L'indagato resta in banca dati anche dopo l'archiviazione per estraneità ai fatti

I dati relativi all'attività di polizia giudiziaria, conclusa con provvedimento di archiviazione, possono essere conservati fino a 20 anni dall'emissione del provvedimento. Tuttavia, i dati soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati.

La Corte di Cassazione prende in analisi per la prima volta il d.P.R. n. 15/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2018, che ha recepito i principi in tema di trattamento effettuato per finalità di polizia ed è applicabile, stante la natura sostanziale della norma, anche ai dati acquisiti dal CED Centro Elaborazione Dati del Viminale prima della sua entrata in vigore. La vicenda. Un professionista, a seguito della sottoposizione ad indagini penali conclusasi con l'accertamento della sua estraneità ai reati ascritti, richiedeva la cancellazione dei suoi dati personali dagli archivi del CED Interforze istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, domandando in subordine la trasformazione dei dati in forma anonima. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 marzo 2014, rigettava la domanda affermando che la cancellazione può essere ordinata soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di dati inesatti o illegittimamente acquisiti. Diversamente, in caso di dati incompleti, ad esempio perché non vi sia stata l'annotazione del provvedimento di archiviazione o proscioglimento, può disporsi soltanto l'integrazione. Il professionista impugnava la decisione del Tribunale innanzi la Corte di Cassazione lamentando come la sentenza non avesse considerato come la semplice annotazione dell'esito delle indagini concluse con l'archiviazione della propria posizione non facesse venir meno l'associazione del proprio nominativo con quello degli altri indagati con conseguente lesione del suo diritto alla riservatezza, oltre che della propria immagine personale e professionale. Riteneva inoltre che la conservazione del proprio nominativo a tempo indeterminato non rispondesse ad alcuna funzione di prevenzione o repressione dei reati, ma accrescesse unicamente il danno alla reputazione e credibilità personale essendo l'accesso consentito ai soggetti operanti nel suo stesso settore di attività. Gli archivi della Polizia. Gli archivi magnetici del CED conservano i dati e le informazioni ricavate da indagini di polizia o risultanti da documenti della Pubblica Amministrazione o da sentenze o provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. L'accesso a tali dati è consentito solo per gli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi processuali. Diritto all'oblio. La sentenza della Corte prende atto della emersione della figura del c.d. diritto all'oblio che ha trovato definitiva consacrazione nel Regolamento europeo di recente attuazione n. 2016/679 e riconosce la facoltà dell'interessato di ottenere senza giustificato ritardo la cancellazione dei dati che lo riguardano non solo in caso di revoca del consenso, opposizione, trattamento illecito, offerta ai minori d servizi di informazione o esistenza di obblighi previsti dal diritto comunitario o interno, ma anche nel caso in cui gli stessi non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Nel frattempo, in epoca successiva alla proposizione del ricorso per Cassazione, è intervenuto il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 recante il regolamento per il trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia. Lo stesso prevede, all'art. 10, che il periodo di conservazione non debba essere superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia e precisa che i dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione, se uguale o superiore ai quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti. La Cassazione prende atto come le norme in questione siano il risultato di un difficile bilanciamento tra l'interesse collettivo all'esercizio dei compiti di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sotteso all'acquisizione e al trattamento di informazioni da parte delle forze di polizia, e quello individuale alla tutela della propria sfera di riservatezza che trova espressione non solo nell'esigenza di garantire la correttezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati trattati, vi è inoltre l'esigenza di assicurare che l'acquisizione, la comunicazione e la diffusione degli stessi abbiano luogo conformemente alle finalità del trattamento, conservando la possibilità di ottenere la cancellazione allorché debbano ritenersi venute meno le