Figlio in preda a crisi convulsive, legittima la multa per la folle corsa verso casa

Respinta la linea difensiva, finalizzata a giustificare la condotta dell’automobilista beccato dalla Polizia stradale a viaggiare a quasi 150 chilometri orari, a fronte di un limite fissato a 70 chilometri orari. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di stato di necessità”. A inchiodare l’automobilista è anche il fatto che egli abbia prima chiamato l’ambulanza per portare il figlio in ospedale, e poi invece sia partito con la propria vettura verso la propria dimora estiva per prendere alcuni farmaci per il ragazzo.

Di corsa verso casa. Troppo di corsa, però il limite di velocità è 70 chilometri all’ora, e, invece, l’automobile sfreccia – come certifica la Polizia stradale – a ben 147 chilometri all’ora. Inevitabile la sanzione per il conducente della vettura, che non può giustificare la propria pericolosa condotta coi problemi di salute del figlio – in auto con lui –, poiché a smentirlo c’è il fatto che egli ha prima chiamato l’ambulanza e poi, invece di aspettarne l’arrivo, ha preso la vettura ed è partito a tutto gas Cassazione, ordinanza n. 30878/18, sez. VI Civile, depositata oggi . Direzione. Facilmente ricostruito, grazie alla Polizia stradale, l’episodio incriminato l’uomo è stato sanzionato perché alla guida di un’automobile circolava a 147 chilometri orari, eccedendo così il limite di velocità di 70 chilometri orari presente sulla strada. Nessun dubbio, quindi, sulla condotta tenuta dal conducente, che, però, prova a giustificarsi, richiamando lo stato di salute del figlio minore, portatore di handicap, che viaggiava con lui . A questo proposito, l’uomo spiega che il ragazzo era in preda a crisi convulsive e tale circostanza lo aveva obbligato, a suo dire, a ignorare il limite di velocità e a cercare di raggiungere il più velocemente possibile la propria dimora estiva dove si trovavano i farmaci necessari per fronteggiare la situazione di emergenza o, in alternativa, un presidio ospedaliero munito di Pronto Soccorso . Questa ricostruzione non convince però i Giudici, né in Tribunale né in Corte d’Appello, dove viene respinta l’ipotesi dello stato di necessità come motivazione per la condotta dell’automobilista. E identica posizione assume anche la Cassazione, che condivide in toto la valutazione compiuta in secondo grado. Più precisamente, i giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono corretta l’affermazione secondo cui non è provata l’esistenza, anche solo putativa, di una situazione di assoluta necessità per l’automobilista, legata alla tutela della incolumità del figlio . A questo proposito, viene evidenziato un dettaglio importante che fa emergere una contraddizione forte nel racconto fatto dal conducente in particolare, viene sottolineato che egli, anziché attendere l’arrivo dell’ambulanza che aveva richiesto per trasportare il figlio al nosocomio cittadino , si è messo alla guida del veicolo, procedendo in direzione opposta . Peraltro, i Giudici annotano anche che dai referti medici emerge che le condizioni di salute del ragazzo erano caratterizzate da forma morbosa di grado lieve .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza 5 giugno– 29 novembre 2018, n. 30878 Presidente Manna – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione il sig. Ce. Al., con ricorso depositato in data 25/07/2014, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. o missis Mod. omissis. elevato dalla Polstrada di Catanzaro il 19/07/2014 alle ore omissis , carreggiata direzione RC, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Borgia, per violazione dell'art. 142, commi 1 e 9 bis, C.d.S., in quanto alla guida dell'autoveicolo targato omissis , intestato a terza persona, circolava alla velocità di 147 km/h, eccedendo così il limite di velocità di 70 km/h consentito sul tratto di strada percorso. Il ricorrente fondava l'opposizione avverso il su citato verbale sulla sussistenza dello stato di necessità, consistente nel grave stato di salute in cui versava il figlio minore Pa. Gi. che viaggiava con lui. Difatti, in data 19/07/2014 il ragazzino, già portatore di handicap con sofferenze respiratorie, era in preda a crisi convulsive e, proprio tale circostanza, aveva determinato l'illecita condotta di guida, posta in essere al solo fine di raggiungere tempestivamente la propria dimora estiva di Montepaone Lido, dove si trovavano i farmaci necessari per fronteggiare la situazione di emergenza ovvero, comunque, verso Soverato ove è presente un presidio ospedaliero munito del reparto di pronto soccorso, assente, invece, nel Policlinico universitario di Germaneto. La Prefettura di Catanzaro si costituiva in giudizio, contestando i motivi di opposizione ed il requisito dello stato di necessità. Il Giudice di Pace di Borgia con sentenza n. 57 del 2014 rigettava l'opposizione e confermava il verbale di contestazione. Avverso tale sentenza proponeva appello Ce., chiedendo al Giudice del gravame la riforma integrale della sentenza impugnata per quelle stesse ragioni già evidenziate nel corso del giudizio di primo grado. La Prefettura di Catanzaro si costituiva in giudizio, contestando i motivi di appello e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 23 del 2017 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Catanzaro, nel caso in esame, lo stato di necessità cui faceva riferimento il Ce. non era stato provato ma semplicemente affermato. Infatti, come rilevato dal primo giudice il Ce., anziché attendere l'arrivo dell'autombulanza che aveva chiesto per trasportare il figlio al nosocomio cittadino si è messo alla guida del veicolo, procedendo in direzione opposta soltanto nell'atto di appello viene dedotto che il luogo di destinazione sarebbe stato l'Ospedale di Soverato . La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Ce. Al. con ricorso affidato ad un motivo. La Prefettura UTG di Catanzaro, in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Ce. Al. lamenta a Con l'unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 59, quarto comma, cod. pen. dell'art. 3 terzo comma, e 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981, dell'art. 1697 cod. civ. dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente il Tribunale di Catanzaro avrebbe errato nel ritenere non provato lo stato di necessita dovuto allo stato di salute del proprio figlio, posto che lo stesso aveva assolto, giusta documentazione, in atti l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. di dimostrare gli elementi costitutivi dello stato di necessità. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso è infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1 , c.p.c. il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso, deve essere ritenuto infondato, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c. 1.a Il motivo è infondato, essenzialmente, perché l'assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile e solo entro certi limiti sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud. viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa in tal senso essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010 . Ora, nel caso in esame, come ha chiarito il Tribunale di Catanzaro , il Giudice di primo grado ha, correttamente, ritenuto non provata l'esistenza, anche solo putativa, di una situazione di assoluta necessità per il Ce. di recarsi presso l'abitazione estiva per prendere dei farmaci indispensabili per l'incolumità del figlio, procedendo alla velocità di 147 Km/h, su strada con velocità massima consentita di 70 Km/h. Nuoce, infatti, al riguardo il comportamento assunto dal Ce. nei frangenti oggetto di causa, tale da apparire contraddittorio rispetto alle deduzioni difensive, laddove risulta come opportunamente rilevato dal primo giudice che egli, anziché attendere l'arrivo dell'ambulanza che aveva richiesto per trasportare il figlio al nosocomio cittadino, si è messo alla guida del veicolo procedendo in direzione opposta peraltro, soltanto nell'atto di appello viene dedotto che il luogo di destinazione sarebbe stato l'Ospedale di Soverato . Risulta, inoltre, dai referti medici prodotti che le condizioni di salute di Ce. Pa. Gi. erano caratterizzate da forma morbosa di grado lieve . E' questa una valutazione di merito e dei dati processuali ed essendo razionalmente condivisibile, non è suscettibile di formare oggetto del giudizio di cassazione deputato a valutare la legittimità in diritto della sentenza impugnata. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento della liquidazione delle spese del presente giudizio, posto che la parte intimata in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.