La tempestiva e rituale opposizione al verbale di accertamento per infrazione stradale sana eventuali vizi della notifica

Qualsivoglia censura in ordine alla notificazione del processo verbale di accertamento per infrazioni al codice della strada, è irrilevante nel caso di raggiungimento dello scopo ciò che conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito .

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30725/18, depositata il 27 novembre. Irregolarità nella notifica. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione proposta da una certa società nei confronti del verbale elevato dalla Polizia stradale, la quale aveva rilevato un’infrazione al codice della strada. Il Ministero dell’Interno proponeva appello avverso tale sentenza gravame rigettato dal Tribunale sul rilievo che il soggetto che ha notificato il verbale di accertamento dell’infrazione, dipendente del Servizio Postale Italiano e quindi non appartenente all’organo accertatore, non rientrava in quelli tassativamente indicati dalla legge. Secondo il Tribunale, l’irregolarità presente nel procedimento di notificazione del verbale impugnato era tale da far ritenere la notifica inesistente ed, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria possibile – diversamente – solo nei casi in cui la notifica sia nulla. Il Ministero dell’Intero ricorre in Cassazione. Irrilevanza dell’irregolarità. La notifica del verbale di accertamento circa l’infrazione al codice della strada è condizione essenziale per garantire la certezza nei rapporti giuridici, sia dell’avvenuta conoscenza dell’addebito al trasgressore, che del diritto di difesa di quest’ultimo per tale ragione la notifica deve ritenersi inesistente ove il ricorrente non venga a conoscenza dell’atto in questione. Sul tema, gli Ermellini hanno evidenziato che la proposizione tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità del caso di raggiungimento dello scopo . L’obiettivo è che il destinatario abbia avuto piena conoscenza del contenuto del verbale così da potersi difendere adeguatamente nel merito. Nel caso di specie, il rilievo effettuato dal Tribunale circa la qualificazione giuridica del notificante è irrilevante poiché la Società Poste Italiane ha creato un servizio – Sistema Integrato Notifiche – che attraverso il proprio personale, è volto ad assicurare un’efficiente attività di gestione e controllo della notifica di atti amministrativi tale da far conoscere al ricorrente il contenuto del verbale a lui diretto. Secondo la Suprema Corte giacché si era affermata sia la conoscenza dell’addebito al trasgressore che il corretto esperimento del diritto di difesa, la sentenza impugnata, non essendosi attenuata al principio citato, viene cassa con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 settembre – 27 novembre 2018, n. 30725 Presidente Manna – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il Ministero dell’interno ha proposto appello avverso la sentenza con la quale, in data 5/112010, il giudice di pace di Irsina ha accolto l’opposizione proposta dalla Pilella soc. coop. agricola nei confronti del verbale n. omissis , elevato dalla Polizia Stradale di Matera in data omissis . Il tribunale di Matera, con sentenza del 15/1/2016, ha rigettato l’appello sul rilievo che il soggetto che ha notificato il verbale di accertamento dell’infrazione non rientra tra quelli che sono tassativamente indicati dalla legge. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso, in fatto, che nella relata di notifica si legge io sottoscritto, ASAM V.A. , inviandone copia della quale si attesta la piena conformità all’originale conservato agli atti della Sezione Polizia Stradale di , dichiaro di aver notificato in data 5/2/2010 a mezzo del servizio postale Ufficio di omissis a Pilella Società Cooperativa Agricola il verbale n ..” e che nel verbale impugnato chiaramente si specifica in caso di restituzione dell’atto al mittente, inviare a Centro Servizi S.I. N. - omissis , ha ritenuto che, a norma dell’art. 201, comma 3, c.d.s., la notifica a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada è inesistente ove sia mancata la fase di competenza dell’agente notificatore, individuabile ai sensi dell’art. 12 c.d.s. nel funzionario dell’amministrazione o del messo comunale, non potendo tale fase essere delegata ad altri, e che, nella specie, la notifica dell’impugnato verbale dovesse essere considerata inesistente perché eseguita da soggetto privato non appartenente all’organo accertatore. Il rispetto del procedimento di notificazione, infatti, ha aggiunto il tribunale, è condizione per garantire la certezza nei rapporti giuridici sia dell’avvenuta conoscenza dell’addebito da parte del presunto trasgressore, sia del diritto di difesa di quest’ultimo sancito dall’art. 24 Cost. con la conseguenza che, nella specie, le irregolarità presenti nel procedimento di notificazione del verbale impugnato sono tali da far ritenere quella notifica inesistente ed, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria, che è possibile solo nei casi di notifica nulla. Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Matera, con ricorso notificato in data 16.20/6/2016, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. La Pilella soc. coop. agricola è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981, in relazione alla I. n. 890 del 1982 e all’art. 201, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte il tribunale ha ritenuto l’inesistenza della notifica del verbale di accertamento in quanto eseguita da soggetto privato non appartenente all’organo accertatore, laddove, al contrario, il Comando della Polizia Stradale di Matera, così come tutti i Comandi di Polizia Stradale operanti sul territorio nazionale, si avvale per la notifica dei verbali di contestazione non già di un’agenzia priva ma dell’Ente Poste in forza di una convenzione pluriennale, formalizzata il 9/3/2000, tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e la Società Poste Italiana la quale, in particolare, ha creato un servizio, e cioè il Centro Servizi S.I.N. Sistema Integrato Notifiche , che, con proprio personale, è volto ad assicurare l’attività di gestione ed il controllo della notifica degli atti amministrativi dal destinatario al mittente. 2. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo Cass. n. 20975 del 2014 Cass. n. 11548 del 2007 Cass. n. 4028 del 2007 più di recente, Cass. n. 10185 del 2018 . D’altra parte, non essendo dubitabile, in ragione della sua impugnazione, che il verbale in questione sia pervenuto, nella sua veste cartacea, alla conoscenza del destinatario, qualsivoglia censura in ordine alle modalità di consegna dello stesso giammai potrebbe indurre a ritenere che la sua notificazione sia giuridicamente inesistente Cass. n. 10185 del 2018, in motiv., la quale ha aggiunto che ciò conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente e, sotto l’altro profilo, dell’incidenza dell’eventuale limitato tempo a disposizione per l’articolazione delle difese, anche questo aspetto non affrontato e comunque all’evidenza escluso dalle difese articolate in tutti i gradi . La sentenza impugnata, avendo ritenuto l’inesistenza giuridica del verbale impugnato, non si è attenuta al principio esposto e dev’essere, quindi, cassata con rinvio al tribunale di Matera, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Matera, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.