finalità che ne giustificano la conservazione. La Suprema Corte ha ritenuto che l'insieme delle cautele previste, la rigorosa definizione delle finalità del trattamento, con il controllo demandato al Garante e la possibilità di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, fornisca un quadro di garanzie che consente di ritenere sostanzialmente rispettati i vincoli derivanti dalla normativa sovranazionale ed internazionale CEDU e Regolamento UE n. 2016/679. In conclusione, l'art. 10, comma terzo, lettera f , del d.P.R. n. 15/2018, che si occupa specificamente delle informazioni relative ad attività di polizia giudiziaria conclusasi con provvedimento di archiviazione, fissa in venti anni dell'emissione di tale provvedimento il termine per la conservazione dei dati. Mentre trascorsa la metà del predetto periodo l'accessibilità dei dati è limitata ai soli operatori a ciò abilitati. Tale previsione è estendibile al caso di specie stante la natura sostanziale della norma anche se l'acquisizione dei dati e la proposizione dell'istanza di cancellazione è avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del regolamento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 maggio – 29 agosto 2018, n. 21362 Presidente Bisogni – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. N.R. convenne in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo la cancellazione dei suoi dati personali dagli archivi del Centro Elaborazione Dati Interforze istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, ed in subordine la trasformazione dei dati in forma anonima. A sostegno della domanda, espose che l’iscrizione, avvenuta a seguito della sua sottoposizione ad indagini penali, non era stata rimossa, con conseguente pregiudizio alla sua immagine professionale, nonostante la sua posizione fosse stata ben presto stralciata, essendo stata accertata la sua estraneità ai reati ascrittigli. Si costituì il Ministero, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 24 marzo 2014, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda. Premesso che, ai sensi degli artt. 6, primo comma, lett. a , e 7, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, negli archivi magnetici del CED sono conservati i dati e le informazioni ricavati da indagini di polizia o risultanti da documenti della Pubblica Amministrazione o da sentenze o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, e precisato che, ai sensi dell’art. 9 della medesima legge, l’accesso a tali dati è consentito solo per gli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi processuali, il Tribunale ha affermato che la cancellazione può essere ordinata soltanto nell’ipotesi in cui si tratti di dati inesatti o illegittimamente acquisiti, mentre laddove gli stessi risultino incompleti, come nel caso in cui non si sia provveduto all’annotazione del provvedimento di archiviazione o proscioglimento, può disporsene soltanto l’integrazione. Tanto premesso, e rilevato che nella specie i dati erano stati legittimamente acquisiti, ha dato atto che, a seguito della richiesta di aggiornamento inoltrata dall’attore, il Ministero aveva prontamente proceduto all’aggiornamento dell’iscrizione, mediante l’annotazione del provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 2 aprile 2007. 2. Avverso la predetta sentenza il N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Ministero ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, si rileva che la notificazione del ricorso, eseguita a cura del difensore a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e perfezionatasi il 13 novembre 2014, mediante la consegna della raccomandata presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, risulta avviata il 10 novembre 2014, e quindi il giorno successivo alla scadenza del sesto mese dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 24 marzo 2014. Ciò nonostante, va esclusa l’inosservanza del termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., eccepita dalla difesa erariale, dovendosi tenere conto non solo della sospensione prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alla modificazione introdotta dall’art. 16, comma primo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 , per effetto della quale il termine sarebbe venuto a scadere il 9 novembre 2014, ma anche della coincidenza di tale data con un giorno festivo domenica , e della conseguente proroga della scadenza al giorno successivo, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ 2. