Ordinanza ingiuntiva del Garante Privacy e procedibilità dell’opposizione

Il mancato deposito dell’atto di accertamento e comminatoria della sanzione amministrativa, rappresentativi all’ordinanza di ingiunzione, non impedisce la procedibilità del procedimento di opposizione.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25671/18, depositata il 15 ottobre. La vicenda. A seguito dell’accertamento della violazione degli artt. 23 Consenso e 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso del T.U. sulla Privacy realizzata da un centro termale, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha emesso ordinanza ingiuntiva per il pagamento della sanzione. L’ingiunto, ricorrendo presso il Tribunale territoriale, ottiene il rigetto dell’intimazione ad adempiere sulla base del fatto che l’Autorità Garante aveva omesso di depositare l’atto di accertamento e la comminatoria della sanzione inerente all’ordinanza. Il Garante Privacy deducendo la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e dell’art. 23 l. n. 689/1981 Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni , ricorre in Cassazione. Deposito di atti irrilevanti. I Giudici di legittimità hanno ribadito che nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, il termine per depositare la documentazione relativa all’atto impugnato non è decisivo per la procedibilità o meno del giudizio. Tale principio, sebbene enunciato relativamente al procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada , è applicabile anche alla materia in esame dato il conforme tenore letterale. Nel caso in esame, il Tribunale territoriale doveva diversamente analizzare la documentazione prodotta dall’Autorità Garante, dando una preminente importanza ai documenti volti a identificare l’idoneità dell’Autorità ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, di fatto effettivamente depositati. La Corte Suprema, accogliendo il ricorso presentato dall’Autorità Garante, rinvia al Tribunale territoriale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 febbraio – 15 ottobre 2018, n. 25671 Presidente Lombardo – Relatore Casadonte Fatto e diritto Rilevato che - con ricorso in opposizione ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011 innanzi al Tribunale di Pistoia, Terme di Montecatini S.p.A. propose opposizione verso l’ordinanza-ingiunzione n. 304/2013 emessa dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con la quale le era stato intimato il pagamento di Euro 10.000,00 per mancata documentazione relativa alla richiesta di consenso al trattamento dei dati personali dei propri clienti, in violazione degli articoli 23 e 24 T.U. sulla privacy - il Garante si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento - il Tribunale adito accolse l’opposizione rilevando che il Garante nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 6 comma otto del d.lgs. 150/2011 aveva depositato unicamente il verbale delle operazioni di accertamento e copia dell’ordinanza-ingiunzione, omettendo di depositare l’atto di accertamento e comminatoria di sanzione prodromico all’ordinanza e che tanto impediva l’esame degli atti di accertamento complessivi, fra cui quello in relazione alla titolarità dell’esercitato potere sanzionatorio - avverso tale provvedimento il Garante ha proposto ricorso, notificato il 2/9/23014, per la cassazione della sentenza del Tribunale sulla base di un unico motivo e la società intimata ha depositato controricorso considerato che - con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 6 del d.lgs n. 150/2011 e dell’art. 23 L. n. 689/1981, assumendo che il Tribunale ha accolto l’opposizione per il sol fatto che essa non aveva prodotto in giudizio alcuni atti relativi alla contestazione della violazione - il motivo appare fondato la sentenza impugnata riconduce l’accoglimento dell’opposizione alla mancata produzione di un atto prodromico all’esercizio della potestà sanzionatorie, con ciò ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza carico della p.a. Cass. 16853/2016 - il principio, sebbene enunciato relativamente al procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, va ritenuto applicabile anche alla materia in esame in ragione dell’identico tenore letterale del primo periodo dell’art. 7 comma 7 e dell’art. 6 comma 8 del d.lgs. 150/2011 - né, nella specie, appare pertinente il richiamo della necessità di prova in ordine all’effettiva titolarità dell’esercitato potere sanzionatorio, asseritamente evincibile dal solo atto non depositato, e che l’originario opponente non risulta aver mai contestato - peraltro il Tribunale adito avrebbe comunque dovuto esaminare la documentazione prodotta e, in particolare, il verbale delle operazioni per verificarne l’idoneità a supportare l’ordinanza-ingiunzione - il ricorso merita, pertanto, accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Pistoia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pistoia in diversa composizione.