Durante il giudizio di cassazione devono essere sempre sospesi gli effetti del rigetto della domanda di protezione internazionale

L’ordinanza del Tribunale di Roma del 20 agosto 2018 è particolarmente importante perché fornisce un’interpretazione delle norme processuali interne in materia di immigrazione garantendo il rispetto delle norme e dei principi del diritto comunitario e, in particolare, quelle che pongono il divieto di respingimento fino alla definizione del giudizio sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Così si è espresso il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20 agosto. La sospensione del provvedimento Il delicato aspetto processuale oggetto del giudizio riguarda la sorte degli effetti del provvedimento con il quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale in pendenza del giudizio avverso quel provvedimento negativo. Ebbene, ai sensi del comma 3 dell’art. 35 bis d.lgs. 25/2008 – ad eccezione di alcune ipotesi – la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”. e in fase di impugnazione . Senonché, il problema dell’efficacia esecutiva si pone con riferimento alla successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione tutte le volte in cui il giudice di primo e unico grado abbia rigettato la domanda dell’interessato. Ed infatti, il rigetto della domanda – conformemente alle ordinarie regole del processo cautelare uniforme - travolge gli effetti della sospensione e, quindi, il provvedimento della Commissione sarebbe nuovamente efficace. Tanto prevede il comma 13 dell’art. 35 bis a tenore del quale la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato”. Di qui la necessità di chiedere ed ottenere da parte del ricorrente il provvedimento cautelare nella pendenza del giudizio di cassazione, da chiedere sempre al Tribunale che ha emesso la misura. La soluzione del Tribunale di Roma e la sentenza della Corte di Giustizia. Ebbene, con riferimento ad una di queste richieste di sospensione il Tribunale di Roma ritiene, sostanzialmente, che l’unica soluzione conforme al diritto comunitario sia quella di concedere senz’altro” la sospensione del provvedimento. Ed infatti, argomenta il Tribunale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 19 giugno 2018 resa nella causa C 181-16, con riferimento ad una decisione di rimpatrio, ha avuto modo di affermare che spetta agli Stati membri garantire la piena efficacia del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, nel rispetto del principio della parità di armi, il quale esige, in particolare, la sospensione di tutti gli effetti della decisione di rimpatrio durante il termine previsto ai fini della proposizione del ricorso medesimo e, in caso di sua proposizione, sino alla relativa decisione . E ciò anche perché – prosegue la Corte – l’interessato conserva il proprio status di richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva medesima sino al momento della pronuncia definitiva in merito alla propria domanda . Orbene – conclude il Tribunale di Roma – se non si sospendessero gli effetti del provvedimento della Commissione nelle more del ricorso per cassazione, il richiedente si troverebbe in una situazione di soggiorno irregolare e, quindi, sarebbe soggetto all’adozione di un provvedimento di espulsione ex art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998. Ma in quel caso – ed ecco perché occorre sospendere gli effetti del provvedimento della Commissione anche nelle more del giudizio di cassazione – l’interessato si troverebbe nella necessità di impugnare giudizialmente il provvedimento espulsivo, con il rischio di vanificare le garanzie di cui si è detto, tanto più in quanto il D. lvo. n. 150/2011 non prevede espressamente la possibilità di concedere la sospensiva .

Tribunale di Roma, ordinanza 3 agosto – 20 agosto Presidente Sangiovanni – Relatore Pratesi Fatto e diritto Vista l’istanza di sospensione degli effetti del decreto collegiale emesso da questa sezione specializzata proposta dalla difesa della parte ricorrente E. G. ex art. 35 bis comma 13 del decreto legislativo n. 25/2008 Vista la sentenza della CGUE, grande sezione, del 19 giugno 2018 nella causa C-181/16 Vista la direttiva n. 32/2013 UE, in particolare i considerando 23 e 25 considerato che al paragrafo 61 della citata sentenza, nonché il principio di diritto ivi espresso, la Corte di Giustizia afferma che per garantire la piena efficacia del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, il richiedente non può essere sottoposto a rimpatrio forzato, fino alla definizione del procedimento ritenuto che la garanzia per il richiedente di poter permanere sul territorio dello stato, sia funzionale all’esercizio dei diritti di difesa menzionati dai considerando sopra citati, oltre che garantiti dall’art. 24 della Costituzione Italiana e dagli artt. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea così come affermato dalla sentenza CGUE sopra citato considerato che ai sensi dell’art. 35 bis comma 13 d.lvo. n. 25/2008, e successive modifiche, dalla decisione negativa del giudice di primo grado consegue il venir meno della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il richiedente si trova in una situazione di soggiorno irregolare e nei suoi confronti può essere adottato un provvedimento di espulsione, ai sensi del’lart. 13, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998 cfr. art. 32, comma 4 del D. Lgs n. 25/2008 rilevato che l’interessato si troverebbe, quindi, nella necessità di impugnare giudizialmente il provvedimento espulsivo, con il rischio di vanificare le garanzie di cui si è detto, tanto più in quanto il D.lvo. n. 150/2011 non prevede espressamente la possibilità di concedere la sospensiva PQM Dispone la sospensione del provvedimento impugnato.