Effetti del decesso del procuratore costituito sul procedimento

Gli Ermellini hanno l’occasione per ripercorre i principi fondamentali in tema di nullità degli atti processuali conseguente al decesso del difensore ai fini dell’applicazione dell’art. 305 c.p.c

Sul tema l’ordinanza n. 24541/18, depositata il 5 ottobre. La vicenda. Durante un procedimento originato dall’esercizio di un’azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia per simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, si verificava il decesso del procuratore di una delle parti coinvolte. Il giudizio proseguiva fino alla sentenza con cui la Corte d’Appello riconosceva i presupposti dell’azione revocatoria e accoglieva la domanda originaria. I soccombenti ricorrono in Cassazione dolendosi, per quanto d’interesse, per il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio sollevata con appello incidentale. Come si legge nel ricorso, a seguito della dichiarazione formale dell’evento interruttivo costituito dal decesso del procuratore costituito il processo doveva essere dichiarato estinto per la mancata riassunzione nel termine di 6 mesi. Interruzione e riassunzione. Il Collegio, accogliendo il ricorso, ritiene che la Corte territoriale abbia errato nell’applicare i principi in tema di nullità degli atti conseguente a morte del difensore escludendo l’applicazione dell’art. 305 c.p.c E’ infatti errata l’affermazione secondo cui gli effetti dell’interruzione automatica nei confronti della parte interessata escludono gli effetti della conoscenza legale dell’evento in capo alle altre parti e della successiva mancata riassunzione nel termine perentorio. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, l’elemento discriminante al fine dell’applicazione dell’art. 305 c.p.c., è la conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte degli altri soggetti del processo. Laddove non sussista conoscenza legale si verifica una nullità degli atti successivi, se invece vi è la conoscenza legale, resta ferma la nullità ma decorre, dalla data della conoscenza, il termine perentorio per la riassunzione del giudizio. In conclusione la Corte accoglie il ricorso ricapitolando i principi per cui la morte del procuratore di una parte costituita produce l’interruzione automatica del processo, dalla conoscenza legale decorre il termine di 3 mesi per la riassunzione a pena di estinzione, il termine suddetto decorre dal giorno in cui una delle parti abbia avuto conoscenza legale dell’evento mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. Il provvedimento con cui il giudice dichiara l’interruzione ha natura e funzione solo dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva, mentre la dichiarazione formale in giudizio da parte di uno dei difensori circa il decesso dell’unico procuratore costituito di una delle altre parti costituisce conoscenza legale dell’evento interruttivo. In caso di mancata riassunzione, l’estinzione opere di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 giugno – 5 ottobre 2018, numero 24541 Presidente Travaglino – Relatore Moscarini Fatti di causa Con atto di citazione del 22/5/2000 la Banca di Roma convenne davanti al Tribunale di Frosinone S.A. , R.L. e St.Vi. per sentir dichiarare l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria e la conseguente declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. o, in subordine, la simulazione assoluta, di un contratto di compravendita per atto notaio Salvi del 3/9/1999, con il quale la S. , debitrice della Banca quale fidejussore della R.R. Impianti S.p.A., aveva trasferito alle nipoti R.L. e St.Vi. la nuda proprietà di un appartamento sito in omissis . La Banca dedusse in fatto - di essere creditrice di S.A. in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone in data 19/11/1999 e notificato il 24/11/1999 - che l’atto notarile era di poco precedente la notifica del decreto ingiuntivo - che essa Banca aveva da tempo chiesto il rifinanziamento della passività della società R.R. Impianti S.p.A. - che le convenute R.L. e St.Vi. , acquirenti la nuda proprietà dell’immobile, erano certamente a conoscenza della situazione debitoria della società perché nipoti della S. . Le convenute si costituirono in giudizio, sostenendo che il contratto stipulato era da considerarsi atipico, di assistenza materiale e morale alla nonna, in cambio della nuda proprietà del bene, mentre nulla sapevano delle vicende della società di cui il padre e zio R.R. era amministratore delegato e confidejussore con la madre S.A. . A seguito della morte di S.A. il giudizio fu interrotto e riassunto nei confronti degli eredi. Si costituì, quale erede, il figlio R.R. , padre di R.L. , per ministero dello stesso difensore della figlia, avv. S.A. . Espletati gli interrogatori delle convenute, all’udienza del 8/1/2008 si costituì un nuovo procuratore per la sola R.L. , dichiarando di sostituirsi al precedente avvocato S. , deceduto in data 14/2/2007. Nessuno si costituì per R.R. e la causa proseguì in assenza di difesa tecnica di quest’ultimo, giungendo alla sentenza del Tribunale di Frosinone numero 68/2012, che accolse la domanda, disponendo la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita. Avverso la sentenza St.Vi. propose appello principale, fondando l’impugnazione sulla mancata prova degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria si costituì R.L. , proponendo contestuale appello incidentale con il quale eccepì la nullità della pronuncia