Vietato il matrimonio gay nel Paese di origine: niente protezione per lo straniero omosessuale

Respinta definitivamente la domanda presentata da un uomo di origini nigeriane. Per i giudici è decisiva la constatazione che in Nigeria l’omosessualità non è considerata reato, e gli episodi di discriminazione verificatisi sono stati estremamente limitati.

Niente protezione in Italia per lo straniero gay che scappa dal Paese d’origine – la Nigeria – perché teme discriminazioni e persecuzioni a causa dei propri gusti sessuali. Decisiva è la constatazione, osservano i Giudici del Palazzaccio, che in quello Stato l’omosessualità non è considerata reato, mentre è stato introdotto semplicemente il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso Cassazione, ordinanza n. 22416/18, sez. VI Civile, depositata il 13 settembre . Condizione. Una volta approdato in Italia, lo straniero, originario della Nigeria, presenta domanda di protezione internazionale . Risposta? Assolutamente negativa, come certificato anche dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi, che danno solidità alla posizione assunta dal Ministero dell’Interno. L’uomo però non si arrende e decide di presentare ricorso in Cassazione, spiegando di correre seri pericoli in caso di ritorno in patria per la propria condizione di omosessuale . A sostegno di questa posizione, poi, egli richiama anche la situazione sociale e politica della Nigeria, connotata da episodi di violenza e di intolleranza nei confronti di gay e lesbiche. Il racconto fatto dallo straniero non convince però neanche i Giudici del Palazzaccio, i quali lo ritengono poco credibile sulla sua presunta condizione di gay . Divieto. Tuttavia, i magistrati ampliano l’orizzonte e si soffermano sulla situazione socio-politica della Nigeria. A questo proposito, viene evidenziato che in Nigeria l’omosessualità non costituisce reato , mentre è stato introdotto il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso . Allo stesso tempo, viene sottolineato che dallo Stato non è arrivata alcuna legittimazione degli abusi contro gli omosessuali , e che, comunque, sul territorio della Nigeria gli episodi di discriminazione sono stati estremamente limitati, e in nessun caso sono stati rilevati linciaggi , temuti invece dallo straniero approdato in Italia. Di conseguenza, è legittimo, sanciscono i giudici della Cassazione, il ‘no’ alla domanda di protezione . Soprattutto tenendo presente essa può essere accolta solo se l’omosessualità venga considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza , realizzando così lo Stato una grave ingerenza nella vita privata dei cittadino omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione di oggettiva persecuzione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 maggio – 13 settembre 2018, n. 22416 Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti Fatto e diritto Rilevato che Ug. Ek. Ch. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 324 del 2017, depositata il 2 marzo 2017, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della decisione del Tribunale di Brescia in data 16 febbraio 2016, che aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nelle sue diverse forme il Ministero dell'Interno ha replicato con controricorso Considerato che con l'unico motivo di ricorso - denunciando genericamente la violazione dell'art. 360 cod. proc. civ. - Ug. Ek. Ch. si duole del fatto che la Corte d'appello abbia negato la protezione internazionale al richiedente, con particolare riferimento alla protezione sussidiaria, sebbene il medesimo corresse seri pericoli in caso di ritorno in patria, per la sua condizione di omosessuale, ed ancorché la situazione sociale e politica in Nigeria fosse connotata da episodi di violenza e di intolleranza nei confronti degli omosessuali Ritenuto che ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità venga considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza sia rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta debbano, peraltro, essere acquisite - a tal fine - le prove, necessarie allo scopo di conclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, e di accertare la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale Cass., 20/09/2012, n. 15981 Rilevato che nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la condizione di omosessuale del ricorrente si fonda esclusivamente sul racconto da lui reso, peraltro confuso e poco credibile, circa un unico episodio nel quale il medesimo sarebbe stato oggetto di un tentativo di violenza, non riuscito per l'intervento di altre persone che avrebbero addirittura ucciso l'aggressore, senza alcun altro riferimento di sorta ad indagini della polizia, o altro , talché siffatta condizione di omosessuale sarebbe - a parere della Corte - senz'altro da escludere il giudice di appello ha altresì accertato che non risulta che in Nigeria l'omosessualità costituisca reato, desumendosi - dal rapporto Uman Rights Watch del 2017 - esclusivamente l'introduzione del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, senza peraltro alcuna legittimazione degli abusi contro gli omosessuali, e che gli episodi di discriminazione sono risultati estremamente limitati e in nessun caso sono stati rilevati linciaggi come quelli temuti dal ricorrente di più, la situazione socio-politica del Sud della Nigeria - ove si trovano le città di Awa Omamma e di Ibadan, nelle quali è vissuto l'istante - non sono connotati da particolari pericoli di violenze e di attentati le deduzioni operate, al riguardo dal ricorrente sono del tutto generiche e prive di concreti riferimenti e, quindi, inidonee a consentire di ritenere erronee le statuizioni dell'impugnata sentenza Ritenuto che per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.