Giurisdizione in tema di ingiunzione di pagamento europea

Le Sezioni Unite affermano alcuni principi in tema di ingiunzione di pagamento europea risolvendo il dubbio in punto di giurisdizione.

Con la sentenza n. 2840/19, depositata il 31 gennaio, le Sezioni Unite hanno risolto la questione relativa ad un conflitto di giurisdizione in relazione ad una controversia insorta tra una S.r.l. ed una società di diritto tedesco in relazione all’introduzione di una domanda di c.d. ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE 1896/2006. Giurisdizione. Il Supremo Collegio afferma che, in tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento citato, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto ai sensi dell’art. 16 Reg. ed il creditore abbia chiesto all’atto della domanda di emissione dell’ingiunzione europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest’ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall’art. 17 Reg. ed al lime del Considerando 24 di esso . Di conseguenza, per la prosecuzione si reputa spettante al giudice italiano che emise l’ingiunzione, all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione, il potere di fissare un termine per il creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria italiana, con lo strumento idoneo in virtù alla natura della situazione giuridica creditoria azionata, restando precluso al giudice il potere di procedere a tale individuazione. Inoltre l’inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso del terzo comma dell’art. 307 c.p.c. e produrrà l’estinzione del giudizio. Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell’azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione europea . In conclusione, le Sezioni Unite cassano la sentenza impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 10 aprile 2018 – 31 gennaio 2019, n. 2840 Presidente Mammone – Relatore Frasca