ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse . Il comma 3 dell’art. 11, che in materia di servizi di polizia stradale inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi. Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della parte ricorrente, soccombente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.