Regolamento di competenza inammissibile, condanna per lite temeraria inevitabile

Dopo aver dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché proposto avverso un’ordinanza cautelare, la Cassazione condanna il ricorrente al pagamento alla controparte di una somma a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria evidenziando la funzione sanzionatoria dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c

Sul tema la Corte di Cassazione ordinanza n. 21943/18, depositata il 10 settembre. Il fatto. Una S.r.l. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Pisa ha deciso sull’eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito della causa un’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo . Regolamento di competenza inammissibile. Il regolamento di competenza costituisce un mezzo d’impugnazione ordinario che può essere proposto contro i provvedimento che statuiscono in merito alla competenza, che, laddove non impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la questione. Posto che nel caso di specie è stata impugnata l’ordinanza con cui il giudice ha ritenuto decidibile con il merito la sollevata eccezione di incompetenza ed ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza. Pur ammettendo che il giudice abbia in tal modo sommariamente ed implicitamente delibato sulla questione, la Corte sottolinea che l’ordinanza impugnata opera con l’interinalità propria dei provvedimenti cautelari e produce effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione . Lite temeraria. Per questi motivi, ritenuto inammissibile il regolamento di competenza, la società ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali, nonché per lite temeraria ex art. 96, ultimo comma, c.p.c La giurisprudenza ha infatti ritenuto la norma citata assegna alla condanna per lite temeraria una funzione sanzionatoria e risponde alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo e di contribuire all’evoluzione della fattispecie dei c.d. danni punitivi. I presupposti di tale reazione pubblicistica prescindono infatti dall’individuazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave richiesti invece dai commi 1 e 2 della norma , bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente Cass. n. 27623/17 e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione Cass. n. 16601/17 . Essendo evidente la non impugnabilità per regolamento di competenza di un’ordinanza, che espressamente rimanda al merito la decisione, la Corte condanna la ricorrente al pagamento a favore della controparte ed in aggiunta alle spese di liti di una somma equitativamente determinata in euro 2mila.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 maggio – 10 settembre 2018, n. 21943 Presidente Amendola – Relatore Cigna Fatti di causa La Radio S. 54 srl propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza 12-10-2017 con cui il Tribunale di Pisa, dopo avere ritenuto la sollevata eccezione di incompetenza territoriale decidibile con il merito , ha dichiarato il decreto ingiuntivo opposto emesso dallo stesso Tribunale nei confronti della detta società su istanza di Toscana Radio Comunicazioni srl provvisoriamente esecutivo, concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc e rinviando per l’ammissione delle richieste istruttorie. Resiste Toscana Radio Comunicazioni srl. Il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Ragioni della decisione Il regolamento è inammissibile. Come già più volte chiarito da questa S.C., invero, il regolamento di competenza col solo limite del regolamento di competenza d’ufficio, nei casi in cui è consentito art. 44 c.p.c. è un mezzo d’impugnazione ordinario che può essere proposto contro i provvedimenti che pronunciano sulla competenza art. 42 cpc , ossia contro provvedimenti che, se non impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la competenza o l’incompetenza del giudice adito. L’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha solo ritenuto decidibile con il merito la sollevata questione di incompetenza, anche ammesso che il Giudice abbia sommariamente ed implicitamente delibato la questione sulla competenza allo scopo di decidere sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è, invece, idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, in quanto è stata adottata in sede di decisione sull’istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto si tratta, quindi, di un provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l’interinalità propria dei provvedimenti cautelari e produce effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione conf. Cass. 13255/1999 23191/04 13596/2014 . A tale decisione segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 96, ultimo comma, cpc. Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei danni punitivi che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo , quale l’aver agito o resistito pretestuosamente Cass. 27623/2017 e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione v. anche Cass. SSUU 16601/2017 . In tali ipotesi, invero, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. Nel caso di specie non vi è dubbio che il ricorso è stato proposto pretestuosamente, essendo assolutamente evidente la non impugnabilità per regolamento di competenza di una ordinanza, quale quella in questione, che, statuendo sulla concessione della provvisoria esecuzione di d.i., non solo non decide sulla competenza, ma, al contrarlo, espressamente rimanda al merito la detta decisione. Deve pertanto concludersi per la condanna della ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00, pari, all’incirca, in termini di proporzionalità cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa. Sussistono altresì le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condanna, inoltre, la società ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 u.co. cpc in favore della resistente, che liquida in Euro 2.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.