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di principi e norme di diritto, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere sufficiente l’aggiornamento dell’iscrizione con l’annotazione dell’esito delle indagini, la sentenza impugnata non ha considerato che tale adempimento risulta inidoneo ad impedire che, in occasione di ogni legittimo accesso alla banca dati per fini investigativi, il suo nominativo venga associato a quello degli altri indagati, con conseguente lesione del suo diritto alla riservatezza, oltre che della sua immagine personale e professionale. Premesso che, non essendo state emanate le disposizioni di attuazione previste dall’art. 57 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, spetta all’interprete supplire alla mancata indicazione di un termine massimo di conservazione dei dati, mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata, rileva che la conservazione del suo nominativo a tempo indeterminato non risponde ad alcuna funzione di prevenzione o repressione dei reati, ma accresce soltanto il danno alla sua reputazione ed alla sua credibilità, essendo l’accesso consentito ai soggetti operanti nel suo stesso settore di attività aggiunge che la conservazione dei suoi dati personali si pone in contrasto con l’art. 54 del d.lgs. n. 196 cit., risultando eccedente e non più pertinente ai fini investigativi, per essere venute, meno, a seguito dell’archiviazione, le ragioni di prevenzione e sicurezza sottese all’avvio delle indagini. 2.1. Tanto premesso, si osserva innanzitutto che l’omessa precisazione in rubrica delle norme e dei principi giuridici di cui il ricorrente lamenta la violazione non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, non trattandosi di un requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma di un’indicazione volta a chiarirne il contenuto e ad identificare i limiti delle censure proposte, la cui mancanza può incidere sull’ammissibilità delle singole doglianze soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano d’individuare le norme ed i principi asseritamente trasgrediti cfr. Cass., Sez. V, 20/09/ 2017, n. 21819 Cass., Sez. III, 7/11/2013, n. 25044 16/03/2012, n. 4233 . Nella specie, questi ultimi sono agevolmente identificabili in base alla illustrazione delle censure, a sostegno delle quali il ricorrente richiama la disciplina dettata dall’art. 54 del d.lgs. n. 196 del 2003 per il trattamento dei dati da parte delle forze di polizia ed i principi di pertinenza e non eccedenza ai quali la stessa s’ispira, nonché i criteri previsti dall’art. 57 del medesimo decreto per la definizione delle modalità di attuazione dei predetti principi, dei quali invoca l’applicazione, nonostante la mancata adozione del relativo provvedimento. 2.2. Il motivo non merita peraltro accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta comunque conforme al diritto, avuto riguardo alle modificazioni normative intervenute nel corso del giudizio. Il trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia è disciplinato dal Capo I del Titolo II del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel precisare che si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati , dispone, all’art. 53, che ai trattamenti di dati personali effettuati dal CED del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi non si applicano gli artt. 9 e 10 modalità di esercizio dei diritti dell’interessato , 12 codici di deontologia , 13 informativa , 16 cessazione del trattamento , da 18 a 22 trattamenti effettuati dai soggetti pubblici , 37, 38, commi da 1 a 5 notificazione del trattamento , da 39 a 45 comunicazione, autorizzazione e trasferimento di dati verso altri Stati e da 145 a 151 ricorso al Garante del codice della privacy. L’art. 54 prevede poi che i dati trattati per le finalità di cui all’art. 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo comma secondo , aggiungendo che il CED assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati comma terzo , mentre l’art. 57 demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e di concerto con il Ministro della giustizia, l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del d.lgs. n. 163 relativamente al trattamento dei dati effettuato dal CED e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R 87 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. La tutela dell’interessato è invece disciplinata dall’art. 56 con rinvio alle disposizioni dell’art. 10, commi terzo, quarto e quinto, della legge 1 aprile 1981, n. 121, i quali consentono alla persona alla quale si riferiscono i dati di chiedere alla Direzione centrale della polizia criminale la conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione in forma anonima. Tali disposizioni, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non stabilivano alcun termine per la conservazione dei dati acquisiti dalle forze di polizia e confluiti negli archivi del CED, limitandosi a prevederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima nei soli casi in cui gli stessi risultassero inesatti o incompleti ovvero acquisiti o trattati illegittimamente. In tal senso era orientato anche il d.P.R. n. 378 del 1982, che, nel disciplinare l’acquisizione ed il trattamento delle informazioni e dei dati da parte del CED e le modalità di accesso agli stessi da parte delle forze di polizia, dell’Autorità giudiziaria e di altri soggetti specificamente individuati, ne prevedeva la rettifica, l’integrazione o la cancellazione in caso di violazione dell’art. 7 della legge n. 121 cit. oppure in caso di erroneità o incompletezza artt. 18 e ss. , senza nulla disporre in ordine alla durata della conservazione, ma limitandosi a demandare alla Commissione tecnica prevista dall’art. 8, terzo comma, della medesima legge n. 121 la fissazione dei termini per la conservazione dei documenti contenenti le informazioni e i dati immessi negli archivi magnetici del CED art. 4 , nonché l’individuazione dei criteri e delle modalità tecniche per il controllo e la conservazione dei dati e delle informazioni. Alla stregua di queste ultime disposizioni, questa Corte, pronunciandosi in sede penale, aveva escluso la possibilità di disporre la cancellazione o l’integrazione dei dati nel caso in cui fosse stato accertato che gli stessi erano esatti e completi nel contenuto, nonché, al momento della raccolta, di provenienza legittima e rapportati agli scopi del CED, e quindi attinenti all’attività di polizia di sicurezza e giudiziaria, precisando che al proprio sindacato restava estranea ogni valutazione inerente alle vicende successive all’acquisizione dei dati cfr. Cass. pen., Sez. III, 5/04/1989, Barresi . La legittimità dell’acquisizione era stata ritenuta idonea a giustificare il diniego della cancellazione anche nell’ipotesi in cui, come nella specie, le informazioni si riferissero a procedimenti penali o di prevenzione conclusisi con decisioni giudiziarie favorevoli all’interessato, riconoscendosi a quest’ultimo, in tal caso, soltanto il diritto ad ottenere l’integrazione dei dati con l’annotazione della decisione, ove non si fosse provveduto alla stessa cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25/09/1997, n. 3000, Fontana Cass. pen., Sez. I, 26/02/1996, n. 1232, Somma . La cancellazione era stata ritenuta infine illegittima nel caso di assoluzione con formula dubitativa intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con la precisazione che neppure la sopravvenienza dell’art. 530 di quest’ultimo, che ha soppresso la formula assolutoria per insufficienza di prove, poteva considerarsi idonea a giustificare l’accoglimento della relativa istanza, avuto riguardo alla legittima acquisizione del dato cfr. Cass. pen., Sez. II, 11/02/1994, Moretti . In una prospettiva più ampia, si era poi negata la stessa configurabilità di una lesione del diritto alla riservatezza in riferimento al trattamento delle informazioni da parte di banche dati gestite da soggetti pubblici, a meno che non sussistesse il pericolo che terzi non autorizzati ne venissero a conoscenza in ordine ai dati raccolti dal CED del Ministero dell’interno, si era quindi affermato che, poiché il rischio di divulgazione all’esterno era limitato all’eventualità che le altre parti di un procedimento giurisdizionale o amministrativo venissero in contatto con gli stessi, soltanto in tal caso poteva riconoscersi all’interessato una tutela giurisdizionale in via ordinaria, destinata ad aggiungersi a quella amministrativa cfr. Cass. pen., 15/11/1990, Dello Jacono e si era conseguentemente limitata la proponibilità dell’istanza di integrazione o cancellazione ai dati suscettibili di utilizzazione a carico dell’interessato nell’ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi ancora in corso, escludendosene invece l’ammissibilità allorquando, come nel caso in esame, potesse ritenersi esaurita la potenziale incidenza del dato sul procedimento, risultando quest’ultimo ormai definito cfr. Cass., pen., Sez. VI, 14/07/1994, Menoncello Cass. pen., Sez. V, 22/10/1985, Carè contra, peraltro, Cass. pen., Sez. I, 14/04/1986, Mussini . L’ottica ispiratrice di tali orientamenti ha peraltro subito rilevanti modificazioni per effetto delle norme comunitarie