Le proroghe di fine anno in materia di giustizia… e dintorni

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. legge di bilancio ha previsto al comma 1139 anche alcune proroghe di termini che interessano la giustizia. Vediamo, quindi, quali sono le proroghe di interesse per i legali e per il comparto giustizia.

Intercettazioni telefoniche. La lettera a interviene con due disposizioni sull’art. 9 del d.lgs. 9 dicembre 2017, n. 216 recante la disciplina transitoria delle nuove disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Ed infatti, con la prima differisce di un quattro mesi l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 2, 3 4, 5 e 7 che, quindi, si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019 e non più il 31 marzo 2019 . Con la seconda disposizione prevede che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b , acquista efficacia dal 1° agosto 2019 e non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Dirigenza degli istituti penitenziari. La lettera b differisce il termine previsto dal comma 1- bis dell’art. 3 d.l. n. 146/2013 in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Disposizioni in materia di uffici giudiziari. La lett. c differisce di un anno e, quindi, sino al 31 dicembre 2019 il termine entro cui per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15%, per l'anno 2015, del 20% per l’anno 2016, del 15% per l'anno 2017 e del 10% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, l. 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Geografia giudiziaria. La lett. d fissa al 14 settembre 2021 l’entrata in vigore delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 7 settembre 2012 , n. 155 portante le nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Albo dei cassazionisti. La lett. e proroga di un ulteriore anno il termine entro cui avrebbe dovuto andare a regime la nuova disciplina dell’accesso all’albo dei cassazionisti che, quindi, diviene il 2 febbraio 2020. Ne deriva che coloro i quali entro quella data avranno maturato l’anzianità di 12 anni di iscrizione all’albo potranno chiedere al momento senza limiti temporali e, quindi, anche oltre il 2 febbraio 2020 l’iscrizione all’albo dei cassazionisti secondo la vecchia disciplina e, cioè, l’anzianità oltre all’esame . Fondo vittime orfani per crimini domestici. Il comma 492 – che segue le polemiche che si erano levate in occasione di una prima versione del testo della legge che nulla prevedeva al riguardo – prevede un incremento di 5 milioni di euro l’anno per il fondo. I commi 592- 596, invece, modificano la disciplina di accesso al fondo Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122 aumentandone la dotazione di 10 milioni annui Documento unico di circolazione e proprietà. Infine, per quanto riguarda la circolazione stradale, il comma 1135, lett. b , ha previsto che il documento unico che andrà a sostituire unificandoli il certificato di proprietà e la carta di circolazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 anziché il 1° gennaio di quest’anno.