Straniero irregolare: la domanda di protezione blocca l’espulsione

Vittoria per una donna nel contenzioso col Ministero dell’Interno. Ribaltata la decisione del Giudice di Pace, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione. Per i Giudici della Cassazione, invece, il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato, in attesa della risposta alla sua istanza di protezione, anche se presentata dopo l’emissione del provvedimento di espulsione.

Se lo straniero viene beccato in Italia senza ‘permesso di soggiorno’, il provvedimento di espulsione può essere bloccato dalla richiesta di protezione internazionale. Così i Giudici del ‘Palazzaccio’ hanno dato ragione a una donna, che può evitare, per ora, l’allontanamento dal Paese proprio grazie alla scelta di presentare istanza per il riconoscimento di protezione internazionale. Irrilevante, secondo i magistrati, il fatto che la domanda sia stata formalizzata a processo in corso Cassazione, ordinanza numero 19819, sezione sesta civile, depositata il 26 luglio . Istanza. In prima battuta il Giudice di Pace ha respinto le obiezioni mosse dalla straniera, dando ragione al Ministero dell’Interno, e sottolineando che ella non era titolare di ‘permesso di soggiorno’ e che la presentazione di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale non ostava all’emanazione del decreto di espulsione, in quanto, in caso di suo accoglimento, la richiedente non sarebbe stata rimpatriata ma accolta in apposito Centro . Questa visione viene però duramente censurata dalla Cassazione, che ritiene legittime le osservazioni proposte dalla donna. Conseguente è l’annullamento del decreto di espulsione . Come si spiega questa decisione? I Giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano, innanzitutto, che lo straniero che abbia proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda . Allargando l’orizzonte, poi, viene chiarito che il riferimento al periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione e l’adozione della decisione dell’autorità che si pronuncia su tale domanda e la possibilità di disporre il trattenimento dello straniero, sottoposto a procedure di rimpatrio ed allontanamento, in ipotesi di ritenuta presentazione strumentale da parte sua della domanda di protezione inducono a sancire che il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale sua domanda e ad aggiungere che non è possibile applicare una visione diversa neanche quando l’istanza sia stata presentata dopo l’emissione del provvedimento di espulsione , ferma restando, comunque, la possibilità di disporre il trattenimento dello straniero.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 maggio – 26 luglio 2018, n. 19819 Presidente Scaldaferri – Relatore Sambito Fatti di causa Il Giudice di Pace di Catania, con ordinanza del 20 settembre 2017, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato il 5.5.2017 nei confronti di Me. Ca. Di., osservando che la stessa non era titolare di permesso di soggiorno e che la presentazione di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale non ostava all'emanazione del decreto di espulsione, in quanto, in caso di suo accoglimento, la richiedente non sarebbe stata rimpatriata ma accolta in apposito centro. Me. Ca. Di. ricorre sulla base di un motivo. La Prefettura non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata. 2. Il ricorso, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, è fondato. 3. In base a tale norma, infatti, chi abbia proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda pur con la salvezza delle ipotesi di cui al co 2, del citato art. 7 non ravvisate, però, nella specie . Ed, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea sentenza 30 maggio 2013, C-534/11, Arslan secondo cui a l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1. dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione b la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio. 4. Il riferimento al periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità che si pronuncia su tale domanda , da una parte, e la possibilità di disporre il trattenimento del richiedente, sottoposto a procedure di rimpatrio ed allontanamento art. 15 della Direttiva 2008/115 , in ipotesi di ritenuta presentazione strumentale da parte sua della domanda di protezione inducono a concludere che il principio, secondo cui il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale sua domanda, non soffra eccezione allorché la stessa sia stata presentata dopo l'emissione di provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità, in concorso con gli altri presupposti, di disporre il suo trattenimento. 5. Il che comporta che sussiste il divieto di espulsione e dunque l'erroneità del provvedimento del Giudice di Pace, che non risulta giustificato dal fatto che la presentazione della domanda sia avvenuta in pendenza del presente giudizio. 6. La pronuncia impugnata va cassata, restando assorbita ogni altra questione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con l'annullamento del decreto di espulsione. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario ex art 133, TU n. 115 del 2002, come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione condanna il Prefetto al pagamento delle spese, che si liquidano, in favore dell'Erario, quanto al giudizio di primo grado in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito, e quanto al presente giudizio di legittimità in Euro 2.050,00, oltre a spese prenotate a debito oltre accessori.