in tema di trattamento dei dati personali cfr. direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 , nonché dell’entrata in vigore dapprima della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed in seguito del d.lgs. n. 196 del 2003, che vi hanno dato attuazione nell’ordinamento interno tali disposizioni, imponendo rigorosi limiti all’acquisizione ed alla conservazione dei dati, sotto il profilo non solo della pertinenza e non eccedenza degli stessi rispetto alle finalità del trattamento, ma anche della persistenza del relativo interesse, hanno infatti contribuito a far emergere la figura del c.d. diritto all’oblio, inteso come interesse della persona ad evitare la divulgazione di informazioni che la riguardano, ove la relativa conoscenza da parte di terzi non possa ritenersi ulteriormente giustificata da un interesse attuale, avuto riguardo alla rilevanza pubblica o privata della vicenda cui i dati si riferiscono, al tempo dello svolgimento dei fatti ed al ruolo che l’interessato vi ha svolto, nonché alla posizione dallo stesso rivestita all’epoca dei fatti ed all’attualità cfr. tra le più recenti, Corte di giustizia UE, 13/05/2014, C-131/12, Google Spain c. Agencia Espahola de Proteccion de Datos Cass. pen., 7/07/2016, n. 39452 Cass., Sez. I, 24/06/2016, n. 13161 Cass., Sez. III, 26/06/2013, n. 16111 5/04/2012, n. 5525 . Nell’ordinamento dell’Unione Europea, il predetto diritto ha trovato definitiva consacrazione nell’art. 17 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il quale riconosce all’interessato la facoltà di ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati che lo riguardano non solo in caso di revoca del consenso, opposizione, trattamento illecito, offerta ai minori di servizi d’informazione o esistenza di obblighi previsti dal diritto comunitario o interno, ma anche nel caso in cui i dati stessi non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Nell’ordinamento interno, la medesima facoltà è invece desumibile dai principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dapprima nell’art. 9 della legge n. 675 del 1996 ed attualmente nell’art. 11, comma primo, lett. d ed e , del d.lga. n. 196 del 2003, secondo cui i dati personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati , nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati . Tale disposizione si applica anche al trattamento per finalità di polizia, in riferimento al quale, come si è detto, l’art. 57 del codice demanda ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica l’individuazione delle modalità di attuazione dei predetti principi, indicando, tra i criteri ispiratori di tale operazione, a l’esigenza che la raccolta dei dati sia correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, b l’aggiornamento periodico dei dati, c l’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura degli stessi o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati, d alla comunicazione ad altri soggetti e e all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni. La determinazione delle predette modalità, a lungo attesa, ha avuto luogo, in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, con il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante il regolamento per l’attuazione dei principi del codice della privacy relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia nel recepire i criteri dettati dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dalla Raccomandazione n. R 87 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, esso ha ribadito i principi di completezza, pertinenza, non eccedenza ed aggiornamento dei dati art. 4 , regolando le modalità di acquisizione, trattamento e accesso artt. 5-9, 26 e ss. , imponendo l’adozione di misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito art. 25 , stabilendo limiti alla diffusione, nonché alla comunicazione a soggetti pubblici ed anche nei rapporti tra organi di polizia artt. 12-15 , disciplinandone il trasferimento tra gli Stati artt. 16-21 e, da ultimo, introducendo un’articolata regolamentazione dei termini per la loro conservazione art. 10 . Tale disciplina, ispirata al principio secondo cui i dati oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia comma primo , è imperniata, per i dati soggetti a trattamento automatizzato, sulla fissazione di termini massimi correlati alla natura dei provvedimenti o delle attività alle quali si riferiscono comma terzo , ed aumentati di due terzi in casi specificamente previsti comma quarto per i dati non soggetti a trattamento automatizzato, la norma rinvia