Sorpasso vietato: il conducente dell’auto può impugnare il verbale per evitare la decurtazione dei punti

Nel caso in cui il conducente dell’auto, non coincidente con il proprietario del veicolo, abbia dichiarato all’Amministrazione procedente di aver preso visione del verbale e di essere l’effettivo responsabile dell’infrazione, deve essergli riconosciuto l’interesse ad impugnare il verbale stesso per evitare l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1184/19, depositata il 17 gennaio. La vicenda. Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia emessa in conseguenza di un verbale di contestazione elevato dai Carabinieri per violazione dell’art. 148, commi 10 – 16, c.d.s La decisione del GdP si fondava sulla carenza di legittimazione attiva del soggetto in quanto egli era il conducente al momento della presunta violazione ma non anche il proprietario del veicolo, nei confronti del quale era stato emesso l’atto impugnato. Il Tribunale, decidendo in seconde cure, confermava la decisione. Il soccombente ricorre dunque in Cassazione. Interesse ad impugnare il verbale. Il Collegio ricorda il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che comportino anche l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario di tale sanzione ha interesse ad opporre opposizione dinanzi al giudice di pace onde far valere i vizi afferenti anche alla predetta sanzione amministrativa accessoria, senza che sia necessario attendere la comunicazione dell’avvenuta variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, dopo l’introduzione della c.d. patente a punti”, il soggetto che con autocertificazione abbia dichiarato all’Amministrazione procedente di aver preso visione del verbale notificato al solo proprietario del veicolo in caso di contestazione non immediata e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti della patente, sanzione che verrebbe applicata senza ulteriori notifiche. Ed è proprio questa la fattispecie concretizzatasi nel nostro caso il ricorrente aveva sottoscritto un documento con cui riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo al momento dell’infrazione, comunicando anche gli estremi della propria patente ai fini della decurtazione dei punti. Ne consegue che erroneamente i giudici di merito hanno escluso il suo interesse ad opporsi al verbale al fine di evitare che l’organo accertatore ne desse notizia all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che la sua patente subisse la decurtazione. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 settembre 2018 – 17 gennaio 2019, n. 1184 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione Z.R. , con citazione del 9 marzo 2015, impugnava la sentenza n. 369 del 2014 con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile - per carenza di legittimazione attiva - la sua opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia 12 marzo 2014, n. 4070, conseguente al verbale di contestazione n. omissis elevato dai Carabinieri di Martina Franca in data 4 marzo 2013, per violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 10-16 Sosteneva il ricorrente che la sua legittimazione attiva all’impugnazione, in senso contrario a quanto ritenuto dal primo Giudice, è derivata dal fatto di essere il conducente del veicolo al momento della presunta violazione, come dichiarato in data 24 aprile 2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Martina Franca. La Prefettura, evidenziando la corretta decisione del Giudice di Pace, ha sostenuto che l’ordinanza - ingiunzione è stata emessa nei confronti del proprietario del veicolo, unico legittimato alla impugnazione e responsabile in solido. Il Tribunale di Taranto, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Taranto la legittimazione deriva non dall’interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento come quello di sottrarsi all’esercizio dell’eventuale azione di regresso, bensì, dall’interesse giuridico alla rimozione del provvedimento di cui la parte è destinataria, con la conseguenza che il conducente del veicolo, ove non destinatario della sanzione, non è legittimato a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del solo proprietario del veicolo. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Z.R. per un motivo. La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Taranto in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 1. = Il ricorrente con l’unico motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203 e 205, dell’art. 24 Cost. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , relativamente alla legittimazione del ricorrente sig. Z.R. a proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 4070 emessa il 12 marzo 2014 dalla Prefettura di Taranto con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal sig. Z.R. avverso il verbale di contestazione n. omissis , elevato il 4 marzo 2013 dalla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Martina Franca, per presunta violazione dell’art. 148 C.d.s., commi 10/16, commessa in data 4 marzo 2013, dal conducente del veicolo Audi tg. . Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere Z.R. carente di legittimazione ad impugnare il verbale di contestazione, non avrebbe tenuto conto che lo stesso aveva proposto in proprio ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale di contestazione e la conseguente ordinanza ingiunzione, perché gli era stata notificata in proprio anche se nella stessa veniva indicato come destinatario dell’ingiunzione il solo proprietario dell’autoveicolo. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Il Collegio dopo opportuni approfondimenti proposti anche dal relatore, letta la memoria depositata da Z.R. , ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto. 2. = Va qui premesso che, come è stato già detto da questa Corte Cass. n. 3936 del 2012 in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis cod. cit., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Principii questi che vengono ribaditi anche da questa Corte con la sentenza n. 4605 del 22 marzo 2012 la quale ha, ulteriormente, chiarito che in tema di violazioni al codice della strada, dopo l’introduzione della c.d. patente a punti , il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all’Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche salva la sola comunicazione dell’avvenuta applicazione della stessa e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato. Ora, nel caso in esame, considerato che Z.R. aveva sottoscritto un documento con il quale riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo, con il quale era stata commessa l’infrazione e comunicava gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio costituito dalla decurtazione dei punti dalla patente, per ciò stesso, aveva interesse ad opporsi al verbale di accertamento dell’infrazione e ad impugnare il rigetto dell’opposizione da parte del Prefetto al fine di evitare ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S. che l’organo accertatore ne desse notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la sua patente subisse decurtazioni a seguito di detta comunicazione. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Taranto in persona di altro Magistrato il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di altro Magistrato il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.