Infrazione stradale con veicolo dato a noleggio: anche il locatore del veicolo è responsabile

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni statali, nell’ipotesi di vetture date a noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1214/19, depositata il 17 gennaio. Il caso. Il GdP accoglieva l’opposizione proposta da una società contro la cartella esattoriale emessa con riferimento a più verbali di contestazione di violazioni del c.d.s. commesse da conducenti di vetture di proprietà della stessa opponente ai quali li aveva concessi in locazione senza conducente. Il Tribunale, adito in secondo grado, riformava la sentenza considerando l’opposizione a cartella fondata su difetto di legittimazione sostanziale passiva. Così la società ricorre per cassazione. La responsabilità del locatore. In particolare la ricorrente sostiene che in virtù degli artt. 84 e 296 c.d.s., l’organo accertatore, dopo aver verificato che il veicolo era di proprietà di una società di noleggio, avrebbe dovuto procedere all’archiviazione del procedimento, essendo responsabili solo i locatori e i conducenti dei veicoli concessi appunto in locazione, ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare ulteriore notifica dei verbali. Per la Suprema Corte, però, tale motivo di ricorso è infondato, richiamando l’ormai consolidato principio secondo cui, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni statali, nell’ipotesi di vetture date a noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, poiché si intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario è conosciuta solo dal locatore. Sulla base di ciò, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 18 maggio 2018 – 17 gennaio 2019, n. 1214 Presidente Oricchio – Relatore Tedesco Ritenuto in fatto Il giudice di Pace di Firenze ha accolto l’opposizione proposta dalla società Avis Budget Italia S.p.A. contro la cartella di pagamento emessa in relazione a una pluralità di verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada commesse da conducenti di vetture di proprietà dell’opponente ai quali questa li aveva concessi in locazione senza conducente, pari ad un importo totale di Euro 14.045,94. Il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza. Secondo il tribunale, trattandosi di un’opposizione a cartella esattoriale fondata sul difetto di legittimazione sostanziale passiva, e, dunque, su una questione di merito, le relative ragioni avrebbero dovuto essere dedotte dalla società con l’opposizione ai verbali regolarmente notificati nei suoi confronti, non avendo alcuna incidenza sul relativo onere il fatto che i verbali furono notificati ai conducenti. Per la cassazione della sentenza l’Avis Budget S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui il Comune di Firenze ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Equitalia Sud S.p.A. è rimasta intimata. Considerato in diritto Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 386 reg. C.d.S. e art. 196 C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza è censurata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il difetto di legittimazione sostanziale passiva avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione avverso i verbali di accertamento, notificati alla società. Il ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 296 C.d.S., comma 1 e art. 84 C.d.S., l’organo accertatore, una volta verificato che il veicolo era di proprietà di una società di noleggio, avrebbe dovuto procedere all’archiviazione del procedimento nei confronti della società proprietaria, essendo responsabili solamente i locatari e i conducenti dei veicoli concessi in locazione, nei cui confronti l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’ulteriore notifica del verbale. Da qui la possibilità della società di far valere il difetto di legittimazione passiva con l’opposizione contro la cartella di pagamento. Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione ed errata applicazione dell’art. 196 C.d.S Il motivo ripropone, sotto diverso profilo, la tesi secondo cui, nel caso di vetture date in noleggio senza conducente, una volta che la società abbia comunicato i nominativi dei clienti, il proprietario non è obbligato in solido con il locatario ed il conducente al pagamento della sanzione per violazione al codice della strada. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati. La Suprema Corte intende dare continuità al principio, già affermato da Cass. n. 18988/2015, e ribadito di recente in una controversia fra le stesse parti dell’odierno giudizio, secondo cui In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 C.d.S., pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore Cass. n. 1845/2018 . La ratio della decisione impugnata, e cioè che la società avrebbe dovuto far valere il difetto di legittimazione passiva tramite la tempestiva opposizione del verbale alla stessa notificato, è in linea con tale principio, conseguendone pertanto il rigetto del ricorso. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Firenze, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.