di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di R.R. costituitosi come erede , e sollevò l’eccezione di estinzione del giudizio nei confronti di quest’ultimo per l’interruzione e la mancata riassunzione a seguito della dichiarazione di decesso del procuratore, dichiarata a tutte le parti all’udienza dell’8/1/2008, dal nuovo difensore della sola R.L. . La Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva del 28/5/2014, rigettò le eccezioni di estinzione del giudizio e di nullità sollevate dalle appellanti St.Vi. e R.L. perché non eccepite in primo grado e perché riferite alla sola parte interessata dall’evento interruttivo, e dispose, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, concedendo termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.R. . Quest’ultimo si costituì con appello incidentale sollevando a sua volta l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, interrotto a seguito della dichiarazione di decesso del suo procuratore e non riassunto, dichiarando di aver appreso, per la prima volta, della sentenza del Tribunale di Frosinone a seguito della notifica dell’atto di appello per l’integrazione del contraddittorio effettuato dall’appellante St.Vi. . La Corte d’Appello di Roma con sentenza numero 4771 del 5/8/2015, respinse l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado sollevata da R.R. in base all’argomento che l’evento era stato dichiarato nella comparsa di costituzione della figlia L. e sottoposto al contraddittorio della controparte e del giudice, che non lo avevano rilevato. Ne dedusse che, nei confronti di R.R. , doveva dichiararsi non l’estinzione del giudizio ma la nullità degli atti processuali ivi compresa la sentenza di primo grado, a decorrere dalla dichiarazione di costituzione di nuovo difensore dell’8/1/2008 e che, anziché pronunciare l’estinzione del giudizio, essa Corte poteva decidere nel merito, utilizzando il materiale probatorio acquisito prima dell’udienza dell’8/1/2008, ivi compreso l’interrogatorio formale di St.Vi. e di R.L. . La Corte ha dunque deciso nel merito, riconoscendo esistenti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di revocazione ai sensi dell’art. 2901 c.c. anche in ragione dello stretto rapporto di parentela esistente tra le acquirenti non solo con la S. ma anche con R.R. , cofidejussore con la madre e legale rappresentante della società debitrice, padre e zio delle stesse acquirenti. Compensate le spese di primo grado, la Corte d’Appello ha condannato in solido St.Vi. , R.L. e R.R. al pagamento delle spese del grado di appello. Avverso quest’ultima sentenza R.R. e R.L. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso Arena NPL One S.r.l. quale mandataria di Do Bank S.p.A. denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank S.p.A. . La causa è assegnata ai sensi dell’art. 375 e ss. c.p.c. alla trattazione e alla decisione in camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di censura violazione e/o falsa applicazione degli artt. 300, 301, 303, 304, 305, 307 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c. ed anche dell’art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c. , i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata da R.R. con l’appello incidentale, con il quale quest’ultimo aveva rappresentato che, dopo l’evento interruttivo costituito dal decesso del procuratore costituito, dichiarato formalmente all’udienza dell’8/1/2008, il processo doveva essere dichiarato estinto per la mancata riassunzione del medesimo nel termine di sei mesi dall’evento interruttivo. La Corte d’Appello avrebbe errato nel limitarsi a recepire i principi in tema di nullità degli atti processuali escludendo l’applicazione dell’art. 305 c.p.c., e soprattutto escludendo gli effetti della conoscenza legale dell’evento da parte delle altre parti. Sussistendo, invece, gli effetti della conoscenza legale dell’evento, in conseguenza della dichiarazione contenuta nell’atto di costituzione di nuovo difensore di R.L. , portata a conoscenza di tutte le parti, il processo, non riassunto nei confronti di R.R. , avrebbe dovuto essere dichiarato estinto nei suoi confronti. 1.1. Preliminarmente occorre evidenziare la carenza di interesse al ricorso di R.L. , come già rilevato nella sentenza parziale della Corte d’Appello di Roma numero 3541/14, non impugnata e dunque passata in giudicato. Non vi era, come non vi è, alcun interesse di R.L. ad eccepire la mancata riassunzione del giudizio nei confronti di R.R. . Da ciò consegue che il ricorso, quanto alla posizione di R.L. , deve essere dichiarato inammissibile. 1.2 La Corte d’Appello ha invece errato nel limitarsi a recepire i principi di questa Corte in tema di nullità degli atti conseguenti alla morte del difensore, escludendo completamente l’applicazione dell’art. 305 c.p.c. e la declaratoria di estinzione del processo conseguente ad omessa riassunzione del processo interrotto. Ha errato, in particolare, nell’affermare che gli effetti dell’interruzione automatica nei confronti della parte interessata escludono gli effetti della conoscenza legale dell’evento da parte delle altre parti e della successiva mancata riassunzione nel termine perentorio di legge. L’elemento discriminante, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale sull’art. 305 c.p.c. numero 139 del 1967, numero 178 del 1970, numero 159 del 1971, numero 36 del 1976 è, difatti, la conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte degli altri soggetti del processo se