L’attività del cancelliere e l’indiscutibile effetto della pubblicazione della sentenza

La data di deposito apposta in calce alla sentenza dal cancelliere è un’attestazione assistita da presunzione di veridicità, salvo la possibilità di disconoscimento con querela di falso. Detta possibilità, però, poi avvenire solo in altra sede diversa da quella di appello e di conseguenza deve essere sempre ritenuta valida dal Giudice di secondo grado per calcolare il dies a quo di decorrenza del termine ai fini dell’impugnazione.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 20398/18, depositata il 1° agosto. La vicenda. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello promosso dall’interessato contro la decisione del Giudice di Pace relativa all’impugnazione di una cartella esattoriale di pagamento. Secondo il Tribunale, verificato che l’appellante aveva impugnato la sentenza di prime cure in data 24 maggio 2016, il ricorso doveva ritenersi tardivo atteso che detta sentenza veniva depositata in data 6 marzo 2014 e doveva ritenersi inserita nell’elenco al più tardi il 31 dicembre 2014 perciò il dies a quo di decorrenza dei sei mesi per l’impugnazione doveva essere collocato in tale giorno e non in data 17 dicembre 2015 come considerato dall’appellante in virtù del timbro posto dalla cancelleria in calce alla sentenza. La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione promosso dall’interessato il quale sostiene che il Tribunale aveva riconosciuto un riferimento temporale errato erronea attribuzione alla sentenza di una data di deposito differente rispetto a quella attestata al cancelliere . In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice aveva attribuito alla data di deliberazione della sentenza e di predisposizione della minuta un rilievo esterno che è del tutto escluso dalla legge, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. secondo cui il termine di decadenza dell’impugnazione fa esplicito riferimento alla pubblicazione della sentenza. Attività del cancelliere e data di pubblicazione. Secondo la Cassazione il ricorso è fondato. Osservano i Giudici di legittimità che ai sensi dell’art. 133 c.p.c. Pubblicazione e comunicazione della sentenza la sentenza è resa pubblica con il deposito nella cancelleria del giudice ed è il cancelliere che da atto del deposito in calce alla sentenza con apposizione di data e firma. Quindi l’attività del cancellerie è ricognitiva della completezza del documento in originale che contiene la decisione, vincolata nel quomodo con apposizione di data e firma e nel quando, dovendo egli dare atto del deposito, e perciò nel luogo e nella data in cui avviene . Continuano i Supremi Giudici precisando che la pubblicazione è effetto legale della certificazione da parte del cancellerie della consegna ufficiale della sentenza . Nel caso di specie la sentenza del Giudice di Pace riporta come data di deposito il 17 dicembre 2015 e, quindi non è possibile attribuire una data diversa di deposito, perché la veridicità della data apposta dal cancelliere può essere disconosciuta, in altra sede diversa da quella di appello, e, solo, con querela di falso . Da ciò consegue che il Tribunale ha erroneamente disatteso la data certa apposta in calce alla sentenza impugnata. In definitiva la Cassazione ha accolto il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma nella persona di altro magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 aprile – 1 agosto 2018, n. 20398 Presidente Manna – Relatore Scalisi Fatto Ritenuto che il consigliere relatore dott. a. scalisi ha proposto che la controversia di cui al rg. 1238 del 2017, fosse trattata in camera di consiglio non partecipata dalla sesta sezione civile di questa corte, ritenendo il ricorso fondato, posto che la data di deposito della sentenza è un fatto certo ed oggettivamente accertabile e non può essere ricostruita mediante presunzione. la proposta del relatore è stata notificata alle parti. letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. il collegio prende atto che d.g.d.r.g. , con ricorso depositato in data 22 maggio 2013 impugnava la cartella esattoriale n. omissis , innanzi al giudice di pace di roma. il giudice di pace di roma, con sentenza depositata in cancelleria in data 17 dicembre 2015, con n. 50430/14, dichiarava il ricorso inammissibile. avverso tale sentenza, l’odierna ricorrente, con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2016, proponeva appello. il tribunale di roma, con la sentenza n. 22074 del 2016, dichiarava inammissibile l’appello per tardività. in particolare, il tribunale di roma ha così testualmente statuito verificato come l’odierno appellante abbia impugnato la sentenza in data 24.05. 