Brevetti: accertamento negativo e onere della prova

L’onere della prova regolato dall’art. 2697 c.c. non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto ‘fatti negativi’, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

La vicenda. Autostrade per l’Italia SpA e Autostrade Tech Spa convenivano in giudizio il signor A.P. e la M. Srl al fine di esperire l’azione di accertamento negativo del credito asseritamente vantato da questi che nel 2013 avanzavano pretese economiche in quanto riferivano di essere titolari della proprietà intellettuale del software per il controllo della velocità – c.d. Tutor – impiegato nei tratti gestiti da Autostrade per l’Italia. I convenuti A.P. e M. Srl si costituivano rivendicando la titolarità del software e richiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l’esistenza e la validità del brevetto registrato dalla C. Srl nel 1999. Tra le attrici e quest’ultima società C. Srl inoltre era pendente un contenzioso intentato da quest’ultima nei confronti di Autostrade per l’Italia per la contraffazione del suddetto brevetto. La decisione. La domanda delle attrici veniva rigettata stante il mancato assolvimento dell’onere della prova. Il Tribunale richiama la Giurisprudenza di legittimità e ricorda come l’onere probatorio gravi su chi intenda far valere in giudizio un diritto a norma dell’art. 2697 c.c. e non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto ‘fatti negativi’, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo tra le altre Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 . Il Tribunale chiarisce altresì in cosa si sarebbe dovuta sostanziale la prova del fatto positivo contrario”, ossia nella dimostrazione da parte delle attrici che la titolarità della proprietà intellettuale del software ‘Tutor’ fosse riconducibile a loro o ad altro soggetto comunque differente dalle parti convenute, potendo così comprovare l’infondatezza delle pretese economiche avanzate da quest’ultime. Viene inoltre contestata l’utilità a comprovare la titolarità in capo ad Autostrade per l’Italia degli ordini di acquisto diretti a diverse società riconducibili al convenuto A.P. e recanti la clausola proprietà intellettuale ed industriale”. Infatti, secondo il Collegio, la proprietà dei diritti di brevetto avviene con la loro registrazione e la negoziazione tra soggetti terzi di diritti di proprietà industriale non è atta a comprovare la titolarità in capo alle parti contraenti, potendo darsi la possibilità che alcune di esse siano cessionarie ovvero subcessionarie. La vicenda, come accennato, vedeva ad oggetto il sistema ‘Tutor’ anche in altri procedimenti. Questo porta il Tribunale di Roma a contestare altresì ad Autostrade per l’Italia la condotta processuale perché non fondata appieno sui canoni di lealtà e probità richiesti dall’art. 88 c.p.c. posto che il giudizio de quo veniva incardinato nel 2013 quando già pendeva altro giudizio e ciò avrebbe richiesto da parte di Autostrade l’apporto di ulteriori elementi per fare chiarezza nella vicenda e consentire al giudice una piena conoscenza dei fatti. Diversamente, viene contestato come le attrici si sono limitate a una fugace menzione senza rappresentare i complessi sviluppi della vicenda. In particolare la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio dopo l’intervento della Suprema Corte Sentenza 4 novembre 2015, n. 22563 , accertava come vi fosse stata la contraffazione da parte di Autostrade dell’idea inventiva e del cuore del brevetto che caratterizzavano il sistema ‘Tutor’.