invece ai termini previsti dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni, se superiori comma sesto essa precisa infine che i dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell’ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria comma secondo . Le norme citate costituiscono il risultato di un difficile bilanciamento tra l’interesse collettivo all’esercizio dei compiti di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sotteso all’acquisizione ed al trattamento di informazioni da parte delle forze di polizia, e quello individuale alla tutela della propria sfera di riservatezza, che, come sopra ricordato, trova espressione non solo nell’esigenza di garantire la correttezza, la completezza e l’aggiornamento dei dati trattati, nonché di assicurare che l’acquisizione, la comunicazione e la diffusione degli stessi abbiano luogo conformemente alle finalità del trattamento, ma anche nella possibilità di ottenerne la cancellazione allorché debbano ritenersi venute meno le finalità che ne giustificano la conservazione. La lunghezza dei termini a tal fine previsti, in ordine alla quale il Garante per la protezione dei dati personali ha ripetutamente manifestato perplessità cfr. pareri n. 86 del 2 marzo 2017 e n. 337 del 26 luglio 2017 , trova infatti uno specifico temperamento nelle restrizioni imposte all’accessibilità delle informazioni, ove sia trascorsa la metà del tempo prescritto, e nelle precauzioni da adottarsi in via generale per la conservazione dei dati e per la loro comunicazione anche tra soggetti pubblici, prima fra tutte quella prevista dall’art. 1 del regolamento, che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 54, comma secondo, del d.lgs. n. 196, dispone la conservazione separata dei dati trattati per finalità di polizia rispetto a quelli acquisiti per finalità amministrative che non richiedono la loro utilizzazione. L’insieme di tali cautele, posto anche in relazione con la rigorosa definizione delle finalità del trattamento, con il controllo demandato al Garante art. 29 e con la possibilità di chiedere l’intervento dell’Autorità giudiziaria art. 28 , fornisce un quadro di garanzie che consente di ritenere sostanzialmente rispettati i vincoli derivanti dalla normativa sovranazionale ed internazionale l’art. 8 della CEDU, nell’escludere l’ingerenza della pubblica autorità nella vita privata, fa infatti salvo espressamente il caso in cui tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui il regolamento UE n. 2016/679, dopo aver riconosciuto al diritto dell’Unione ed agli Stati membri la possibilità d’imporre limitazioni a specifici principi e diritti, ivi compreso quello alla cancellazione dei dati, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese . le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica settantatreesimo considerando , esclude invece espressamente dal proprio ambito di applicazione materiale i trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse art. 2, comma secondo, lett. d . Nell’ambito del d.P.R. n. 15 del 2018, l’art. 10, comma terzo, lett. f , si occupa specificamente delle informazioni relative ad attività di polizia giudiziaria conclusasi con provvedimento di archiviazione, fissando in venti anni dall’emissione di tale provvedimento il termine per la conservazione dei dati tale disposizione, la cui natura sostanziale consente di estenderne l’ambito applicativo anche a fattispecie come quella in esame, in cui l’acquisizione dei dati e la proposizione dell’istanza di cancellazione hanno avuto luogo in epoca anteriore all’entrata in vigore del regolamento, impedisce di ritenere sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda. Considerato infatti che, come accertato dalla sentenza impugnata, il procedimento al quale si riferiscono i dati dei quali è stata chiesta la cancellazione è stato archiviato con provvedimento del 2 aprile 2007, non risulta ancora decorso il ventennio prescritto dalla predetta disposizione, ma solo la metà del predetto periodo, con la conseguenza che la tutela dell’interessato rimane allo stato affidata, ai sensi del comma secondo dell’art. 10, all’accessibilità dei dati da parte dei soli operatori a ciò abilitati. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. La novità della questione, mai precedentemente affrontata in riferimento al quadro normativo vigente e risolta sulla base della disciplina regolamentare sopravvenuta, giustifica peraltro la compensazione delle spese processuali tra le parti. P.Q.M. rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell’ordinanza.