La malattia dell’avvocato non costituisce un assoluto impedimento per la tempestiva iscrizione a ruolo

La malattia del difensore, anche se attestata dalla certificazione medica, non rappresenta un impedimento assoluto atto a fondare la richiesta di rimessione in termini per la rinnovazione di atti processuali ineseguiti data la degenza sofferta.

Per effettuare un tempestivo deposito il difensore può, e deve nel caso di impedimento non assoluto, affidarsi a mezzi alternativi attuativi. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 26868/18, depositata il 23 ottobre. La malattia del difensore. Un incidente stradale è stato la causa dei danni patrimoniali e non sofferti dalla conducente del veicolo a motore coinvolta e per questo, la stessa avanza domanda risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicurativa. Domanda rimasta insoddisfatta sia in primo che in secondo grado nel giudizio d’appello tuttavia l’impugnazione avanzata dall’automobilista è stata dichiarata improcedibile data la tardiva iscrizione al ruolo. Il ricorso in Cassazione è l’ultima mossa esperibile dall’automobilista che ritiene una violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2 Improrogabilità dei termini perentori c.p.c Il conducente ammette che l’iscrizione a ruolo era avvenuta oltre i termini perentori previsti, ma il ritardo era dovuto alla malattia sofferta dal suo difensore, patologia fondata peraltro su certificato medico la degenza, secondo la ricorrente, fondava un’idonea causa per accogliere l’istanza di rimessione in termini così da rinnovare l’iscrizione a ruolo. L’impedimento assoluto. La Suprema Corte ha precisato che l’ostacolo impeditivo allo svolgimento di atti ad impulso processuale, può essere superato” solamente se l’impedimento presenta un carattere assoluto ovvero alla parte attiva non si prospettano alternative. Nel caso in esame i Giudici di legittimità hanno ritenuto ineccepibile la decisione della Corte territoriale relativamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso avanzato dall’automobilista. La malattia patita dal rappresentante legale non è un impedimento assoluto per iscrivere tempestivamente a ruolo il gravame, infatti, come evidenziato dagli Ermellini, l’iscrizione può essere effettuata anche tramite mezzi e modalità alternative oggi offerte dalla più evoluta tecnologia insita anche nell’ambito processuale. Se il difensore è impossibilitato a svolgere personalmente un atto di impulso processuale, può avvalersi del mezzo PEC oppure affidare il deposito a una terza persona. Nella specie, la Corte di Cassazione riconoscendo insussistente un impedimento assoluto incombente sul rappresentante legale, respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 18 luglio – 23 ottobre 2018, n. 26868 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Fatto e diritto rilevato che T.E.A. ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato a partire dal 27/06/2017, per la cassazione della sentenza n. 266 del 20/04/2017 della Corte di appello di Perugia, notificata il 28/04/2017, di declaratoria di improcedibilità, per tardiva iscrizione a ruolo, del suo appello avverso la reiezione, per l’intervenuta transazione dedotta dai convenuti, della sua domanda risarcitoria proposta contro B.F. , la B & amp B Consulting sas di B.F. & amp C. e la AVIVA Italia spa, rispettivamente conducente, proprietario ed assicuratrice RcA del veicolo che le aveva cagionato seri danni patrimoniali e non, in cui era stato coinvolto anche l’avv. R.V. resiste con controricorso la sola AVIVA Italia spa è formulata proposta di definizione - per inammissibilità - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata la ricorrente deduce violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 153 comma 2 c.p.c. , lamentando l’erroneità del rigetto dell’istanza di rimessione in termini, fondata su certificato medico, prodotto in tempo oltretutto di gran lunga successivo alla maturazione della decadenza, con cui era stato attestato che la sua procuratrice, avv. A.A. , era stata sofferente di lombosciatalgia l’ultimo giorno utile per iscrivere a ruolo l’appello il motivo è inammissibile con ineccepibile motivazione la corte territoriale, richiamata l’ordinanza del 27/03/2017 anche in sentenza, ha escluso il carattere assoluto dell’impedimento, sotto il duplice profilo dell’alternativa possibilità di iscrivere a ruolo il gravame per via telematica e di affidarsi per il deposito ad una terza persona ma la contestazione in fatto della sussistenza di entrambe le possibilità non è suffragata dalla specificazione, in ricorso, delle prove offerte al riguardo già al giudice al quale era stata chiesta la rimessione in termini, corredata dell’indicazione della sede processuale in cui tanto sarebbe avvenuto, anche in doverosa impugnativa dell’ordinanza di rigetto dell’istanza il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente infine, per la documentata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va dato atto Cass. 02/09/2014, n. 18523 della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.