Il giudice che decide sulla richiesta di nomina giudiziale dell’amministratore condominiale non può provvedere sulle spese legali

Il provvedimento con il quale il giudice della volontaria giurisdizione si astenga, correttamente, dal regolare le spese di procedimenti sottoposti alla sua attenzione si trattava della richiesta di nomina giudiziale di un amministratore condominiale non è impugnabile con ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., in Cassazione.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 25336/18 depositata l’11 ottobre. Il giudice che accoglie o respinge la richiesta di nomina giudiziale dell’amministratore condominiale non può provvedere sulle spese legali. A contrario, le Sezioni unite sentenza n. 20957/2004 avevano a suo tempo chiarito come sia reclamabile in cassazione la decisione con la quale il giudice, provvedendo su una richiesta di nomina o revoca di amministratore condominiale, disponga anche addossandole ad una parte in merito alla soccombenza in punto spese legali del procedimento. Le Sezioni Unite, in sostanza, con condivisibile ragionamento ripreso nella decisione ora in commento, avevano considerato come essendo il procedimento in oggetto – nomina o revoca giudiziale dell’amministratore - di natura meramente amministrativa, il giudice che emetta il provvedimento stesso si debba appunto astenere dal pronunciarsi sulla attribuzione alle parti delle spese legali. La questione, nel caso di specie, si è posta in seguito alla pronuncia del Tribunale di Milano che aveva provveduto alla nomina dell’amministratore delle parti interrate di un condominio senza provvedere sulle spese legali del giudizio di volontaria giurisdizione. In merito alla mancata pronuncia sulle spese era stato proposto ricorso in cassazione ex art. 111 Cost., ricorso poi respinto per le ragioni - relative alla natura prevalentemente amministrativa del procedimento - poc’anzi ricordate. La volontaria giurisdizione non è volta a risolvere un conflitto tra privati ma a dare una risposta ad una esigenza relativa a privati interessi. In particolare, nella propria decisione la Cassazione ricordava come il provvedimento giudiziale di nomina dell’amministratore di condominio ex art. 1129 c.c. sia un provvedimento di volontaria giurisdizione sostitutivo della volontà assembleare, volto all’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse, prevalente, alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale. Tale provvedimento, osserva ancora la Corte Suprema, pur incidendo sul rapporto di mandato tra i condomini e l’amministratore stesso, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso del diritto su cui il provvedimento incide . In sostanza, il ragionamento della Corte è il seguente la condanna alle spese legali sarà legittima in un contenzioso, ad esempio relativo al risarcimento dei danni subiti per la avvenuta revoca, insorto tra amministratore condominiale e condominio. Mentre la natura prevalentemente amministrativa del procedimento di nomina giudiziale, volto come detto a fornire al condominio in tempi brevi un amministratore, fa sì che non sia consentita una attribuzione delle spese all’una o all’altra parte con provvedimento del Tribunale. Ancora, la Cassazione ribadisce il concetto poc’anzi espresso ricordando una propria precedente pronuncia sentenza n. 18730/2005 ove bene veniva chiarito che gli elementi caratterizzanti l’attività di giurisdizione volontaria siano la necessità non di decidere controversie sorte tra privati, ma bensì soddisfare privati interessi senza contesa tra le parti, concorrendo così alla costituzione di rapporti giuridici nuovi o allo svolgimento di quelli esistenti . Il procedimento giudiziale di nomina dell’amministratore di condominio ha natura prevalentemente amministrativa. Un esempio di un tale provvedimento è proprio quello di nomina giudiziale dell’amministratore di condominio o anche di rigetto di una tale richiesta , con conseguente impossibilità per il giudice che provveda in tal senso di disporre la condanna alle spese legali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 giugno – 11 ottobre 2018, n. 25336 Presidente Orilia – Relatore Carrato Fatti di causa Decidendo sul reclamo proposto dal Condominio omissis avverso il provvedimento monocratico di nomina dell’amministratore delle parti interrate del Condominio stesso, il Tribunale di Milano in composizione collegiale Sezione Volontaria Giurisdizione , con ordinanza del 10 febbraio 2016, dichiarava l’inammissibilità del reclamo siccome non contemplato, a differenza dell’espressa previsione di tale rimedio - in virtù dell’art. 64 disp. att. c.c. - con riguardo al decreto di revoca dell’amministratore e, in conseguenza della ritenuta natura amministrativa dell’instaurato procedimento, rilevava che non sussistevano i presupposti per provvedere sulle spese dello stesso. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. F.A. , riferito ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - l’assunta violazione dell’art. 91 c.p.c., così come asseritamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione e, segnatamente, con riferimento a quello concernente la nomina di amministratore condominiale. 