Tribunale di Roma, sez. XVII Civile, sentenza 28 dicembre 2018 – 4 gennaio 2019, n. 120 Presidente Pedrelli – Relatore Postiglione Ragioni in fatto e in diritto della decisione Autostrade per l'Italia s.p.a. di seguito anche ASPI o Autostrade e Autostrade Tech s.p.a. cessionaria dal 2010 di ramo d'azienda di ASPI che includeva, tra l'altro, anche la gestione dei sistemi di controllo della velocità convenivano in giudizio i soggetti in epigrafe indicati al fine di esperire azione di accertamento negativo del credito assuntamente vantato da Al. Pa Al riguardo, le società attrici esponevano che quest'ultimo aveva avanzato pretese economiche nei loro confronti con lettere del 10 giugno 2013 e del 1 agosto 2013 in quanto asseriva di essere titolare della proprietà intellettuale del software del sistema SICVe, ovvero del Sistema informativo per il controllo della velocità, il cd. Tutor , impiegato su tratti stradali gestiti da Autostrade per l'Italia, Si costituivano in giudizio le parti convenute, le quali avversavano le argomentazioni di parte attrice, rivendicando la titolarità del sopracitato software, di cui chiedevano, in via riconvenzionale, l'accertamento, unitamente all'esistenza e alla validità del brevetto sul Sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade e autostrade , registrato dalla C.R.A.F.T. s.r.l. nel 1999. Invero, entrambe le parti, nei rispettivi atti di costituzione, dannò atto della pendenza di un contenzioso intentato da quest'ultima società nei confronti di ASPI per contraffazione di detto brevetto, il cui esito conclusivo è sopravvenuto, come si osserverà, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del presente giudizio. Superati i rilievi di parte convenuta in relazione al difetto di legittimazione processuale dell'attrice Autostrade Tech e dichiarata la tardività della domanda riconvenzionale e della chiamata di terzo formulate dai convenuti, come da ordinanza del 10.12.2015, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, con decorrenza 1.3.2016 e rinviava all'udienza del 9 novembre 2016. Nelle more in data 27 luglio 2016, parte convenuta presentava una prima querela di falso avente ad oggetto il documento recante l'ordine di acquisto n. omissis . di ASPI diretto alla Atos Origin s.p.a. cfr. all. n. 1 all'atto di citazione e all. n. 48 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.comma di Autostrade . La predetta querela insisteva anche su una perizia stragiudiziale asseverata a firma del dott. De Za. e del dott. Dal Ch. del 28.10.2013. Dopo due rinvii richiesti dalla parte convenuta, all'udienza del 30 marzo 2017 venivano esposti i contenuti della querela sopra richiamata, che veniva dichiarata inammissibile sul rilievo dell'afferenza alla domanda riconvenzionale tardivamente proposta. Il giudice quindi evidenziava l'inammissibilità della querela di falso sulla scorta dell'ulteriore duplice argomentazione - della natura della CTP, integrante documento non fidefacente e comunque liberamente apprezzabile dal giudice Cass., sez. un., n. 15169 del 2010 Cass., sez. I, n. 19539 del 2004 - della mancata indicazione delle prove a sostegno della pretesa falsità dei documenti n. 1 e 48 sopra indicati, come richiesto dall'art. 221, comma 2, c.p.comma In data 26 maggio 2017, il convenuto depositava una seconda querela di falso a cui Pa. si richiamava all'udienza del 10 gennaio 2018, chiedendone l'allegazione al verbale di udienza. Il convenuto precisava poi di circoscrivere la querela al documento n. 1 allegato all'atto di citazione delle attrici ovvero al già sopra citato ordine di acquisto di ASPI n. omissis . , indirizzato ad Atos Origin s.p.a. Al riguardo, il querelante precisava che ad essere contestata non era la sottoscrizione, bensì il contenuto del documento ovvero la data impressa in forma informatica. In particolare, il Pa. rileva che la ravvisata falsità era da riferire alla sola data di formazione dell'atto, sia essa il 9.11.2004 o il 13.12.2004, entrambe apposte sul documento di cui Autostrade per l'Italia dichiarava di volersi avvalere. All'esito dell'udienza il giudice rimetteva al Collegio la valutazione sull'ammissibilità della querela e invitava le parti a precisare le conclusioni, anche nel merito. Parte attrice concludeva come in citazione e memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c, ribadendo la richiesta risarcitoria per i danni subiti e quantificati nella misura di 1.000.000,00 Euro, oltre al danno per lite temeraria. Le attrici insistevano per l'inammissibilità della querela. Parte convenuta concludeva per l'ammissione della querela proposta e, nel merito, come in comparsa di risposta. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno ribadire l'inammissibilità della riconvenzionale per tardività richiamando l'ordinanza del 10.12.2015 Quanto al profilo della legittimazione processuale di Autostrade Tech s.p.a., il Collegio ritiene che la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'amministratore delegato, ing. Luigi Giacalone, al momento della notificazione dell'atto di citazione sia comprovata dalla documentazione riversata in atti da parte attrice come da autorizzazione del g.i. all'udienza di prima comparizione del 20.5.2015 cfr. docomma 40, 41 e 42 delle allegazioni attoree . Tanto premesso, nel merito, la domanda di Autostrade per l'Italia s.p.a. e di Autostrade Tech s.p.a deve essere rigettata, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle attrici. Al riguardo, il Collegio osserva che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, a norma dell'art. 2697 c.c., non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi , in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo Cass. 23229/04 Cass. 9099/' 12f così, tra le altre, Cass. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201 . Sicché, nel giudizio de quo, la prova del fatto positivo contrario si sarebbe dovuta sostanziare nella compiuta dimostrazione, da. parte delle società attrici, che la titolarità della proprietà intellettuale del software del sistema SICVe fosse loro riconducibile, come pure paiono prospettare, o comunque in capo a soggetto diverso da Pa., così comprovando l'infondatezza delle pretese economiche avanzate da parte convenuta. Invece, parte attrice si è limitata, nell'atto di citazione p. 7 , alla formulazione di dichiarazioni assertive in cui rivendicava la novità del software del sistema a far data dal 2008/2009, quando è stato completamente riscritto . senza che siano stati utilizzati i vecchi pacchetti applicativi del sistema 'Pa. , confermando, quindi, l'incertezza in ordine alla titolarità del software e senza, tuttavia, fornire al giudice elementi certi dai quali poter desumere un eventuale avvicendamento nella stessa. Né possono ritenersi funzionali a comprovare detta titolarità le allegazioni attoree consistite nella produzione di diversi ordini di acquisto di ASPI diretti a diverse società riconducibili a Pa., tra le quali le due società convenute, aventi ad oggetto lo sviluppo e l'implementazione del software del sistema SICVe. e recanti la clausola Proprietà intellettuale ed industriale , in forza della quale il software rimarrà di esclusiva proprietà intellettuale ed industriale di Autostrade , con esclusiva di ASPI del diritto di depositare la domanda di brevetto di eventuali innovazioni tecnologiche conseguite dal fornitore e di sfruttare detti ritrovati. La proprietà dei diritti di brevetto avviene difatti con la loro registrazione e la negoziazione tra soggetti terzi di diritti di proprietà industriale non è atta a comprovare la titolarità in capo alle parti contraenti, potendo darsi la possibilità che alcune di esse sia cessionarie ovvero subcessionarie. Analoga valutazione può essere formulata in relazione alla dichiarazione proveniente da Multinetworks s.r.l., società riconducibile a Pa., e volta ad impegnare anche le società odierne convenute circa il riconoscimento di Autostrade quale unica titolare di ogni e qualsiasi diritto su tutto il software inerente il sistema SICVe . In disparte il profilo della qualificabilità di una dichiarazione siffatta in termini di transazione , come ritenuto dalla parte attrice, si tratta in ogni caso di un documento che, così come gli ordini di acquisto sopra menzionati, integra atto negoziale che presuppone la sussistenza della valida titolarità del software del sistema SICVe in capo ad Autostrade, senza che le stesse possano dunque ritenersi idonee a comprovarla. Peraltro, non può neppure essere sottaciuto che il compiuto assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla titolarità del predetto software appare vieppiù necessitato dalla obiettiva difficoltà di scindere la componente software del sistema Tutor - quale elemento involto dal presente giudizio - dal sistema SICVe complessivamente inteso, oggetto del brevetto registrato dalla società C.R.A.F.T. e della cui contraffazione da parte di ASPI si è dibattuto nell'ulteriore contenzioso sopra richiamato, la cui pendenza è stata per buona parte coeva al presente giudizio. D'altronde, della possibile sovrapponibilità tra l'invenzione brevettata dalla C.R.A.F.T. e la componente software pare che ASPI fosse ben consapevole se si ha riguardo all'integrazione, a far data dal 2008 anno in cui Autostrade viene citata in giudizio da C.R.A.F.T., come riportato a p. 3 dell'atto di citazione , della clausola recante Proprietà intellettuale ed industriale contemplata dai sopra menzionati ordini di acquisto, nella parte in cui è aggiunta la precisazione che Autostrade resta sollevata da eventuali pretese avanzate da terzi titolari di brevetti e/o licenze che la Contraente abbia utilizzato nell'adempimento del presente Contratto . Le considerazioni sopra formulare appaiono, da ultimo, confortate proprio dalla pronuncia che conclude il giudizio intentato dalla società C.R.A.F.T., ovvero la sentenza n. 2275 del 10 aprile 2018 della Corte d'Appello di Roma - riversata in atti dalla parte convenuta - intervenuta dopo che la Suprema Corte sez. I, 4 novembre 2015, n. 22563 ha cassato la sentenza con cui i giudici di secondo grado avevano respinto l'appello proposto da C.R.A.F.T. avverso la pronuncia del Tribunale che aveva escluso la contraffazione del brevetto del sistema SICVe da parte di Autostrade. I giudici del rinvio - evidenziata la validità del brevetto CRAFT, su cui si è formato giudicato interno - hanno accertato che il sistema di sorveglianza sul traffico stradale SICVe, denominato anche Tutor o Safety Tutor, installato da Autostrade per l'Italia spa sulle autostrade dalla stessa gestite in concessione costituisce contraffazione del brevetto nazionale d'invenzione n. TT01.310.318 di cui è titolare C.R.A.F.T. srl . Conseguentemente, la Corte d'Appello ha ordinato ad ASPI di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e utilizzare il sistema in violazione della privativa predetta , ordinando la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature esistenti sulle autostrade gestite da Autostrade per l'Italia spa costituenti violazione del brevetto nella titolarità di C.R.A.F.T. srl . In sostanza, la Corte d'Appello ha concluso per la contraffazione, da parte di ASPI, dell'invenzione brevettata, in quanto l'idea inventiva e il cuore del brevetto CRAFT e della rinunciata domanda di brevetto Autostrade del sistema installato sulle autostrade in concessione sono identici essendo costituiti dal collegamento telematico tra due stazioni di rilevamento puntuale in modo tale da consentire l'accertamento della velocità media mantenuta dai veicoli, come identificati all'entrata e all'uscita del tratto stradale , non rilevando la sostituzione, da parte di Autostrade, del metodo di rilevazione originariamente previsto dall'invenzione brevettata dalla C.R.A.F.T. utilizzo di spire induttive in luogo di quelle virtuali . Invero, la decisione della Corte di Appello suffraga ulteriormente i dubbi già sopra manifestati da questo Collegio in ordine alla effettiva scindibilità del software dal sistema SICVe, che la pronuncia de qua pare valutare nel suo complesso quale oggetto del brevetto registrato dalla società C.R.A.F.T. Quanto alla condotta processuale di Autostrade la stessa non appare essersi fondata appieno sui canoni di lealtà e probità richiesti dall'art. 88 c.p.c, posto che il presente giudizio è stato incardinato nel 2013, quando già pendeva l'altro giudizio contro C.R.A.F.T., e ciò avrebbe richiesto da parte di Autostrade anche a fronte delle contestazioni di Pa. che evoca il suddetto contenzioso l'apporto di elementi idonei a meglio lumeggiare la vicenda così da consentire al giudice una piena conoscenza dei fatti. Invece, in citazione ASPI si è limitata a farne fugace menzione evidenziando di essere uscita vittoriosa dai primi due gradi di giudizio , senza ulteriormente informare il giudice istruttore sui complessi sviluppi della vicenda. In conclusione. Ai sensi dell'art. 222 c.p.comma va pronunciata l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla parte convenuta il 26 maggio 2018 e precisata all'udienza del 10 gennaio 2018, stante l'irrilevanza del documento che ne è oggetto rispetto al profilo della titolarità del software del sistema SICVe ovvero ai fini della decisione di merito. Va respinta la domanda attorea per difetto di allegazione. Va conseguentemente respinta la domanda risarcitoria attorea per i danni che parte attrice reputa di aver subito in conseguenza di atti intimidatori perpetrati dal Pa., nonché in ragione della condotta diffamatoria dallo stesso serbata a mezzo stampa. In particolare, si rileva che la ritenuta condotta diffamatoria non è configurabile atteso che le affermazioni formulate da Pa. si mantengono entro il perimetro del diritto di critica, stante anche l'interesse pubblico sotteso alla vicenda processuale, e comunque si collocano in un più ampio contesto segnato da un annoso contenzioso per le ragioni sopra evidenziate. Peraltro, l'articolo di stampa di cui al docomma n. 35 allegato all'atto di citazione sembra riportare proprio lo stralcio di un atto processuale redatto dallo stesso Pa In considerazione della reciproca soccombenza le spese meritano integrale compensazione. P.Q.M. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 62181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, così provvede - dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Al. Pa., in proprio e quale amministratore unico di Al. Pa. s.r.l. e MPA Group s.r.l. - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta - rigetta la domanda attorea - spese compensate.