Casello superato e inversione di marcia: la chiamata di una paziente non giustifica il medico

Confermato in via definitiva il verbale consegnato all’automobilista dalla Polizia stradale. Evidente la violazione da lui compiuta. Respinta la tesi difensiva centrata su una presunta emergenza, legata alle condizioni di salute di una donna che aveva chiesto l’intervento del medico e lo aspettava allo studio.

Di corsa in studio il medico ha appena ricevuto una chiamata urgente da una sua paziente. Questo dato però non è sufficiente per giustificarne la condotta imprudente alla guida. Confermato perciò il verbale con cui la Polizia stradale lo ha sanzionato, avendolo beccato a invertire il senso di marcia appena superato il casello autostradale Corte di Cassazione, ordinanza n. 25976, sez.VI Civile, depositata il 17 ottobre 2018 . Inversione . Il fattaccio risale alla fine di marzo del 2012. In quel periodo un medico viene fermato dalla Polizia stradale è stato sorpreso a tenere una condotta illecita alla guida della propria vettura. Nello specifico, gli agenti lo hanno visto invertire la marcia subito dopo aver superato il casello autostradale. Inutili in quella occasione le giustificazioni addotte dall’automobilista. Quest’ultimo spiega difatti di essere un medico e di avere compiuto quella manovra azzardata e pericolosa per riuscire a prestare soccorso ad una paziente, anch’ella in viaggio, che lo aveva contattato telefonicamente e che lo avrebbe raggiunto nel suo studio. Il racconto fatto dal medico non convince neanche i Giudici che, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, lo ritengono senza dubbio colpevole. Respinta nuovamente la linea difensiva poggiata su una presunta situazione di emergenza, legata alle esigenze prioritarie di salute della persona che aveva chiesto l’intervento del medico. Danno. E la visione tracciata in secondo grado è condivisa e confermata anche dalla Cassazione, che conferma in via definitiva il verbale consegnato dagli agenti della Polizia stradale al medico. Decisiva è la constatazione, osservano i giudici del Palazzaccio, che, alla luce delle prove a disposizione, va esclusa l’ipotesi di un danno grave alla paziente . Peraltro, è anche evidente, viene aggiunto, che comunque altri mezzi potevano essere utilmente impiegati allo scopo dichiarato dal medico, cioè raggiungere la persona che aveva richiesto il suo intervento. Impossibile, quindi, anche solo pensare che la condotta di guida imprudente tenuta dal professionista sanitario possa essere in qualche modo giustificata da una situazione di emergenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 maggio – 17 ottobre 2018, n. 25976 Presidente Lombrado – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che El. Gi. Ro. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze, depositata il 7 giugno 2016, che ha rigettato l'appello proposto dal medesimo Ro. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 5152 del 2012, e nei confronti dell'UTG di Firenze che il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione avverso il verbale con il quale la Polizia stradale di Pistoia aveva contestato al dott. Ro. la violazione degli artt. 176, comma 1, lett. c , e 19 cod. strada, perché in data 23 marzo 2012, subito dopo aver superato il casello autostradale, aveva invertito la marcia che il giudice d'appello ha respinto il gravame, ritenendo insussistente l'esimente dello stato di necessità derivante, in assunto dell'appellante, dall'esigenza di raggiungere al più presto il proprio studio professionale per prestare soccorso ad una paziente, anch'ella in viaggio, che lo aveva contattato telefonicamente che la parte intimata non ha svolto difese che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. Considerato che il ricorso è inammissibile, essendo inammissibili entrambi i motivi addotti che con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché contraddittorietà della motivazione, si contesta la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità, di cui l'appellante, odierno ricorrente, aveva dato ampia dimostrazione, producendo certificazioni, dichiarazioni e cartelle cliniche riguardanti lo stato di salute della paziente al momento della accertata infrazione che il motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione è denunciato al di fuori del paradigma configurato dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo vigente, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 applicabile ratione temporis al presente ricorso che l'omesso esame, rilevante ai sensi della norma citata, deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica non un punto o un profilo giuridico , principale ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato o secondario cioè dedotto in funzione probatoria , e il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma deve indicare il dato testuale emergente dalla sentenza o extra-testuale emergente dagli atti processuali da cui risulti la sua esistenza, nonché il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività che invece, nella specie, la doglianza investe l'attività valutativa delle prove, e dunque un profilo non sindacabile come omesso esame del fatto dedotto in funzione probatoria, e ciò la rende in radice inammissibile, a prescindere dalla genericità del richiamo ai documenti in assunto comprovanti lo stato di salute della paziente che con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 47, primo comma, 59, terzo comma, cod. pen. e 4 L. n. 689 del 1981, e si contesta il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, di cui ricorrevano i requisiti, quanto meno come esimente putativa che la doglianza è inammissibile in quanto il giudice d'appello ha fatto applicazione delle norme invocate e dei principi in materia di esimenti, reali o putative, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. U. 21/03/2017, n. 7155 , sicché le contestazioni del ricorrenti si risolvono ancora una volta nella critica all'apprezzamento delle prove che infatti, dopo avere escluso, sulla base dell'esame delle prove, la sussistenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona della paziente del dott. Ro., il Tribunale ha ulteriormente precisato che non sussisteva neppure l'altro requisito della non evitabilità del pericolo, essendo fin troppo evidente che altri mezzi potevano essere utilmente impiegati allo scopo, ed ha escluso, infine, l'applicazione dell'esimente putativa che, avuto riguardo alla configurabilità dell'esimente putativa, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice che la responsabilità dell'autore dell'illecito amministrativo è esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della citata legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca ex plurimis, Cass. 24/03/2004, n. 5877 che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.