Audrey Hepburn ancora sotto i riflettori. Legittimo l’uso del suo ritratto su una rivista

La diva hollywoodiana resta sempre sotto i riflettori. Questa volto sono i suoi figli a chiedere l’accertamento dell’illegittimo uso del ritratto della famosa attrice per scopi pubblicitari di una rivista di moda. La Cassazione, ultima chiamata ad esprimersi sulla questione, ritiene incensurabile l’interpretazione del contratto di licenza intercorso tra produttore della diva e casa editrice.

Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 19311/18, depositata il 19 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano si era pronunciata sul ricorso promosso dai figli di Audrey Hepburn, i quali convenivano in giudizio il direttore responsabile del settimanale Donna Moderna” e la relativa casa editrice al fine di accertare l’illecita utilizzazione di fotografie della diva hollywoodiana, senza il consenso dei legittimi titolari del diritto del nome e dell’immagine dell’attrice, per la vendita in abbinamento con la rivista di 5 DVD di suoi film. Confermando la decisione di primo grado, la Corte territoriale rigettava tutte le domande attoree. La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione promosso dai figli della famosa attrice. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, che i Giudici di merito abbiano fatto falsa applicazione del contratto di licenzia intercorso tra il produttore della diva e la casa editrice, in quanto, al contrario di quanto ritenuto nella decisione impugnata, le foto venivano usate per finalità promozionali della rivista stessa Donna Moderna” e non solo per le copertine dei DVD. Di conseguenza, ai sensi delle condizioni generali del contratto di licenza, per l’uso delle fotografie era necessario il consenso dei legittimi titolari del diritto dell’immagine dell’attrice, consenso non richiesto, invece, per le copertine dei DVD dei suoi film. La comune volontà dei contraenti. La Suprema Corte per risolvere la questione ha ricordato che in tema di interpretazione del contratto per determinare la qualificazione giuridica dello stesso è necessario prendere in considerazione due distinte fasi. La prima, consistente nella ricerca e nella individuazione delle comune volontà dei contraenti , è riservata all’accertamento del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità. La secondo fase, concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente , si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può essere oggetto di verifica in sede di legittimità. Nel caso in esame il giudizio espresso è basato sull’individuazione della comune volontà delle parti contraenti, riservata quindi al giudice di merito. Infatti la Corte territoriale ha ritenuto che il ritratto dell’attrice, su autorizzazione della casa produttrice, fosse stato utilizzato a solo scopo pubblicitario dei DVD dei film e solo in quegli specifici numeri della rivista periodica, non riscontrando nessuna violazione dell’art. 96 legge d’autore e dell’art. 10 c.c. Abuso dell’immagine altrui . La censura dei ricorrenti, quindi, non è apprezzabile dalla Cassazione in quanto gli stessi si sono limitati a formulare una semplice critica alla decisione sfavorevole chiedendo una diversa interpretazione rispetto a quella adottata dal Giudice di merito. In conclusione il Supremo Collegio, ritenendo infondate tutte le censure, dichiara il ricorso inammissibile con condanna dei ricorrente al rimborso delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 8 giugno – 19 luglio 2018, n. 19311 Presidente Genovese – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3348/2014, pronunciata in un giudizio promosso dai figli di H.A. , D.L. e F.S.H. , nei confronti della Arnoldo Mondadori Editore spa e di A.P. , direttore responsabile del settimanale omissis , al fine di sentire accertare l’illecita utilizzazione sedici fotografie , senza consenso dei legittimi titolari del diritto, del nome e dell’immagine dell’attrice H.A. , per la promozione della vendita, in abbinamento con la rivista, di cinque DVD di film interpretati dalla stessa in forza di contratti di licenza stipulati, nel 2008, con la Paramount Home Entertainment, titolare dei diritti di commercializzazione e distribuzione dei film contenuti nei DVD , con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, - ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, di rigetto di tutte le domande. La Corte d’appello ha ritenuto non provata la violazione dell’articolo 96 e ss. legge autore e dell’articolo 10 c.c., atteso che, da un lato, il ritratto dell’attrice, su autorizzazione e consenso all’uso della Paramount avendo la stessa attribuito alla Mondatori anche il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, il materiale illustrativo/grafico, fornito, in ogni annuncio, pubblicità, materiale promozionale e commerciale, solamente in connessione con i DVD ed al fine di sfruttare i diritti ceduti , era stato utilizzato per la pubblicizzazione migliore sfruttamento dell’opera cinematografica della vendita dei DVD dei film interpretati dall’attrice, in abbinamento con cinque numeri, pubblicati nel 2008, della rivista che poteva essere anche venduta da sola, ma al minor prezzo di Euro 1,50 per ciascuna copia, anziché a quello di Euro 9,90, in caso di abbinamento rivista e DVD e solo in quei numeri del periodico, e, dall’altro lato, l’impiego del ritratto della stessa H.A. anche in due servizi giornalistici, dedicati all’attrice nella sua veste di ambasciatrice Unicef, rientrava nell’esimente di cui all’articolo 97 LA., considerata la notorietà del personaggio. Avverso la suddetta sentenza, D.L. e F.S.H. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Arnoldo Mondadori Editore spa e di A.P. che resistono con controricorso .Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.1 ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dei contratti intercorsi tra la Paramount Home Entertainment Italy srl e la Arnoldo Mondatoti Editore spa , denunciando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il ritratto dell’attrice era stato utilizzato per finalità promozionali della rivista stessa omissis , edita dalla Mondadori, non essendo, invece, contestato l’uso dell’immagine dell’attrice previa autorizzazione della Paramount sulle copertine dei DVD, venduti in abbinamento alla rivista, ed era quindi necessario, in base all’articolo 5 lett. b del contratto di licenza ed all’articolo 1, seconda parte, delle condizioni generali di contratto, ottenere da parte dei legittimi titolari il consenso per l’uso del ritratto dell’attrice per la campagna pubblicitaria della vendita dei DVD in abbinamento alla rivista la Corte d’appello ha invece, erroneamente, richiamato l’articolo 2 lett.b del contratto di licenza, inerente unicamente alla cessione in uso alla Mondadori dei soli segni distintivi propri della Paramount. Gli stessi ricorrenti, con il secondo motivo, lamentano la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli articolo 88, 96 e 97 l.633/1941, avendo la Corte d’appello errato nel non considerare che l’utilizzo della attrice ritratta per finalità promozionali della rivista, era illecito, in quanto effettuato senza il consenso degli eredi H. , unici titolari. 2. La prima censura è inammissibile, in quanto, in difetto di una prospettata violazione di norme di interpretazione dei contratti, risulta rivolta unicamente ad introdurre in questa sede di legittimità una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dalla Corte d’appello. Questa Corte Cass.420/2006 Cass.29111/2017 ha già chiarito che,. in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articolo 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo . In definitiva, essendo il giudizio espresso, in relazione alla individuazione della comune volontà dei contraenti, un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale, quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante Cass.12946/2007 . 3. La seconda censura è, dei pari, inammissibile. Nel presente giudizio, la Corte d’appello ha ritenuto che il diritto all’utilizzazione delle immagini dell’attrice H.A. , all’interno dei numeri della rivista OMISSIS , editi dalla Mondadori nel 2008, venduti in abbinamento con DVD contenenti alcuni film interpretati dall’attrice, essendo strumentale allo sfruttamento dell’opera cinematografica come di solito avviene per locandine, copertine o fascette dei DVD , era stato legittimamente acquisito, da parte dell’Editore Mondadori, in forza di contratto di licenza, dal produttore titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera e non necessitava pertanto del consenso degli eredi dell’attrice protagonista. È stato dunque riconosciuto che l’unico scopo pubblicitario ricollegabile alle immagini o meglio ai ritratti nell’accezione di cui all’articolo 96 L.A. dell’attrice H.A. era quello di promuovere la vendita del prodotto cinematografico nella specie su supporto DVD , sia pure in abbinamento ad una rivista, e che solo in quei numeri del periodico, abbinati ai DVD, si era avuto l’utilizzo delle immagini contestate. Quanto, poi, all’utilizzo dell’immagine dell’attrice H.A. in due articoli giornalistici, dedicati alla stessa nella sua veste di ambasciatrice Unicef, i giudici di merito hanno ritenuto essere operante l’esimente di cui all’articolo 97 L.A. Ora, il motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto, riguardo all’utilizzo delle immagini dell’attrice H.A. riconducibili al contratto di licenza tra editore e produttore, ogni diversa valutazione è preclusa, in difetto di enunciazione, nel primo mezzo, dei criteri ermeneutici violati dalla Corte d’appello, mentre, riguardo all’uso delle immagini della H. , nel ruolo di ambasciatrice Unicef, scriminate ex articolo 97 L.A., l’autonoma ratio decidendi presente nella decisione impugnata non viene neppure specificamente censurata. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.