La liquidazione dell’onorario del consulente tecnico nominato dal PM prescinde dalla durata dell’incarico

Nella quantificazione dell’onorario dovuto al consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero per le attività svolte, è irrilevante la durata dell'incarico non essendo applicabile il termine massimo di sei mesi di cui all’art. 227, comma 4, c.p.p

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 814/19, depositata il 15 gennaio a fronte del ricorso presentato dal consulente tecnico - nominato dal PM all'interno di giudizi già esauriti - contro l’ordinanza del Tribunale che, in parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal Procuratore della Repubblica, aveva liquidato in favore del ricorrente una somma a titolo di onorario e a titolo di rimborso spese. L’incarico superava i 6 mesi. Nella specie, a fronte della richiesta del consulente tecnico nominato dal PM volta alla liquidazione onorari per 2060 vacazioni per un periodo pari a 515 giorni, il PM liquidava l’onorario per 720 vacazioni. Il Tribunale successivamente adito dal consulente tecnico riteneva corretta la decisione del PM poiché la durata dell’incarico non poteva comunque superare il temine massimo di sei mesi previsto dall’art. 227, comma 4 c.p.p. . Il ricorrente denuncia anzitutto la violazione dell’art. 227, comma 4 c.p.p. disposizione dettata per la relazione del perito nominato dal giudice , normativa che secondo il ricorrente stesso non poteva valere per l’ipotesi dell’attività da lui svolta. Differenti onorari, differenti termini. In tema di perizia la S.C. ricorda che l’art. 227, comma 4 c.p.p. è dettato per il perito nominato dal giudice. La Corte aggiunge che nessun termine è previsto per la durata dell’incarico di consulente tecnico nominato dal PM ex art. 359 c.p.p., se non il termine generale circa lo svolgimento delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p Per tale ragione la S.C. accoglie il ricorso determinando il rinvio della causa al Giudice di merito per una nuova rideterminazione dell’onorario dovuto al ricorrente poiché non trova applicazione al consulente tecnico nominato dal PM il termine di sei mesi ex art. 227, comma 4 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 luglio 2018 – 15 gennaio 2019, n. 814 Presidente Matera – Relatore Marcheis Fatti di causa 1. G.G. ricorre in cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 3 giugno 2014, che, in parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal Procuratore della Repubblica, ha liquidato in suo favore la somma di Euro 4.405,90 a titolo di onorario e a titolo di rimborso spese la somma di Euro 99.175,43, ulteriore rispetto a quella già liquidata con il decreto. 2. Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e il Ministero della Giustizia non hanno proposto difese. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è basato su un unico motivo, articolato in due parti. a Il motivo anzitutto denuncia la falsa applicazione al caso in esame della disposizione di cui all’art. 227 c.p.p., comma 4, disposizione dettata per la relazione del perito nominato dal giudice e che ad avviso del ricorrente non può valere per l’ipotesi dell’attività svolta dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero. Questa parte del motivo è fondata. G. era stato nominato consulente tecnico dal pubblico ministero, con decreto del 7 settembre 2010 l’incarico, inizialmente della durata di 90 giorni, salvo proroghe per il deposito della relazione, è proseguito, con proroghe autorizzate dal pubblico ministero, sino al 4 febbraio 2012 e la relazione conclusiva è stata depositata il 5 luglio 2013. A fronte della richiesta di G. di liquidare onorari per 2.060 vacazioni per il periodo 7 settembre 2010/4 febbraio 2012, pari a 515 giorni, il pubblico ministero ha liquidato l’onorario per 720 vacazioni e la decisione è stata ritenuta corretta dal Tribunale in quanto la durata dell’incarico non poteva comunque superare il termine massimo dei sei mesi previsto dall’art. 227 c.p.p., comma 4 . L’art. 227, comma 4, rubricato relazione peritale , prevede che il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, per il deposito della relazione non ne comporta la nullità o l’inutilizzabilità , ma il ritardo in cui sia incorso l’ausiliario del giudice rileva sul piano del compenso cfr. Cass. pen. n. 13108/2017 . La disposizione è però dettata per il perito nominato dal giudice e non per il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell’art. 359 c.p.p L’articolo dispone, al primo comma, che il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera il consulente - prosegue il comma 2 - può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine . Nessun termine è previsto per la durata dell’incarico del consulente - se non il termine generale dello svolgimento delle indagini preliminari di cui all’art. 407 c.p.p. - e l’art. 359 non fa rinvio alcuno all’art. 227 c.p.p Né significativo è che l’art. 73 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale prescriva che per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito , in quanto il rinvio è disposto unicamente per il compenso e non per la durata dell’incarico. b La seconda parte del motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 202, artt. 50 e 56, nonché contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale disatteso la doglianza relativa al diniego dell’aumento del doppio dell’onorario di cui all’art. 52 del citato d.p.r Il motivo è inammissibile laddove lamenta la violazione di un parametro - la contraddittorietà della motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Il motivo è invece infondato per quanto concerne la violazione di legge se gli onorari sono diversi dalla spese, appare ragionevole che, nel valutare l’”eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni svolte, valutazione che l’art. 52 del citato d.p.r. affida alla discrezionalità del giudice, il Tribunale abbia considerato che G. era stato autorizzato a valersi dell’ausilio di collaboratori e attrezzature. 2. Va pertanto accolta la prima parte del motivo e rigettata la seconda il provvedimento impugnato va cassato in relazione alla parte di motivo accolto la cassazione determina il rinvio della causa al giudice di merito che rideterminerà l’onorario dovuto al ricorrente considerando che non trova applicazione al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero il termine di sei mesi di cui all’art. 227 c.p.p., comma 4 il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla parte di motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato.