La confisca penale prevale sempre, o quasi, sull’azione esecutiva promossa dal creditore del condannato

La confisca penale intervenuta anteriormente al pignoramento prevale su quest’ultimo indipendentemente dalla data di trascrizione. Il conflitto tra i diritti dei creditori, anche se assistiti da garanzie reali, del condannato e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento di confisca non può essere risolto, sul piano civilistico, tenuto conto dell’anteriorità dell'iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi atti essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa sia intervenuta quando il bene immobile risulta ancora di proprietà del condannato o perlomeno non sia intervenuto un provvedimento di aggiudicazione .

Tale conflitto, ai fini della tutela dei terzi creditori, non può essere risolto dal Giudice civile ma unicamente in sede di incidente di esecuzione della misura. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30990/18, depositata il 30 novembre. La fattispecie. Nel caso in esame l’agenzia del demanio avevano radicato l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 codice di rito, nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dall’istituto di credito deducendo che il bene era stato oggetto di un provvedimento di confisca in sede penale. L’opposizione è stata, prima, rigettata dal Tribunale di Como e, poi, accolta dalla Corte d’appello di Milano che ha riformato la sentenza di primo grado. La prevalenza della confisca sul pignoramento. La Corte, in primo luogo, ha disatteso la tesi formulata dal ricorrente secondo la quale la confisca, disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., laddove non preceduta da sequestro strumentale trascritto anteriormente alla data del pignoramento, non sia opponibile al creditore procedente. D’altronde la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penale sulle ragioni del creditore, anche se assistito da garanzia reale, costituisce un principio generale dell’ordinamento. Il limite della prevalenza della confisca. In altre parole gli effetti della confisca penale prevalgono sui diritti dei terzi creditori, anche nell’ipotesi di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell’intervenuto trasferimento del bene pignorato al terzo prima della confisca stessa. Il giudice civile non può decidere in merito alla prevalenza della confisca rispetto al diritto reale di garanzia. In ogni caso il Supremo Collegio ha ribadito che l’opposizione di terzo non è la sede competente per decidere di tale questione in quanto il conflitto può essere risolto unicamente mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente Giudice penale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 settembre – 30 novembre 2018, n. 30990 Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa L’Agenzia del Demanio e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del proprio debitore W.B.R.F. , deducendo che il bene oggetto del pignoramento era stato oggetto di un provvedimento definitivo di confisca in sede penale. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Como. La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta. Ricorre la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso le amministrazioni opponenti. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato W.B. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. o, comunque, 342 c.p.c. e/o comunque, nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all’eccezione della ricorrente di formazione del giudicato sul capo della sentenza di primo grado del Tribunale di Como che ha sancito l’irrilevanza del sequestro probatorio trascritto dallo Stato e la conseguente inopponibilità alla Banca del successivo provvedimento di confisca . Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 253 c.p.p. e 240 c.p nonché degli artt. 2912-2929 compresi c.c. e degli artt. 1414, 1415, 1416 e 2652, n. 4 c.c. . Con il terzo motivo si denunzia ancora violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 253 c.p.p. e 240 c.p. nonché degli artt. 2912-2929 compresi c.c. e degli artt. 1414, 1415, 1416 e 2652, n. 4 c. c. nella parte in cui la sentenza ritiene la confisca obbligatoria, e, comunque, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omessa valutazione delle circostanze di fatto decisive e oggetto di discussione tra le parti per escludere la natura obbligatoria della confisca . I primi tre motivi del ricorso risultano tra loro connessi sul piano logico e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 1.1 Secondo la banca ricorrente, per quanto la confisca del bene pignorato disposta ai sensi dell’art. 240 c.p. dal giudice penale trattasi di confisca facoltativa del bene immobile acquistato con i proventi del reato di appropriazione indebita commesso dal debitore esecutato W.B.R.F. , costituente quindi profitto del reato stesso, come espressamente indicato a pag. 28 del ricorso sia intervenuta e sia divenuta definitiva in data anteriore al pignoramento, i suoi effetti non potrebbero prevalere su quest’ultimo l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., dalle amministrazioni beneficiarie del relativo acquisto non potrebbe pertanto trovare accoglimento. Ciò in quanto, da una parte, la suddetta confisca non risulterebbe trascritta e, d’altra parte, nessun rilievo potrebbe avere l’avvenuta trascrizione in data anteriore a quella della trascrizione del pignoramento del sequestro avente ad oggetto il medesimo bene pignorato, trattandosi di mero sequestro probatorio, non strumentale alla confisca stessa i cui effetti quindi non potrebbero saldarsi con quelli del successivo provvedimento ablatorio , come già ritenuto dal giudice di primo grado, con statuizione che non sarebbe stata oggetto di specifica impugnazione e sulla quale si sarebbe pertanto formato il giudicato interno. 1.2 In realtà non può ritenersi fondato il presupposto di diritto alla base della complessiva prospettazione di parte ricorrente, secondo il quale la confisca facoltativa disposta ai sensi dell’art. 240 c.p. in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale trascritto anteriormente al pignoramento, prevale agli effetti civili su quest’ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell’ordinamento con la conseguenza che, in tema di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modifiche, il diritto del creditore, quand’anche assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in tempo anteriore ed eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto prima della confisca penale, non può più essere tutelato davanti al giudice civile cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013, Rv. 628730 - 01 tale pronuncia sviluppa e precisa quanto già statuito da Cass. civ. Sez. U, Sentenze n. 10532, 10533 e 10534 del 07/05/2013, Rv. 626570 - 01, in tema di confisca misura di prevenzione antimafia i suddetti precedenti risultano del resto in linea con la costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia penale, secondo la quale i diritti vantati dai terzi sul bene oggetto di confisca di qualunque natura, anche laddove oggetto di iscrizione o trascrizione anteriori alla confisca stessa, possono essere fatti valere esclusivamente mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale e non in sede civile cfr., ex multis Cass. pen., Sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007 - dep. 05/12/2007, Upgrade S.r.l. Brescia, Rv. 23814401 Sez. 1, Sentenza n. 301 del 01/12/2009 Cc. - dep. 08/01/2010, Rv. 246035 Sez. 1, Sentenza n. 27201 del 30/05/2013 Cc. - dep. 20/06/2013, Rv. 257599 Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 12/02/2014 Cc. - dep. 29/05/2014, Rv. 259573 . Costituendo principio generale dell’ordinamento quello per cui gli effetti della confisca penale di qualunque natura prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell’intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca stessa, è inevitabile ritenere anzi la conclusione ne discende a più forte ragione che la confisca penale intervenuta e divenuta addirittura definitiva anteriormente al pignoramento prevale senz’altro su quest’ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale. Ciò rende irrilevante ed assorbe ogni questione relativa alla natura ed agli effetti del sequestro trascritto precedentemente allo stesso pignoramento. In altri termini, secondo la ricostruzione dell’istituto della confisca anche quella disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., costituente misura di sicurezza penale, obbligatoria o facoltativa che sia quale provvedimento ablativo dei diritti del condannato e di tutti i diritti gravanti sul bene confiscato, ricostruzione che sta alla base degli orientamenti sia in sede civile che in sede penale di questa Corte, l’eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga a prescindere dalla sua trascrizione nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni in tema di confisca di prevenzione in questo senso, dunque, e solo in questo senso, può affermarsi la natura derivativa del relativo acquisto in favore dello Stato il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura. Da quanto sin qui esposto discende che le censure contenute nei motivi di ricorso in esame sono infondate nella parte in cui postulano la prevalenza degli effetti del pignoramento rispetto a quelli della anteriore confisca in base alla priorità della relativa trascrizione, mentre sono inammissibili per difetto di interesse nella parte in cui viene posta la questione della strumentalità del sequestro rispetto alla confisca stessa e della natura facoltativa di essa, trattandosi di questioni non rilevanti ai fini della decisione della fattispecie concreta. 2. Con il quarto motivo si denunzia violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 2912-2929 compresi c. c. in relazione al rilievo della buona fede nell’esame della prevalenza dei diritti dei terzi . Con il quinto motivo si denunzia violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sempre degli artt. 2912-2929 compresi c.c., errata valutazione del concetto di buona fede asseritamente rilevante in circostanza di confisca disposta ex art. 240 c.p., nonché, ai sensi dell’art. 360, Gomma 1 n. 5 c.p.c., omessa valutazione delle circostanze di fatto rilevanti per escludere l’assenza di buona fede della ricorrente . Il quarto ed il quinto motivo del ricorso, aventi ad oggetto la questione della rilevanza e della sussistenza in concreto della buona fede della banca ricorrente, sono connessi e come tali possono essere esaminati congiuntamente. Anch’essi risultano inammissibili per difetto di interesse. In base a quanto fin qui esposto, infatti, poiché la tutela dei diritti dei terzi creditori in ordine al bene oggetto di confisca può avere luogo solo in sede penale, ai fini della presente controversia nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla eventuale buona fede della banca ricorrente. 3. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per la oggettiva complessità delle questioni giuridiche trattate, in tema di effetti della confisca penale con riguardo a beni pignorati. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui all’art. 13, co 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.