Il valore della quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato

In caso di esecuzione presso terzi, il creditore procedente agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, egli deve dunque dimostrare l’esistenza del credito, ferma restando la sua qualità di terzo nel rapporto tra debitore esecutato e terzo pignorato, con la conseguenza che le scritture private intercorse tra questi ultimi gli sono opponibili nei limiti dell’art. 2704 c.c

Così si è espressa la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 24867/18, depositata il 9 ottobre. Il caso. Una s.r.l. sottoponeva a pignoramento le somme spettanti dovute da una terza società alla società propria creditrice. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa e la creditrice procedeva all’accertamento dell’obbligo. Il terzo esibiva in giudizio una dichiarazione di fine lavori con data antecedente al pignoramento e relativa quietanza di pagamento del prezzo alla società debitrice. Il Tribunale accoglieva la domanda di accertamento ma la Corte d’Appello riformava la decisione rilevando che la scrittura privata della dichiarazione di fine lavori, anche se atto unilaterale aveva data certa. La creditrice ricorre dunque in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 2704, comma 1, c.c Quietanza di pagamento. In tema di esecuzione presso terzi, il Collegio ricorda che il creditore procedente non agisce in nome e per contro del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, il creditore pignorante è dunque onerato della prova dell’esistenza del credito, fermo restando che egli riveste la qualità di terzo nel rapporto tra debitore esecutato e debitor debotoris , con la conseguenza che le scritture private intercorse tra questi ultimi sono opponibili al creditore solo nei limiti dell’art. 2704 c.c Sarà dunque il terzo pignorato che eccepisce di aver soddisfatto le ragioni del debitore esecutato a dover dimostrare non solo il fatto estintivo ma anche la sua anteriorità rispetto al pignoramento. Conclude dunque la Corte cristallizzando il principio secondo cui la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta , la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo . Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione rileva che la quietanza di pagamento non ha data certa anteriore al pignoramento ma coeva alla notificazione di quest’ultimo, dovendo dunque essere valutata come prova indiziaria nell’insieme del materiale probatorio acquisito, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 28 febbraio 9 ottobre 2018, n. 24867 Presidente Armano Relatore D’Arrigo Ritenuto La N.D.P. s.r.l., creditrice della Acros Costruzioni s.r.l., sottoponeva a pignoramento le somme ad essa dovute dalla ITT Immobiliare s.r.l., con atto notificato il 31 dicembre 2008. Poiché il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, la creditrice procedeva all’accertamento dell’obbligo ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis. Nel corso del giudizio la ITT Immobiliare s.r.l. esibiva una dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere datata 30 dicembre 2008, contenente anche una quietanza di pagamento del prezzo dell’appalto conferitole dalla Acros Costruzioni s.r.l La domanda di accertamento veniva accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello, adita dalla ITT Immobiliare s.r.l., riformava la decisione di primo grado, rilevando che la scrittura privata aveva data certa in quanto la sua esistenza era menzionata nella comunicazione di fine lavori depositata presso il Comune di Fiuggi il 31 dicembre 2008. Contro tale decisione la N.D.P. s.r.l. ha proposto ricorso per un unico motivo. La ITT Immobiliare s.r.l. ha resistito con controricorso. La Acros Costruzioni s.r.l., già contumace in appello, non ha svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. La N.D.P. s.r.l. ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ. Considerato La società ricorrete denuncia, con un unico motivo, la falsa applicazione dell’art. 2704, primo comma, cod. civ. e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. In particolare, osserva che, nella veste di creditrice pignorante, non le sarebbe opponibile la quietanza del 30 dicembre 2008, poiché l’atto che le conferisce data certa, ossia la comunicazione di fine lavori inoltrata al Comune competente, è stato predisposto unilateralmente dal terzo pignorato, tramite un proprio dipendente il direttore dei lavori . La data certa, pertanto, non avrebbe carattere oggettivo. Il ricorso è fondato. La corte d’appello ha conferito alla dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere del 30 dicembre 2008 valenza di quietanza di pagamento in favore del Comune di Fiuggi, in quanto contenente l’attestazione della Acros Costruzioni s.r.l. di avere totalmente ed integralmente ricevuto quanto convenuto sia per le opere previste nel capitolato sia per quelle aggiunge in corso d’opera, in quanto computate nelle fatture emesse alla data odierna a titolo di acconto e saldo lavori che si dichiarato tutte saldate . Ed ha ritenuto che tale quietanza fosse anteriore, di un solo giorno, alla notificazione dell’atto di pignoramento in quanto depositata presso gli uffici del Comune di Fiuggi il 31 dicembre 2008. In ciò si coglie l’errore di sussunzione denunciato dalla società ricorrente con riferimento all’art. 2704 cod. civ. Infatti, se l’elemento che conferisce data certa alla quietanza è individuato nel deposito della stessa presso il protocollo del Comune avvenuto il 31 dicembre 2008, ossia lo stesso giorno in cui veniva notificato l’atto di pignoramento , la conclusione secondo cui dovrebbe dunque ritenersi che i lavori erano terminati il 30 dicembre 2008, come attestato dalla suddetta comunicazione , sicché la quietanza non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data , costituisce una semplice presunzione, basata su un ragionamento di verosimiglianza. In sostanza, la data certa in cui è comprovata l’esistenza della quietanza di pagamento è il 31 dicembre 2008, mentre la retrodatazione della stessa al giorno precedente non gode dell’efficacia specifica prevista dall’art. 2704 cod. civ Costituisce, infatti, vero e proprio ius receptum il principio secondo cui, in tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse da ultimo Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014, Rv. 630199 orientamento risalente a Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 26/07/1967, Rv. 328996 . Dunque, se da un lato ne deriva che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, il creditore pignorante è onerato della prova dell’esistenza del credito, dall’altro lato egli riveste la qualità di terzo e le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all’art. 2704 cod. civ. Sicché il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore. Ma vi è di più. Il deposito della quietanza di pagamento presso gli uffici comunali conferisce data certa all’esistenza del documento in sé, ma ciò non implica alcun automatico riconoscimento della veridicità di quanto ivi dichiarato. Occorre ribadire, ancora una volta, che il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento, in quanto scrittura privata inter alios acta, può essere liberamente contestata dal creditore procedente, non applicandosi alla stessa né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ. Piuttosto, la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010, Rv. 613799 Sez. 1, Sentenza n. 21737 del 27/10/2016, Rv. 642626 Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014, Rv. 633492 . Devono essere quindi affermati i seguenti principi di diritto In sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 cod. proc. civ. il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo . Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, si deve concludere che la quietanza di pagamento rilasciata dalla Acros Costruzioni s.r.l. alla ITT Immobiliare s.r.l. ha data certa non anteriore, bensì coeva alla notificazione dell’atto di pignoramento da parte della N.D.P. s.r.l. e, comunque, essa deve essere prudentemente apprezzata dai giudici di merito quale prova indiziaria, nel quadro del materiale probatorio acquisito, ivi inclusa l’eventuale documentazione contabile da cui risulti l’effettivo pagamento delle somme quietanzate. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che, uniformandosi ai superiori princìpi a norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.