L’accertamento della violazione coincide con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione

L’art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all’accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione.

L’accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Il caso. Un uomo proponeva appello avverso una sentenza emessa, nel 2014, dal Giudice di Pace di Vicenza, con la quale veniva respinta l’opposizione dell’appellante relativa ad alcuni verbali di contestazione per infrazioni del codice della strada, emessi dalla polizia stradale. Le infrazioni riguardavano la le norme sull’uso del cronotachigrafo da parte dei conducenti e la registrazione dei tempi di guida degli automezzi. Nel 2017, il Tribunale di Vicenza rigettava l’appello proposto, sostenendo che la notifica dei verbali fosse avvenuta correttamente entro i novanta giorni previsti dal secondo comma dell’art. 14 legge n. 689/81, dovendo considerare come dies a quo la data in cui avevano avuto fine gli accertamenti compiuti dall’autorità. Il Tribunale condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Avverso la decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi. L’attore, con il primo motivo di ricorso, si doleva del fatto che il Tribunale aveva considerato come dies a quo , in ordine al termine di decadenza per la notifica dei verbali di contestazione, la data in cui avevano avuto fine gli accertamenti compiuti dall’autorità e non aveva tenuto conto del fatto che la Pubblica amministrazione non aveva offerto alcuna prova dell’attività svolta, né la complessità della stessa. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava il fatto che l’amministrazione non aveva assicurato la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo. Con il terzo motivo, l’attore riteneva che il Tribunale fosse incorso in errore nel non applicare il cumulo giuridico delle sanzioni, posto che le condotte contestate ricadevano nel vicolo della continuazione. Più precisamente, le condotte sanzionate sarebbero state commesse in un periodo ristretto e sarebbero il frutto di un’unica idea e di un’unica attività e, quindi, rientranti nel concetto di unico disegno. Su proposta del relatore, il Presidente fissava l’adunanza della Camera di Consiglio. Osservazioni della Corte di Cassazione. Ad avviso dei Supremi Giudici, l’art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all’accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione. Pertanto, l’accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione. Il procedimento di accertamento della violazione, infatti, è finalizzato a consentire all’amministrazione di avere piena contezza degli estremi, sia oggettivi che soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. Per i Supremi Giudici della legittimità il Tribunale vicentino ha applicato correttamente l’interpretazione del comma secondo dell’art. 14, l .n. 689/81. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte Suprema afferma che il ricorrente, pur denunciando la violazione delle norme sul procedimento amministrativo non indica quale apporto avrebbe potuto dare la sua partecipazione al procedimento stesso e, soprattutto, se il suo intervento avrebbe determinato, con ragionevole certezza, l’adozione di un provvedimento diverso da quello adottato dalla P.A. circostanza, questa, esclusa seppur in maniera sintetica dal Tribunale . Infine, con riferimento al terzo motivo il Collegio giudicante, condividendo le conclusioni del Tribunale, ha sostenuto che, perché si debba procedere al cumulo giuridico delle sanzioni, non è sufficiente che la norma violata sia la stessa, essendo, invece, richiesto che la violazione sia avvenuta con un’unica azione - cosa che, nel caso di specie, non è accaduta - o in esecuzione di un unico disegno. Per i Supremi Giudici il fatto che le violazioni siano avvenute, a detta dell’appellante, in un periodo ristretto e ad opera dello stesso soggetto non configura circostanze di per sé sufficienti ad affermare l’unicità del disegno. Conclusione. I giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, rigettano il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 5 giugno 2018 – 6 febbraio 2019, n. 3524 Presidente Manna – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione M.D. proponeva appello avverso la sentenza n. 1238/14 del Giudice di Pace di Vicenza datata 1.12.2014 e depositata il 20.2.2014 con la quale è stata respinta l’opposizione dell’appellante relativa ad alcuni verbali di contestazione per infrazioni del C.d.S. emessi dal Ministero dell’Interno - Polizia Stradale. Le infrazioni riguardano le norme sull’uso del cronotachigrafo da parte dei conducenti e la registrazione dei tempi di guida degli automezzi. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 127 del 2017, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, la notifica dei verbali era avvenuta correttamente entro i novanta giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, dovendo considerare quale dies a quo la data in cui hanno avuto fine gli accertamenti compiuti dall’autorità. Nel caso in esame, le pluralità di violazione della stessa norma non potevano essere considerate complessivamente perché più violazioni della stessa norma possono esser considerate cumulativamente solo se consumate con un’unica azione, ovvero, in esecuzione di un unico disegno. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.D. con ricorso affidato a tre motivi. Il Prefetto di Vicenza, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. 1.= M.D. lamenta a Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 144. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia considerato quale dies a quo, in ordine al termine di decadenza per la notifica dei verbali di contestazione, la data in cui hanno avuto fine gli accertamenti compiuti dall’Autorità, senza tener conto che la PA non ha offerto alcuna prova dell’attività che avrebbe svolto né la complessità dell’attività. Piuttosto, gli illeciti sarebbero stati accertati a tavolino dopo la verifica effettuata presso l’azienda il 27 gennaio 2012 per cui il termine per la contestazione degli illeciti sarebbe scaduta il 26 aprile 2012. b Con il secondo motivo di ricorso, la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo con il quale si realizza l’intervento degli interessati al procedimento medesimo e la possibilità degli stessi di orientare la direzione del provvedimento finale in fase non contenziosa. Il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia assicurato la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo. E di più, considerato che il responsabile e il destinatario del precetto e della sanzione era il conducente, ovvero, il presunto trasgressore appare assolutamente insufficiente svolgere il procedimento, coinvolgendo la sola ditta che, per altro, era una mera coobbligata in solido al pagamento delle sanzioni. c Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel non applicare il cumulo giuridico delle sanzioni posto che le condotte contestate ricadevano nel vincolo della continuazione. In particolare, specifica il ricorrente le condotte sanzionate sarebbero state commesse in un periodo ristretto e sarebbero frutto di un’unica idea e di un’unica attività e quindi rientranti nel concetto di un unico disegno. Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento a tutte le avanzate censure, deve essere ritenuto infondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del cit. art. 380-bis c.p.c 1.a La L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, dispone che Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento . Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte tale disposizione, nel riferirsi all’accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che, il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione. L’accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall’art. 13, l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011 . Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all’amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell’accertamento rispondono quindi sia all’interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall’ente accertatore, sia all’interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un’adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità. A tale esigenza, si contrappone, peraltro, quella dell’ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l’accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l’accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità o meno rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all’accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l’incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito . Ora, il Tribunale di Vicenza, ha rispettato i principi appena espressi. In particolare, ha ritenuto che la richiesta di documentazione alla ditta che aveva l’obbligo di conservarla era parte degli accertamenti e, solo quando l’Azienda ha prodotto i fogli di registrazione richiesti e la documentazione relativa al rapporto di lavoro con i conducenti è stato possibile articolare la contestazione. E, non è senza rilevi, che la Ditta Trasporto Internazionale Nogara abbia ultimato la consegna della documentazione di cui si dice il 20 febbraio 2012 come evidenzia lo stesso ricorrente e la notifica dei verbali di contestazione è avvenuta il 25 luglio 2017 cioè, in un termine ragionevolmente breve, considerato il tempo necessario per l’esame della documentazione che come sembra stato effettuato dal 20 febbraio al 3 maggio 2012. 1.2. = In definitiva, il Tribunale di Vicenza appare avere fatto corretta applicazione dell’interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, sopra richiamata e - con valutazione di merito insindacabile in questa sede - ha valorizzato l’attività compiuta ed ha concluso che solo all’esito della stessa potevano ritenersi realizzate le necessarie fasi valutative e deliberative, nell’ambito delle quali non poteva non rientrare la richiesta di documentazione alla ditta Nogara. 1.b Inammissibile è il secondo motivo perché generico. Ai sensi della della L. n. 24 del 1990, art. 21-octies, comma 2, Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto Pertanto, nel caso in esame, il ricorrente, pur denunciando la violazione di norme sul procedimento amministrativo non indica quale apporto avrebbe potuto dare la sua partecipazione al procedimento amministrativo e, soprattutto, se il suo intervento avrebbe, con ragionevole certezza, determinato l’adozione di un provvedimento diverso da quello adottato dalla PA. Piuttosto, il Tribunale, sia pure in modo sintetico, ha escluso che l’intervento dell’attuale ricorrente avrebbe potuto comportare l’adozione di un provvedimento diverso da quello oggetto del presente giudizio specificando che è sufficiente rilevare che gli accertamenti avevano ad oggetto un’azienda di trasporti e che quindi era normale che le interlocuzioni intercorse durante gli accertamenti siano avvenute tra PA. e Azienda, senza coinvolgere il lavoratore, senza che da ciò derivi la violazione di alcuna norma . . 1.c Anche il terzo motivo è infondato per quelle stesse ragioni già indicate dal Tribunale di Vicenza. Infatti, come ha chiarito il Tribunale, che questo Collegio condivide Non è sufficiente, . , che la norma violata sia la medesima perché si debba procedere al cumulo giuridico delle sanzioni. È necessario che la violazione sia avvenuta con un’unica azione, cosa che, certamente nel caso in esame, non è avvenuto, o in esecuzione di un unico disegno. Sul punto l’appellante evidenzia che le violazioni avvennero in un periodo ristretto e ad opera dello stesso camionista non si tratta di circostanze di per sé sufficienti per affermare l’unicità del disegno . . In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento della liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che la parte intimata in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.