Ammissione dell’eccezione di incompetenza per territorio: il requisito della completezza

Dubbi sulla competenza territoriale del giudice adito in materia di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale. Attenzione, però, la completezza dell’eccezione di incompetenza è un requisito fondamentale per la sua ammissibilità. L’eccezione che non fa riferimento ai fori concorrenti di cui agli artt. 18,19, 20 c.p.c. non è ammissibile.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 21941/18, depositata il 10 settembre. La vicenda. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui, in accoglimento dell’appello della controparte, veniva dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere sulla controversia di risarcimento danni conseguenti a un sinistro stradale, giudizio promosso dall’odierna ricorrente nei confronti della controparte appellante. In particolare il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli art. 18,19, 20 c.p.c Nella sentenza in commento il ricorrente lamenta, al contrario, l’incompletezza dell’eccezione sia perché non era stata contesta l’esistenza del foro del domicilio della controparte art. 18 c.p.c. sia perché la Compagnia assicuratrice non aveva provato inesistenza di una sua filiale nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza aer. 19 c.p.c. . I dubbi sul foro. Secondo i Giudici di legittimità il ricorso è fondato e la sollevata eccezione di incompetenza deve essere dichiarata inammissibile perché incompleta con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Infatti, osserva il Supremo Collegio, la completezza è un requisito fondamentale per l’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio. In particolare con riferimento all’art. 18 c.p.c. deve ribadirsi che in tema di incompetenza per territorio derogabile, quando nelle controversie in materia di obbligazioni la convenuta sia una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18 , ovvero sia con riguardo alla residenza che al domicilio nel caso in esame è stato contestata solo la sussistenza del foro in relazione alla residenza della controparte . Precisa la Corte che, accogliendo il regolamento di competenza, è superfluo esaminare la questione in relazione all’art. 19 c.p.c In conclusione la Cassazione accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco per decidere nel merito in grado di appello.

Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 maggio – 10 settembre 2018, n. 21941 Presidente Amendola – Relatore Cigna Fatti di causa Azienda Agricola GAMS di S. e P. propone regolamento di competenza avverso sentenza 18-7-2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, in accoglimento dell’appello di Genertel spa, è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere la controversia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il omissis in mandamento del Giudice di Pace di Pozzuoli giudizio promosso dall’Azienda Agricola GAMS nei confronti di C.M. , residente a omissis , e della sua Compagnia Assicuratrice Genertel SpA, avente sede legale a . In particolare il Tribunale ha considerato ammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Genertel, in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc nello specifico, in ordine all’assunto del primo Giudice secondo cui l’eccezione di incompetenza era incompleta in quanto non contenente l’indicazione - ex art. 19 cpc - degli altri fori competenti in relazione ai luoghi ove la Compagnia assicuratrice aveva i propri stabilimenti o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ha evidenziato che la Genertel in comparsa di risposta aveva invece dichiarato espressamente la inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza sostanziale e processuale nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza , in quanto era notorio che Genertel SpA non agiva per il tramite di alcuna Agenzia esercitando la sua attività direttamente da Trieste . Con il proposto regolamento l’Agenzia Agricola GAMS di S. e P. rileva l’incompletezza dell’eccezione sia perché non era stata contestata - ex art. 18 cpc - l’esistenza del foro del domicilio della C. in omissis sia perché la Compagnia non aveva provato quanto dichiarato in relazione al criterio di cui all’art. 19 cpc. Resiste la Genertel SpA. Ragioni della decisione Il regolamento è fondato. Come evidenziato anche dal P.G., la sollevata eccezione di incompetenza è inammissibile in quanto incompleta, ed è pertanto da ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Va innanzitutto precisato che, come più volte già chiarito da questa S.C., la completezza è requisito di ammissibilità dell’eccezione e, quindi, l’eventuale incompletezza può essere rilevata anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza conf. Cass. 22510/2016 26094/14 5725/13 . Ciò posto, va rilevato, quanto al primo profilo art. 18 cpc , che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ. ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza conf. Cass. 24277/07 . Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche art. 18 cpc , ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla residenza della convenuta C.M. , e non anche al domicilio della stessa. Attesa la rilevabilità d’ufficio dell’incompletezza, non importa che siffatto profilo non sia stato oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito, ove invero la questione appare incentrata in particolare sul rispetto del criterio di collegamento di cui all’art. 19. L’accoglimento del regolamento sotto il primo profilo art. 18 cpc rende superfluo l’esame dello stesso anche in relazione al secondo art. 19 cpc . In conclusione, quindi, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere il presente giudizio nel merito in grado di appello. Lo stesso Tribunale regolamenterà anche le spese processuali relative al presente regolamento di competenza. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere nel merito in grado di appello rimette al detto Tribunale la regolamentazione delle spese relative al presente regolamento di competenza.