L’inadeguata segnalazione dell’autovelox comporta l’annullamento del verbale di contestazione

Un’adeguata e chiara segnalazione della presenza di un prossimo autovelox sono le caratteristiche necessarie per eseguire una legittima rilevazione della velocità.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25993/18, depositata il 17 ottobre. Un automobilista imprudente e un autovelox. Le caratteristiche fisiche e spaziali di un segnale annunciatore di un autovelox sono sostate l’oggetto della controversia instaurata tra un Comune e un automobilista quest’ultimo percorreva un tratto urbano ad una velocità elevata, tale da essere rilevata dal dispositivo di rilevamento. L’automobilista ha ottenuto l’annullamento del relativo verbale di contravvenzione sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale ma il Comune propone ricorso in Cassazione deducendo due illegittime censure avvenute dei precedenti gradi di giudizio. In particolare, l’ente territoriale ritiene che i giudizi precedenti avevano errato nel dichiarare inammissibile la prova testimoniale eccepita e lamenta la falsa applicazione della normativa contenuta dal d.l. n. 117/2007 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione relativamente all’adeguata segnalazione di autovelox. Un’errata e illegittima valutazione delle prove. Gli Ermellini hanno preliminarmente affermato che dedurre in questa sede la censura della prova testimoniale intervenuta nei precedenti giudizi è ammissibile solo se l’esame di detta prova era idoneo a rilevare circostanze tali da esporre, con certezza, ulteriori risultanze istruttorie dirette a privare di fondamento la ratio decidenti del giudizio emesso. Secondariamente, i Giudici di legittimità hanno prospettato le caratteristiche che un autovelox deve presentare per effettuare una legittima rilevazione, utile per valutare la condotta di un automobilista. Il d.l. n. 117/2007 indica quale deve essere la distanza massima tra la segnalazione della presenza del dispositivo di rilevazione e il luogo dell’effettivo rilievo, omettendo di indicare una distanza minima e le caratteristiche che il segnale di avvertimento debba presentare ciò che rileva è la sussistenza di un’idonea segnalazione, pur luminosa, intermittente etc., salvo che sia adeguato e comunque, visibile per gli automobilisti attigui al dispositivo di rilevazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il Tribunale territoriale non ha correttamente applicato quest’ultimo principio enunciato, infatti era necessario che la Corte territoriale valutasse l’idoneità e la visibilità del segnale d’avvertenza dell’autovelox in base alle caratteristiche della strada percorsa e non, come diversamente avvento, la caratteristica fisica presentata dal cartello segnalatore altresì, la censura relativa alla prova testimoniale è da ritenere legittima, dato che la relativa assunzione non avrebbe fatto emergere alcun altro fatto rilevante. Pertanto, la Corte di legittimità accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale territoriale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 luglio – 17 ottobre 2018, n. 25993 Presidente Lombardo – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione D.P. , con ricorso del 15 luglio 2010, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. omissis , elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Campano, per violazione dell’art. 142/8 del C.d.S Il Comune di Sesto Campano si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza, disattendeva la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e con sentenza n. 462 del 2012, accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato. Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Sesto Campano, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e, chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace. D.P. non si costituiva. Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 32 del 2017 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia l’appello andava rigettato perché il Comune non aveva rispettato le norme dettate in materia di segnalazione della postazione autovelox. Infatti, il Prefetto di Isernia aveva emanato un decreto che intimava al Comune di adeguarsi alla normativa introdotta in materia dal DL 11 del 2007, che imponeva di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale con segnali stradali di indicazione e con segnali stradali luminosi. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Sesto Campano per un motivo. D.P. in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 1.- Il Comune di Sesto Campano lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 245 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione. E di più, secondo il ricorrente, il Giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che la segnaletica, per poter utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità ed, anche, ben visibile. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potevano essere dichiarato fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1 , c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è fondato, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c 1.1.- In via preliminare, va dichiarata inammissibile, per genericità, la censura relativa all’ammissione della prova testimoniale dovendo considerare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione, solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa, ovvero, non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. 1.2.- Fondata è, invece, la censura relativa alla violazione di legge. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione Cass. 7949 del 2017 la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox , è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Con l’avvertenza, comunque, che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox , non sia indicato, se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. 1.2.- Va, altresì aggiunto che, come considerato da questa Corte Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione Cass. Sez. 6 - 2, 15/11/2013, n. 25769 , ai sensi dell’art. 2, d.m. 15 agosto 2007 i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. 1.3.- A maggior chiarezza va qui osservato che né la legge, né il DL n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente. D’altra parte, lo stesso art. 2, del DL n. 117 del 2007 al comma 6 bis specificando che . Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice , lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico utilizzando, proprio la disgiunzione o o cartelli o dispositivi luminosi. Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Isernia ha ampiamente disatteso questi principi. Risulta dalla stessa sentenza, e sembra un dato pacifico, che la sussistenza dell’apparecchiatura di controllo elettronico della velocità, di cui si dice, era pubblicizzata con segnaletica stradale verticale e tale segnaletica era stata posta ad una distanza di 400 metri dall’Autovelox . Piuttosto, il Tribunale di Isernia avrebbe potuto accertare che la distanza rilevata di 400 metri non era adeguata per le caratteristiche della strada di che trattasi e/o comunque, che la specifica segnaletica non era ben visibile, epperò tali accertamenti non sembrano siano stati effettuati, nonostante, le chiare indicazioni contenute nel verbale di contestazione. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione, alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.