Validità della procura alle liti in caso di opposizione a decreto ingiuntivo

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la procura alle liti può essere apposta in calce al decreto ingiuntivo notificato sempre che tale documento sia poi depositato al momento della costituzione in giudizio.

Lo ha ribadito la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 28106/18, depositata il 5 novembre. La vicenda. A seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo per compensi professionali, la banca ingiunta proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto stesso e la riduzione dell’importo. Il Tribunale, rigettata l’eccezione con cui il creditore sosteneva l’inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti, revocava il decreto compensando le spese di giudizio. A fronte della conferma della pronuncia in appello, il creditore ricorre per cassazione. Validità della procura alle liti. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è valida la procura rilasciata al difensore dall’opponente in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificatogli, ma tale atto deve essere depositato al momento della sua costituzione in giudizio, in modo da poter ritenere anteriore - implicitamente – il rilascio della procura stessa. Nel caso di specie, la banca ingiunta non aveva invece prodotto alcuna procura alle liti al momento dell’iscrizione a ruolo della causa di opposizione. Solo alla prima udienza, e a seguito dell’eccezione di controparte, è stato depositato il decreto ingiuntivo notificato con la procura originale. Il giudice di merito aveva dunque errato nel ritenere irrilevante la carenza di data certa, con conseguente regolarità della costituzione del rapporto processuale. In conclusione infatti il Collegio ribadisce che la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa deve ritenersi valida se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio Cass. n. 9921/11 . Per questi motivi, il ricorso viene accolto e il provvedimento cassa senza rinvio in quanto il processo non poteva proseguire.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 marzo – 5 novembre 2018, n. 28106 Presidente Manna – Relatore Besso Marcheis Fatto e diritto Premesso che Unicredito Italiano SpA poi Unicredit SpA proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società il pagamento di 42.895,47 Euro in favore di M.L. , per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell’importo dovuto M. tra l’altro eccepiva l’inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti. Il Tribunale rigettava l’eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare Euro 7.900, compensando le spese del giudizio. M. impugnava la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Milano, che - con sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 - ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata. Avverso la sentenza M.L. ricorre per cassazione. Unicredit SpA resiste con controricorso. Il ricorrente e la controricorrente hanno entrambi depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c Considerato che 1. Il ricorso è articolato in due motivi che, tra loro strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Il primo lamenta violazione dell’art. 2704 c.c. il secondo contesta violazione e/o omessa applicazione dell’art. 125 c.p.c. la Corte d’appello, nel rigettare il primo motivo di impugnazione, ha errato laddove ha omesso di verificare che la procura alle liti avesse data certa, anteriore al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, e ha poi addossato al ricorrente l’onere di dimostrare il momento di rilascio di tale procura, così disapplicando il secondo comma dell’art. 125, a norma del quale la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata . I motivi sono fondati. È vero che, secondo l’orientamento di questa Corte, è valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l’art. 125, comma 2 c.p.c. in tal senso Cass. 12528/2010 . Nel caso in esame - come risulta dalla sentenza impugnata p. 6 - Unicredito non aveva prodotto, nel momento dell’iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia l’originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data è stato depositato, a seguito dell’eccezione di controparte, alla prima udienza. Al riguardo il giudice di merito osserva che sarebbe irrilevante la carenza di data e che non risultando provata la posteriorità della procura rispetto all’iscrizione a ruolo, si avrebbe avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio. La conclusione del giudice di merito non è corretta a conferma dell’irrilevanza della mancanza della data della procura, viene richiamato un precedente di questa Corte, ma secondo Cass. 9921/2011 la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa deve ritenersi valida se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio . Nel caso di specie, ove il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è quindi avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, doveva essere chiuso in rito. 2. Il ricorso va pertanto accolto. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 383, comma 3 c.p.c., in quanto il processo non poteva proseguire. Le spese dei tre gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata condanna Unicredit SpA al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio in favore di M.L. , che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge.