Straniero pericoloso e sposato con un’italiana: niente espulsione senza la parola del Ministro dell’Interno

Vittoria per un cittadino marocchino, sposato con una donna italiana. Revocato il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto, che, secondo i Giudici, ha illegittimamente valutato la pericolosità dello straniero, mettendo in secondo piano la tutela della stabilità familiare da lui creata con una cittadina italiana.

Niente espulsione dal Paese per lo straniero che, pur vantando diversi precedenti penali, è coniugato con una cittadina italiana. Impossibile, secondo i Giudici, che il provvedimento venga emesso dal Prefetto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Su questo fronte, difatti, il diritto alla stabilità familiare dello straniero e della moglie italiana può essere posto in secondo piano solo attraverso un provvedimento diretto del Ministro dell’Interno Corte di Cassazione, sentenza n. 30828/18, sez. I Civile, depositata oggi . Precedenti. Riflettori puntati sul provvedimento con cui un Prefetto ha disposto l’espulsione di un cittadino marocchino sebbene coniugato con una cittadina italiana . Tale decisione è poggiata soprattutto sui precedenti penali dello straniero, precedenti che dimostrano, secondo il Prefetto, che egli vive dei proventi dei proventi di traffici delittuosi , costituendo quindi un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dello Stato . E questo ragionamento viene ritenuto corretto dal Giudice di pace, che respinge le contestazioni mosse dal cittadino marocchino, osservando che quest’ultimo era stato condannato con sentenza penale definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti e aveva numerosi precedenti penali . Allo stesso tempo, il GdP sottolinea che il divieto di espulsione di stranieri coniugati con cittadini italiani non opera in caso di motivi di ordine pubblico o di sicurezza , e ciò sia in ipotesi di provvedimento del Ministro dell’Interno, sia in ipotesi di provvedimento del Prefetto . Per chiudere il cerchio, infine, viene sottolineato che la tutela della stabilità familiare per l’immigrato deve soccombere a fronte delle ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato Ministro. Il legale dello straniero contesta però la decisione del GdP, sostenendo dinanzi ai Giudici della Cassazione che le valutazioni di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato sono rimesse esclusivamente al Ministro dell’Interno ed esulano dalla sfera di attribuzione dell’autorità prefettizia . Questa obiezione convince i magistrati del ‘Palazzaccio’, i quali, normativa alla mano, evidenziano che l’inespellibilità dello straniero coniugato con un cittadino italiano incontra un limite nel solo provvedimento da parte del Ministro dell’Interno . Di conseguenza, è errato, come fatto in questa vicenda, ritenere che l’operatività del divieto di espulsione possa discendere dalla sussistenza, rilevata dal Prefetto, di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato , concludono i giudici della Cassazione. Ciò comporta l’azzeramento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti del cittadino marocchino.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 ottobre – 28 novembre 2018, n. 30828 Presidente Schirò – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - Il Prefetto di Piacenza ha disposto l'espulsione del cittadino marocchino Fa. Fo., quantunque coniugato con la cittadina italiana Rossi Giulia, in ragione di precedenti penali, i quali, dimostrando che egli viveva dei proventi di traffici delittuosi, comprovavano la sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica dello Stato . 2. - Con decreto del 5 marzo 2016 il giudice di pace di Piacenza ha respinto l'opposizione proposta da Fa. Fo., nei confronti del Prefetto di Piacenza, avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti, osservando - che il ricorrente era stato condannato con sentenza penale definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti e aveva numerosi precedenti penali fino al 2013 anno in cui, a seguito di un'operazione antidroga, il gip di Piacenza aveva applicato nei suoi confronti una misura cautelare - che il divieto di espulsione di stranieri coniugati con cittadini italiani non opera in caso di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, sia in ipotesi di provvedimento del Ministro dell'interno, sia in ipotesi di provvedimento del Prefetto giustificato dai medesimi motivi - che la tutela della stabilità familiare prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico immigrazione, deve soccombere a fronte delle ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dovendosi ritenere che il rinvio del citato articolo 19 all'articolo 13 dello stesso testo unico debba essere riferito al motivo dell'espulsione e non al soggetto che la dispone. 3. - Per la cassazione del decreto Fa. Fo. ha proposto ricorso per due mezzi. L'amministrazione intimata non ha spiegato difese. 4. - Il ricorso, avviato alla trattazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c, è stato rimesso la pubblica udienza ai sensi dell'ultimo comma della stessa disposizione. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso contiene due motivi. Con il primo motivo viene lamentata la violazione, ex articolo 360, n. 3, c.p.c, degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, per avere il Giudice di pace illegittimamente ritenuto insussistente l'invocato divieto di espulsione per essere lo straniero coniugato e convivente con una cittadina italiana. Deduce il ricorrente che le valutazioni di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 13 sono rimesse esclusivamente al Ministro dell'Interno ed esulano dalla sfera di attribuzione dell'autorità prefettizia. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, ex articolo 360, n. 3, c.p.c, dell'articolo 13, comma secondo, lett. c , del decreto legislativo numero 286 citato, per avere il Giudice di pace omesso ogni accertamento dei presupposti legittimanti l'espulsione, disposta sulla base di una ritenuta pericolosità sociale, senza valutazione della situazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente. 2. - Il ricorso va accolto. 2.1. - È fondato il primo motivo. Sotto la rubrica Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili , l'articolo 19, comma 2, lett. c , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con il coniuge, di nazionalità italiana . L'articolo 13, comma 1, dello stesso testo unico, rubricato Espulsione amministrativa , così dispone Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri . Occorre quindi aggiungere che il comma 2 della stessa disposizione elenca ulteriori ipotesi di espulsione amministrativa, la quale è disposta dal Prefetto, caso per caso , ove ricorrano una pluralità di eterogenee fattispecie ivi richiamate. Chiamata la causa all'adunanza camerale del 22 marzo 2018, il Collegio ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, al fine di stabilire se l'applicazione dell'inespellibilità prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, possa essere impedita esclusivamente in ragione della pericolosità così come declinata dall'articolo 13, primo comma, o se possa essere considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo numero 30 del 2007. Ai fini della decisione sul punto, appare decisivo porre l'accento sulla indubbia diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale, che rimette all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693 , a fronte del provvedimento prefettizio, che non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che l'espulsione mediante atto del Prefetto è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto Cass., Sez. Un., 15 settembre 2015, n. 18082 . Sicché diviene ineluttabile ritenere - come già fatto da Cass. 29 luglio 2016, n. 15950, pur senza specifico approfondimento del punto, sicché la questione oggi in esame risulta in definitiva nuova v. pure Cass. 12 gennaio 2018, n. 701 Cass. 28 giugno 2018, n. 17070, le quali depongono nello stesso senso, ma senza un'espressa presa di posizione - che la formula impiegata dal legislatore, secondo cui, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 , debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri , all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione. Perciò, in definitiva, pacifica l'esistenza della situazione di cui si è detto di inespellibilità del ricorrente, in assenza del necessario provvedimento ministeriale, il Giudice di pace ha errato nel ritenere che l'operatività del divieto di espulsione potesse discendere dalla sussistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato altrimenti rilevata dal Prefetto. Per l'effetto occorre cassare il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annullare l'espulsione. 2.2. - Il secondo motivo è assorbito. 3. - Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della già menzionata novità della questione. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione, con compensazione integrale delle spese di lite dell'intero giudizio.