Guida senza cintura di sicurezza: ricorso rigettato se non è dimostrata una patologia

In tema di violazione alle norme sulla circolazione stradale, qualora il conducente, trovato alla guida dalla Polizia municipale senza cintura di sicurezza allacciata, non faccia alcun riferimento alla specifica patologia che potrebbe giustificare la guida senza cintura di sicurezza durante la redazione del verbale, viola l’art. 172, commi 1 e 10 c.d.s

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31264/18, depositata il 4 dicembre. Il caso. Il Tribunale confermava la sentenza con cui il GdP rigettava l’opposizione al verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale nei confronti di un automobilista per violazione dell’art. 172, commi 1 e 10, c.d.s In particolare il Tribunale confermava che non vi era alcuna prova di patologia che giustificasse l’aver guidato senza cintura di sicurezza allacciata. Così il conducente dell’autovettura ricorre per cassazione. La mancata prova della patologia. La Suprema Corte decide di dar continuità a quanto prima affermato dal Tribunale sul fatto che non era provato lo stato di grave alterazione della pressione arteriosa che avrebbe costretto il conducente a fermarsi e slacciare la cintura di sicurezza, per poi riallacciarla appena ripresa la marcia, quando veniva fermato dalla Polizia ed inoltre, l’automobilista durante la sottoscrizione del verbale non aveva fatto alcun riferimento alla patologia. Non sussistono, dunque, né la carenza assoluta di motivazione né l’omesso esame di fatti decisivi. Per tali motivi, i Giudici del Palazzaccio rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2 , ordinanza 19 luglio – 4 dicembre 2018, n. 31264 Presidente D’Ascola – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che L.L. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, depositata il 22 settembre 2016, e nei confronti di Unione Tresinaro-Secchia che il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 44 del 2016, che aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale dell’Unione dei Comuni per violazione dell’art. 172, commi 1 e 10, cod. strada che il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’appellata Unione Tresinaro-Secchia, ha confermato che non vi era prova di patologia che giustificasse il comportamento sanzionato l’aver guidato senza cintura di sicurezza allacciata evidenziando che il L. non era in possesso di certificazione comprovante l’esenzione dall’uso della cintura, e che neppure era invocabile l’errore sul fatto, tenuto conto che dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti emergeva la piena consapevolezza della doverosità della condotta che l’Unione Tresinaro-Secchia resiste con controricorso che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. Considerato che con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 6 CEDU, e nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente che il ricorrente contesta che la sentenza del Giudice di pace indicasse solo genericamente gli elementi posti alla base della decisione, senza una approfondita disamina logico-giuridica che consentisse di ricostruire il percorso decisionale, e il Tribunale non aveva chiarito alcuno dei profili censurati che la doglianza è infondata che preliminarmente occorre dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio con l’Unione dei Comuni, che è il soggetto legittimato passivo costituitosi sin dal giudizio di primo grado, al quale è stato notificato il presente ricorso, priva di conseguenze essendo si erronea l’intestazione della sentenza d’appello, che fa riferimento al Corpo di Polizia municipale che nel merito il ricorso è manifestamente infondato che il Tribunale ha condiviso, ripercorrendole, entrambe le rationes decidendi espresse pur sinteticamente dal giudice di primo grado che, in particolare, come evidenziato nella sentenza impugnata, non era provato lo stato di grave alterazione della pressione arteriosa che, in assunto difensivo, avrebbe costretto l’opponente a fermare la marcia del veicolo e slacciare la cintura di sicurezza, per poi riallacciarla appena ripresa la marcia, quando veniva fermato dai verbalizzanti che, inoltre, l’opponente non aveva fatto riferimento ad alcuna patologia nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, essendosi limitato a riferire, testualmente sono appena partito, stavo riallacciando , a riprova della consapevolezza della doverosità della condotta che non sussistono, all’evidenza, né la carenza assoluta di motivazione né l’omesso esame di fatti decisivi, vizio nel quale si risolve la censura di omesso esame dei motivi di appello, prospettata dal ricorrente con chiaro riferimento al profilo della motivazione ex plurimis, Cass. 06/07/2018, n. 17720 che, infatti, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costante di questa Corte a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la modifica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - attuata con d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - ha l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge che ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione , e cioè nei casi di mancanza grafica, di apparenza di motivazione, ovvero di motivazione oggettivamente incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria, tale cioè da non consentire l’individuazione della ragione della decisione, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie che, invece, il controllo previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia che, nel caso in esame, la motivazione esiste ed è scevra da illogicità e il ricorrente neppure ha allegato i fatti in assunto non esaminati dal Tribunale che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.