16, come da citazione via pec verificato come da un recente arresto della suprema corte deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo, il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile, attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo cass. su n. 18569/16 atteso che nel caso in esame il procedimento di primo grado è stato iscritto nel 2015 rgn. 59256/15 e la sentenza depositata in data 6 marzo 2014 con attribuzione di un cronologico del 2014, di guisa da doversi ritenere al più tardi inserita nell’elenco al 31 dicembre 2014 e che, perciò, il dies a quo di decorrenza dei sei mesi per l’impugnazione doveva essere collocato a tale data il 31 dicembre 2014 e non in data 17 dicembre 2015 come considerato dall’appellante in virtù del timbro posto dalla cancelleria in calce alla sentenza. la cassazione di questa sentenza è stata chiesta da d.g.d.r.g. per due motivi. roma Capitale ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1.- D.G.d.R.G. lamenta a con il primo motivo difetto di motivazione. Erronea attribuzione di rilevanza esterna alla data di deliberazione della causa e deposito della minuta. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Roma nel ritenere che la sentenza di primo grado oggetto di appello fosse stata depositata in data 6 marzo 2014 non tenendo conto che l’unica attestazione di avvenuto deposito è quella apposta dal cancelliere in data 17 dicembre 2015. b Con il secondo motivo, erronea attribuzione alla sentenza impugnata di una data di deposito differente da quella attestata dal cancelliere violazione dell’art. 133 cod. proc. civ. . Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe attribuita alla data di deliberazione della sentenza art. 132 comma 1 n. 3 e, quindi, di predisposizione della minuta, un rilievo esterno che è del tutto escluso dalla legge considerato che l’art. 327 cod. proc. civ. nel fissare il termine di decadenza dell’impugnazione fa esplicito riferimento alla pubblicazione della sentenza che è, appunto, la rubrica dell’art. 133 cod. proc., civ. con esclusione di ogni altro riferimento temporale. Sicché, ritiene la ricorrente, posto che la sentenza impugnata contiene una sola data di deposito rispondente in quella del 17 dicembre 2015, risulterebbe inconferente anche il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione secondo la quale nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria , perché la sentenza non contiene una doppia data ma una sola data di deposito. 1.1.= Entrambi i motivi che, per la loro innegabile connessione, vanno esaminati congiuntamente sono fondati. Va qui premesso che la disposizione contenuta nell’art. 133 cod. proc. civ., consta di due proposizioni La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma . Quindi, l’attività del cancelliere per la pubblicazione della sentenza è ricognitiva della completezza del documento in originale, che la contiene, vincolata nel quomodo - mediante apposizione di data e firma in calce - e nel quando, dovendo egli dare atto del deposito, e perciò nel luogo e nella data in cui avviene attestazione assistita dalla presunzione di veridicità, fino a querela di falso art. 2700 cod. civ., Cass. 22 aprile 2009 n. 9622 e 23 luglio 2009 n. 17290 . E, poiché la norma dispone la sentenza è resa pubblica mediante deposito , la pubblicazione è effetto legale della certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della sentenza, ed, in tal modo, egli completa il procedimento di pubblicazione che la norma prevede senza soluzione di continuità, tra la consegna ed il deposito, non avendo il legislatore accolto il progetto, secondo cui doveva essere mantenuto l’annuncio del cancelliere in udienza previsto nel codice del 1865, attesa la gravità degli effetti derivanti dalla pubblicazione, volendo privilegiare l’interesse a realizzare immediatamente e direttamente, erga omnes, in modo oggettivamente e legalmente certo - mediante la firma del pubblico ufficiale fidefacente - il fine pubblico della conoscibilità del provvedimento giurisdizionale. Ora, la sentenza del Giudice di Pace riporta, quale data di deposito, il 17 dicembre 2015. Sicché, essendo l’attestazione assistita dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso, non è possibile attribuire alla sentenza una data di deposito diversa, ammesso pure che dalla stessa sentenza apparirebbe verosimile che non fosse accertabile una data diversa, eventualmente ricostruibile attraverso presunzioni verosimilmente legittime, perché la veridicità della data apposta dal cancelliere può essere disconosciuta, in altra sede diversa da quella di appello, e, solo, con querela di falso. Ha errato, dunque il Tribunale nell’aver disatteso la data certa apposta in calce alla sentenza impugnata e rispedente alla data del 17 dicembre 2015 e abbia ritenuto legittimo ricostruire, sulla base di alcune presunzioni, una data diversa di deposito. Del tutto inconferente è, altresì, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Cass. n. 18569 del 2016 , atteso che le Sezioni Unite hanno scrutinato un caso diverso e, cioè, una sentenza contenente due timbri di deposito, mentre nel caso in esame la data di deposito è una e, solo il Tribunale ha ritenuto di dover ricercare altra data di deposito presuntiva avuto riguardo all’ iscrizione nel registro cronologico. In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma nella persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma nella persona di altro magistrato, il quale provvederà alla liquidazione, anche, delle spese del presente giudizio di cassazione.