L’indispensabilità degli estratti conto in appello salva la parte ritardataria nella produzione in primo grado

L’inerzia della parte interessata non rileva per la valutazione dell’indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio nella specie gli estratti conto prodotti tardivamente in primo grado per l’accertamento della nullità del contratto di conto corrente .

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 21918/18, depositata il 7 settembre. Il caso. Il Tribunale di Napoli respingeva la domanda della società proposta nei confronti di un istituto bancario avente ad oggetto l’accertamento della nullità dei contratti di conto corrente. Secondo il Giudice di merito nell’istanza mancava la produzione degli estratti conto nei termini di cui all’art. 184c.p.c. Udienza di assunzione dei mezzi di prova . Il Giudice sosteneva che non era utilizzabile l’istanza di acquisizione, ex art. 210 c.p.c. Ordine di esibizione alla parte o al terzo in quanto la stessa non avrebbe potuto supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte attrice, per cui non era configurabile una decadenza per causa non imputabile, oggetto di rimessione in termini . L’istante propose appello, il quale veniva respinto dalla Corte territoriale, sul presupposto di applicazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. Domande ed eccezioni nuove , in quanto l’indispensabilità della produzione non poteva servire a superare la preclusione verificatasi in primo grado. La vicenda processuale è oggetto di ricorso per cassazione promosso dalla società interessata. L’indispensabilità degli estratti conto. La ricorrente denuncia con l’unico motivo la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. sostenendo che erroneamente il Giudice di merito non ha ritenuto che gli estratti conto, prodotti in primo grado seppure tardivamente, fossero indispensabili in appello per la valutazione della domanda. Il ricorso, secondo gli Ermellini, è fondato. Ricorda il Collegio che nel giudizio d’appello costituisce nuova prova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui alla l. n. 134/2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lascia margini di dubbio oppure provando qual che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusione istruttorie del primo grado Cass. n. 24164/17 . Dal richiamato principio emerge che in appello bisogna valutare l’indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione a nulla rilevando l’inerzia della parte interessata. Nel caso in esame gli estratti conto erano indispensabili per decidere il giudizio, in quanto doveva essere ricostruita la movimentazione dei contratti di conto corrente per accertare i motivi d’appello. In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio della sentenza impugnata alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 maggio – 7 settembre 2018, n. 21918 Presidente Cristiano – Relatore Caiazzo Fatto e diritto Rilevato che Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6.2.2006, respinse la domanda della Decorasud s.r.l. proposta nei confronti della Banca di Roma s.p.a., avente ad oggetto l’accertamento della nullità dei contratti di conto corrente, stipulati nel 1994 e 1998, in ordine alle clausole relative all’anatocismo, agli usi su piazza ed ai tassi-soglia, nonché l’accertamento di calcoli illegittimi delle somme a debito. In particolare, il Tribunale argomentò dalla mancata produzione degli estratti-conto e degli altri documenti contrattuali nei termini di cui all’art. 184 c.p.c., evidenziando che l’istanza di acquisizione, ex art. 210 c.p.c., non avrebbe potuto supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte attrice, per cui non era configurabile una decadenza per causa non imputabile, oggetto di rimessione in termini. La Decorasud s.r.l. propose appello che è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli, in quanto è stato ribadito l’argomento dell’inutilizzabilità dell’ordine ex art. 210 c.p.c. per acquisire i documenti indicati dalla società, data la decadenza ormai verificatasi era applicabile il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. in quanto l’indispensabilità della produzione documentale non poteva servire a superare la preclusione verificatasi in primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si è costituita Unicredit s.p.a. quale società incorporante Unicredit Banca s.p.a. e Unicredit Banca di Roma s.p.a., già Banca di Roma s.p.a. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato relazione chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata la violazione dell’art. 345, 3c., c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente applicato la norma in quanto i vari documenti estratti-conto erano stati prodotti in primo grado, seppure oltre i termini ex art. 184 c.p.c. l’indispensabilità della produzione documentale in appello era da valutare in rapporto alla relativa decisività, e non solo all’impossibilità di produzione in primo grado. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha erroneamente affermato che gli estratti-conto non potevano essere prodotti in appello ex art. 345 c.p.c. nella versione previgente. Nel giudizio d’appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado Cass., n. 24164/17 . Ora, questa Corte intende dare continuità a tale orientamento secondo cui in appello occorre valutare l’indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l’inerzia della parte interessata. Dato tale principio di diritto, non è condivisibile il parere espresso dal Pubblico Ministero, secondo cui l’assoluta e colpevole inerzia dell’attrice, attuale ricorrente che ha prodotto tardivamente tutti i documenti in primo grado precluderebbe la richiamata interpretazione dell’art. 345 c.p.c Nel caso concreto, l’esame degli estratti-conto è indispensabile per decidere il giudizio, occorrendo ricostruire la movimentazione dei due contratti di conto corrente al fine di accertare la fondatezza dei motivi d’appello. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.