2. Rileva il collegio che il ricorso - come riferito all’unico dedotto motivo - è inammissibile. Infatti, in conformità al principio sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20957/2004 riconfermato, con riguardo al profilo principale, da tutta la giurisprudenza successiva v. Cass. n. 8085/2005 Cass. n. 25928/2005 e Cass. n. 14524/2011, ord. , relativa al procedimento per la nomina o revoca di amministratore condominiale adottato in sede di reclamo dal giudice della volontaria giurisdizione, deve affermarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove si sia illegittimamente provveduto alla regolazione delle spese del procedimento, mentre - nell’ipotesi di non luogo a provvedere sul punto come ha correttamente disposto il Tribunale di Milano nel caso di specie in cui in virtù della ritenuta natura sostanzialmente amministrativa del procedimento - non può considerarsi propriamente ammissibile. Più specificamente, con la richiamata sentenza risolutiva di un contrasto , le Sezioni unite hanno statuito come debba qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione formulato, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo nei confronti del decreto del tribunale in tema di nomina o revoca dell’amministratore di condominio ai sensi dell’art. 1129 c.c. e dell’art. 64 disp. att. c.c., che, anche a seguito della riforma di cui alla legge n. 220 del 2012, riguarda solo la revoca , trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione sostitutivo della volontà assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche - contemplate dall’art. 1129 cit. - di compromissione della stessa che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide tutela che, per l’amministratore eventualmente revocato, non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente non esistendo un diritto dell’amministratore alla stabilità dell’incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base all’art. 1129, ora undicesimo comma, c.c. , onde la diversità dell’oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente alla diversità delle rispettive causae petendi , così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale nel giudizio ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale. Sulla base di tale impostazione, con la richiamata pronuncia, le Sezioni unite hanno chiarito che deve considerarsi, viceversa, ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione, contenuta nello stesso provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. Da ciò discende, argomentando a contrario, che allorquando il giudice della volontaria giurisdizione si sia legittimamente astenuto dal regolare le spese di siffatto procedimento proprio in virtù delle connotazioni che lo caratterizzano , dando atto che non ne sussistono i presupposti come ha rilevato legittimamente il Tribunale di Milano - in composizione collegiale nel caso di specie , il relativo provvedimento,- nemmeno per questa parte accessoria , è suscettibile di essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost Del resto, in altra importante pronuncia sentenza n. 18730/2005, opportunamente richiamata dal Tribunale ambrosiano , questa Corte ha avuto modo di evidenziare come, proprio ai fini della risoluzione della questione in esame, sia rilevante sottolineare gli elementi caratterizzanti l’attività di giurisdizione volontaria, nel cui ambito il giudice non è chiamato a decidere su controversie sorte tra parti contrapposte per la tutela di diritti, ma alla emissione di provvedimenti finalizzati alla soddisfazione di privati interessi senza contesa tra le parti, concorrendo così alla costituzione di rapporti giuridici nuovi o allo svolgimento di quelli esistenti. In tale contesto rientra, quindi, anche il provvedimento dell’autorità giudiziaria relativo alla nomina dell’amministratore di condominio sia esso di accoglimento o di rigetto dell’istanza di uno o di più condomini, che, peraltro, non è qualificato espressamente come reclamabile, a differenza di quello adottato in ordine alla revoca cfr. Cass. n. 9942/1996 , in quanto inidoneo al giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, essendo modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia ex tunc , cosicché proprio per tali considerazioni si afferma l’inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Pertanto il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo dell’attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione. Dalle considerazioni esposte consegue che nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso. Di conseguenza, le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. di nomina dell’amministratore di condominio quand’anche sia stato inammissibilmente proposto reclamo avverso il relativo decreto, come accaduto nella fattispecie comportano l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell’amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria. 3. In definitiva, avendo il Tribunale di Milano in composizione collegiale -sez. Volontaria Giurisdizione legittimamente statuito nel senso del non luogo a provvedere sulle spese all’esito del procedimento di reclamo dichiarato inammissibile , ne consegue che il proposto ricorso straordinario per cassazione deve essere ritenuto inammissibile mentre lo sarebbe stato se, al contrario e malgrado le descritte caratteristiche del procedimento in questione, avesse illegittimamente provveduto sulle spese stesse, applicando la disciplina generale del procedimento contenzioso . In difetto della costituzione degli intimati non v’è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di legittimità. Ricorrono, tuttavia, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.