Inefficacia del contratto di mantenimento e rilevanza del rapporto di fiducia tra la debitrice e la sua badante

In tema di revocatoria ordinaria la valutazione circa la conoscibilità del terzo acquirente della situazione patrimoniale del debitore di solito è tratta in relazione a persone legate da vincoli di parentela, ma può essere estesa al rapporto di fiducia tra le parti fondato su una prestazione lavorativa continuata e a diretto favore della persona.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 19449/18, depositata il 20 luglio. Il caso. In primo grado i Giudici accoglievano la domanda del creditore, il quale conveniva in giudizio la sua debitrice, nonché la di lei badante, per sentir dichiarare l’inefficacia del contratto di mantenimento con il quale la debitrice aveva trasferito all’altra convenuta la nuda proprietà di immobile, trattenendone l’usufrutto, in cambio dell’impegno di quest’ultima a prestarle assistenza per gli anni a venire. La Corte d’Appello rigettava il gravame, confermando la decisione di prime cure, sul presupposto che dall’atto di trasferimento di proprietà emergeva la sussistenza della consapevolezza dell’acquirente che tale atto fosse idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, posti i rapporti di fiducia e di conoscenza delle parti che emergevano dal contratto di mantenimento. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado affermando che nonostante sia sufficiente, ai fini della accoglibilità della revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., la prova delle generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione patrimoniale possa recare al terzo , nel caso di specie, la Corte d’Appello si era accontenta di una conoscibilità meramente ipotetica e non di per sé sufficiente per la revocatoria ordinaria. Il rapporto di fiducia e la conoscibilità della situazione patrimoniale. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto nel ricostruire i fatti della fattispecie in esame la Corte territoriale ha elaborato compiutamente la sua valutazione ritenendo che il terzo acquirente non fosse un soggetto estraneo al venditore. Ciò considerata sia la tipologia di contratto che le parti andavano a concludere, sia il preciso contenuto delle clausole contrattuali, in cui la acquirente acquistava la nuda proprietà dell’immobile ma non gratuitamente, assumendo al contrario un obbligo di assistenza morale e materiale e precisi obblighi infermieristici nei confronti della venditrice . Tale attività costituiva una prosecuzione di un assistenza che già sussisteva in passato e, proprio in relazione al rapporto fiduciario tra le parti, che si poneva alla base del trasferimento di proprietà, non poteva l’acquirente non essere a conoscenza del dettaglio della situazione patrimoniale della venditrice che assisteva. Quindi, la Corte di merito ha correttamente esteso ai rapporti di fiducia fondati su una prestazione lavorativa continuata e a diretto favore delle persona quella valutazione, di solito tratta in relazione a persone legate da vincoli di parentela o affettivo, di inverosimiglianza che il terzo, così legato al dominus , non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente Cass. n. 5359/2009 . In conclusione il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alla spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 19 giugno – 20 luglio 2018, numero 19449 Presidente Amendola – Relatore Rubino Fatto e diritto Rilevato che 1. P.L. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria contro C.E. , avverso la sentenza numero 649/2017 della Corte di Appello de L’Aquila. 2. Il C. resiste con controricorso. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. numero 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. numero numero 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti. Considerato che 1. Il Collegio, tenuto conto anche del contenuto della memoria, condivide le conclusioni del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. 2. C.E. , premesso di essere creditore di Ce.Te. di una somma di denaro, evocava in giudizio questa e la ricorrente P. per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti del contratto di mantenimento con il quale la Ce. aveva trasferito alla P. la nuda proprietà dell’unico immobile di sua proprietà, trattenendone l’usufrutto, in cambio dell’impegno della P. a prestarle assistenza per gli anni a venire. La domanda veniva accolta. L’appello della P. veniva rigettato con la sentenza qui impugnata, nella quale si affermava che, in relazione ai rapporti pregressi tra le parti, risultanti anche dal tenore del contratto di mantenimento contenente il trasferimento della proprietà, dai quali risultava una precedente conoscenza tra le due donne, una delle quali già prestava assistenza all’altra, ed un rapporto di fiducia tra le stesse, potesse ritenersi sussistente in capo alla acquirente la consapevolezza che quell’atto di trasferimento, relativo all’unico bene immobile della Ce. , fosse idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori. Con i motivi di ricorso, l’acquirente P. contesta la violazione degli artt. 2901, 2697 e 1140, c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. affermando che se è ben vero che è sufficiente, ai fini della accoglibilità della revocatoria, la prova della generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione patrimoniale possa recare al terzo, in questo caso la corte d’appello si sia accontentata di molto meno, ovvero di una conoscibilità meramente ipotetica. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 2901,2727 e 2729 c.c. per aver la corte d’appello fondato la propria valutazione su elementi presuntivi del tutto insufficienti. I motivi, che sfiorano l’inammissibilità, specie il secondo, perché più o meno indirettamente volti a contestare la valutazione degli elementi posti a fondamento del proprio convincimento operata dalla corte d’appello, sono comunque infondati. Infatti, la corte, nel ricostruire gli elementi della fattispecie, ha elaborato compiutamente la sua valutazione reputando che nel caso in esame il terzo acquirente, ovvero la P. , non fosse un soggetto del tutto estraneo rispetto al venditore, che, non avendo avuto alcun rapporto precedente con essa, non era tenuta se non nell’ambito delle regole di prudenza che precedono il compimento di un acquisto immobiliare, a conoscere la solidità patrimoniale o meno della venditrice e l’esistenza di situazioni debitorie. Al contrario, considerata sia la tipologia di contratto che le parti andavano a concludere, sia il preciso contenuto delle clausole contrattuali, in cui la acquirente acquistava la nuda proprietà dell’immobile ma non gratuitamente, assumendo al contrario un obbligo di assistenza morale e materiale e precisi obblighi infermieristici nei confronti della venditrice per tutto il prosieguo della vita di questa, e che tale attività costituiva la prosecuzione dell’assistenza prestata già in passato, ne ha dedotto, con un ragionamento presuntivo che non presta il fianco alle critiche, che la stessa, proprio perché il trasferimento di proprietà arrivava all’esito della instaurazione di un rapporto fiduciario, non poteva non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere. Ha cioè correttamente esteso ai rapporti di fiducia fondati su una prestazione lavorativa continuata e a diretto favore della persona quella valutazione, di solito tratta in relazione a persone legate da vincoli di parentela o affettivo, di inverosimiglianza che il terzo, così legato al dominus, non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente Cass. numero 5359 del 2009 . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.