Vizi della notificazione del decreto ingiuntivo e rimedi processuali

L’istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. può essere accolta solo con riferimento a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Laddove invece il decreto sia stato notificato fuori termini o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile dall’ingiunto è l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c

Il fatto. Con l’ordinanza n. 23903/18, depositata il 2 ottobre, la Cassazione si pronuncia sul ricorso avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Massa dichiarava l’inefficacia di un decreto ingiuntivo per l’inesistenza giuridica della notificazione. Il controricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deducendo l’avvenuta estinzione del processo esecutivo promosso nei suoi confronti a seguito di rinuncia della parte creditrice e producendo copia di un assegno bancario inviato a quest’ultima. Materia del contendere. Il Collegio disattende l’istanza poiché non risulta alcuna rinuncia da parte della ricorrente principale al ricorso. L’estinzione della procedura esecutiva promossa sulla base del decreto ingiuntivo impugnato non determina infatti la cessazione del procedimento relativo appunto all’efficacia dello stesso, restando impregiudicata la eventuale possibiltià del creditore di promuovere altre future procedure esecutive in base al medesimo titolo esecutivo, laddove ne venga riconosciuta l’efficacia . Precisa infatti la Corte che non vi sono elementi per accertare che il pagamento allegato dal controricorrente sia andato a buon fine e se abbia integralmente estinto l’obbligazione. Notifica. Passando al merito del ricorso, la sentenza impugnata risulta aver disatteso il principio secondo cui, in virtù dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione è configurabile nel caso di mancanza materiale dell’atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità . Nel caso di specie, la notificazione era stata effettuata dall’ufficiale giudiziario presso l’indirizzo indicato dal notificante, mentre l’ingiunto aveva dimostrato di avere altrove la propria residenza anagrafica. In assenza della dimostrazione da parte della notificante di aver eseguito le dovute ricerche prima dell’avvio del procedimento notificatorio, la notifica doveva considerarsi al più nulla e l’istanza di inefficacia del decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere accolta, essendo tal caso l’opposizione l’unico rimedio esperibile. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, l’istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo viene rigettata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 19 giugno – 2 ottobre 2018, n. 23903 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Il Tribunale di Massa, su ricorso dell’ingiunto F.L. , ha dichiarato, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di Giuseppina M. , ritenendo giuridicamente inesistente la relativa notificazione. Ricorre la M. , sulla base di un unico motivo articolato in due profili . Resiste con controricorso il F. . È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il controricorrente ha fatto pervenire un’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, documentando l’avvenuta estinzione del processo esecutivo promosso dalla M. nei suoi confronti in virtù del titolo esecutivo in contestazione, a seguito di rinunzia della creditrice procedente, nonché la copia di un assegno bancario di Euro 6.500,00 inviato a quest’ultima a tacitazione di ogni sua pretesa. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. L’istanza del controricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento. Non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente. L’estinzione della procedura esecutiva promossa sulla base del decreto ingiuntivo la cui efficacia è in contestazione nella presente controversia non determina la cessazione della materia del contendere in quest’ultima, restando impregiudicata la eventuale possibilità del creditore di promuovere altre future procedure esecutive in base al medesimo titolo esecutivo, laddove ne venga riconosciuta l’efficacia. D’altra parte non vi sono elementi per accertare se il pagamento allegato dal controricorrente stesso abbia avuto buon fine, se sia stato accettato dalla creditrice e soprattutto se esso abbia estinto integralmente le obbligazioni di cui decreto ingiuntivo. Il ricorso va pertanto esaminato nel merito 2. La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 188 disp. att. c.p.c. ed agli artt. 139 e 140 c.p.c I due profili dell’unico motivo di ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente Essi sono manifestamente fondati. Il tribunale ha ritenuto giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla la notificazione del decreto ingiuntivo, nonostante essa fosse stata eseguita dall’ufficiale giudiziario e regolarmente portata a termine, in base alle disposizioni di cui all’art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo indicato dal soggetto notificante, in quanto l’ingiunto aveva dimostrato di avere altrove la propria residenza anagrafica, alla data della notificazione, e la creditrice non aveva dato prova di avere eseguito le dovute ricerche anteriormente all’avvio del procedimento notificatorio , né aveva specificato le ragioni per cui ha effettuato la notifica in tale luogo ovvero i motivi per cui detto luogo avrebbe un collegamento con il destinatario . La decisione non è conforme al principio di diritto affermato di recente da questa Corte, a Sezioni Unite, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 - 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 - 01 Sez. 5 -, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 - 01 . In base a tale principio di diritto, la notificazione in questione regolarmente perfezionatasi, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. avrebbe potuto essere considerata al più nulla, ma non avrebbe potuto essere considerata giuridicamente inesistente, e dunque l’istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. non avrebbe potuto essere accolta, trattandosi di pronuncia ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19239 del 24/09/2004, Rv. 577621 - 01 Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 19799 del 14/09/2006, Rv. 592285 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010, Rv. 612676 - 01 . La decisione impugnata va di conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, è possibile la decisione di merito, con il rigetto dell’istanza del F. di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo. 3. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è cassata. Decidendo nel merito, l’istanza del F. , di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto nei suo confronti dalla M. , è rigettata. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’incertezza giurisprudenziale sulle questioni giuridiche affrontate, solo di recente risolte dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’istanza del F. di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.