non vi è conoscenza legale si ha la nullità degli atti successivi, se vi è anche la conoscenza legale resta ferma la nullità ma, dalla data della conoscenza, decorre, per la parte interessata alla riassunzione, il termine perentorio di sei mesi, la cui inosservanza produce l’estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c Sono dunque fondate le censure di cui in epigrafe con riguardo alla posizione di R.R. , alla luce dei seguenti principi di diritto - in base all’art. 301 c.p.c. la morte del procuratore di una parte costituita produce l’interruzione automatica del processo Cass., 1, numero 5348 dell’8/3/2007 - dalla conoscenza legale dell’effetto interruttivo decorre il termine di sei mesi per la riassunzione, altrimenti il processo si estingue - a seguito delle menzionate sentenze della Corte costituzionale, deve ritenersi che detto termine decorra dal giorno in cui una delle altre parti abbia avuto dell’evento conoscenza legale mediante dichiarazione, notificazione o certificazione Cass., U, numero 7443 del 20/3/2008 - l’eventuale provvedimento giudiziario di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva, che si verifica a prescindere dalla pronuncia del giudice e si perfeziona con la decorrenza del termine di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento Cass. 25/8/1994 numero 7507 23/3/2001 numero 4203 - la dichiarazione, resa formalmente in giudizio da uno qualsiasi dei difensori, circa il decesso dell’unico procuratore costituito di una delle parti è idonea a determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e a far decorrere il termine di cui all’art. 305 c.p.c. - una volta decorso detto termine, in assenza di riassunzione, il processo si estingue - ai sensi dell’art. 307 c.p.c. l’estinzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa, come è avvenuto in occasione della costituzione di R.R. con appello incidentale. Perfino la dichiarazione di morte del difensore resa in altro processo tra le stesse parti produce l’interruzione automatica del processo in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento Cass., 6-3, numero 13900 del 1/6/2017 , ed è espressamente riconosciuta idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio la dichiarazione resa in udienza dell’evento interruttivo da parte del procuratore Cass., L, numero 5650 del 2013 , mentre il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, che può provenire anche da una parte diversa da quella che subisce l’effetto interruttivo, non prescrivendo l’art. 305 c.p.c. alcuna particolare configurazione soggettiva per far valere la conoscenza legale. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in definitiva, la conoscenza dell’evento interruttivo deve essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione dell’evento, per consentire alla parte colpita dall’evento interruttivo di potersi difendere, e alla parte interessata alla riassunzione del giudizio di procedere a detta riassunzione nei termini di legge per escludere l’effetto estintivo del giudizio Cass., L. numero 5650 del 7/3/2013 Cass., 3, numero 27165 del 28/12/2016 Cass., 6-1, numero 8640 del 9/4/2018, che contiene un espresso riferimento alla decorrenza del termine per l’interruzione del processo, dalla dichiarazione in udienza del procuratore della società fallita . 1.3 Questa Corte ritiene di dover confermare i suddetti principi perché il fatto processuale è perfettamente sussumibile nella fattispecie astratta sopra descritta vi è stato l’evento interruttivo del processo, costituito dalla morte del difensore di R.R. detto evento è stato dichiarato pubblicamente, con valore di conoscenza legale, dalla comparsa di costituzione di nuovo difensore di R.L. all’udienza dell’8/1/2008 alla presenza dei difensore della banca attrice il giudizio non è stato riassunto nel termine di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, sicché esso si è irrimediabilmente estinto. La sentenza impugnata si è, invece, discostata da questi principi perché ha ritenuto che la dichiarazione fatta da un nuovo procuratore costituito in udienza e relativa all’evento interruttivo del processo costituito dalla morte del precedente difensore non fosse idonea a costituire conoscenza legale, utile per la decorrenza del termine semestrale di riassunzione del giudizio da parte di chi ne aveva interesse. Essa, pertanto, deve essere, in parte qua, cassata, senza rinvio, con decisione della Corte nel merito. 2. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile nei riguardi di R.L. per difetto di interesse ed è invece accolto con riguardo alla posizione di R.R. , con cassazione, in parte qua, dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, pronunciando nel merito, dichiara estinto il giudizio nei riguardi di R.R. , confermando per il resto l’impugnata sentenza. Dispone anche in ordine alle spese del grado di appello e del grado di cassazione, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla posizione di R.L. per difetto di interesse lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, con riguardo alla posizione di R.R. , cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del giudizio nei riguardi di R.R. , confermando per il resto. Condanna la Arena Npl One srl, quale mandataria di Do Bank S.p.A. a pagare in favore di R.R. 1/3 delle spese sostenute per il grado di appello, oltre interessi ed accessori di legge e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600, oltre accessori di legge e spese generali.