Non c’è compensazione delle spese di lite in caso di rinuncia al precetto

In materia di pagamento delle spese di lite, l’art. 92, comma 2, c.p.c. riconosce la compensazione delle spese processuali qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni , senza far riferimento a particolari situazioni determinate a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito.

Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27428/18 depositata il 29 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello rigettava il ricorso proposto dall’appellante nei confronti della sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c. da lui proposta avverso il precetto notificatogli successivamente dalla moglie separata per rinuncia al precetto stesso da parte di quest’ultima, con compensazione delle spese di lite. L’ex marito ricorre così in Cassazione. Il motivo del ricorso. Nel caso da analizzare in questa sede con il motivo di ricorso il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, confermando quanto stabilito dal Tribunale sulle spese di lite, non abbia valutato la virtuale soccombenza dell’opposta, limitandosi a considerare il comportamento processuale della medesima e concentrandosi sulla rinuncia al precetto notificato all’ex marito e sull’offerta delle spese di lite in misura, appunto, ritenuta congrua da entrambi i giudici. La normativa sulle spese processuali. L’art. 92, comma 2, c.p.c., costituisce una norma elastica, permettendo la compensazione delle spese di lite qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni , la quale può essere adeguata al singolo contesto o a speciali situazioni, non determinate a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità. Ebbene, nel caso concreto, pure in presenza di vittoria dell’opponente al precetto, ossia l’ex marito, che avrebbe dovuto comportare la condanna dell’opposta ex moglie alle spese processuali, la Corte territoriale ha applicato il suddetto art. 92, comma 2, c.p.c. sulla base del riscontro di un riconoscimento da parte della ex moglie dell’infondatezza della pretesa da lei richiesta con la notificazione del precetto e dell’offerta di pagare le spese di lite, in misura ritenuta non accettabile dalla controparte. Ma, tali circostanze non possono far ritenere che la rinuncia al precetto e l’offerta delle spese di lite da parte dell’ex moglie possano integrare le sopra dette gravi ed eccezionali ragioni , pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’ex marito e cassa la sentenza impugnata, condannando l’ex moglie al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 8 maggio – 29 ottobre 2018, n. 27428 Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti Fatto e diritto Rilevato che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2280/2016, depositata il 13 dicembre 2016, ha rigettato l’appello proposto da G.G. nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 29 settembre 2015, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - proposta dal medesimo avverso il precetto notificatogli in data 22 settembre 2014 dalla moglie separata B.A. per rinuncia da parte di quest’ultima al precetto, con compensazione delle spese di lite per la cassazione della pronuncia di appello ha proposto ricorso G.G. nei confronti di B.A. , affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria la resistente ha replicato con controricorso e con memoria Considerato che con l’unico motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - il ricorrente si duole del fatto che la corte d’appello, confermando la statuizione sulle spese processuali resa dal tribunale, non abbia valutato la soccombenza virtuale della opposta, essendosi limitata a considerare il comportamento processuale della medesima, concretatosi nella rinuncia al precetto notificato all’ex marito e nell’offerta delle spese di lite, in misura ritenuta congrua anche del giudice del gravame, come da quello di primo grado Ritenuto che l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo applicabile ratione temporis - nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni , costituisca una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche in particolare, anche la novità delle questioni affrontate - come pure l’oggettiva opinabilità di tali questioni o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza Cass., 10/02/2014, n. 2883 - integri la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta, o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese Cass. Sez. U., 22/02/2012, n. 2572 Rilevato che nel caso concreto, la Corte d’appello - pure in presenza di una vittoria totale dell’opponente a precetto, G.G. , evidenziata dalla stessa Corte, che avrebbe dovuto comportare la condanna dell’opposta B.A. alle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. - ha ritenuto di fare applicazione della disposizione derogatoria di cui all’art. 92, secondo comma cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis sulla base del mero riscontro di un riconoscimento, da parte della B. dell’infondatezza della pretesa da lei azionata con la notifica del precetto, essendo state le somme ingiunte già corrisposte dal G. e dell’offerta di pagare le spese di lite, in misura ritenuta, peraltro, non accettabile dalla controparte Considerato che tali circostanze - men che rivelare, com’è evidente, non essendosi in presenza di una controversia avente ad oggetto questioni nuove o oggettivamente controvertibili, un atteggiamento psicologico dell’opposta idoneo a giustificare l’azione esecutiva intrapresa - siano, piuttosto, idonee a porre in luce il riconoscimento totale delle ragioni della controparte e l’infondatezza delle proprie pertanto, non si può ritenere che la rinuncia al precetto e l’offerta delle spese giudiziali, da parte della B. , possano integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che sole possono consentire, in difetto di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Ritenuto che per tutte le ragioni suesposte, il ricorso debba essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in parte qua non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. 2, c.p.c., debba condannare la B. al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.860,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge le spese del presente grado del giudizio vadano poste a carico della resistente soccombente, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Accoglie ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.A. al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.860,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge. Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Dispone che in caso di diffusione del pre4sente provvedimento, si ometta di indicare le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.