La nullità dell’atto di precetto è sanata se il debitore propone opposizione

Con la proposizione da parte del debitore dell’opposizione all’atto di precetto, trova applicazione il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo in relazione alle irregolarità formali del precetto stesso.

Così la Corte di Cassazione ordinanza n. 19105/18, depositata il 18 luglio. La vicenda. A seguito di separazione consensuale, l’ex moglie provvedeva a notificare all’ex marito il verbale di separazione omologato, il successivo decreto di revisione dell’assegno di mantenimento ed il seguente decreto presidenziale di modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel giudizio di divorzio. Resosi inadempiente, l’uomo riceveva anche la notifica del precetto con cui l’ex coniuge invocava i summenzionati titoli e la loro avvenuta notifica. Proposta opposizione a precetto, l’ex marito otteneva dal Tribunale di Messina la declaratoria di nullità dell’atto di precetto poiché privo dell’indicazione della data di notifica dei singoli titoli esecutivi. Avverso tale pronuncia, l’ex moglie ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo la regolare notificazione dei titoli esecutivi e l’efficacia sanante per raggiungimento dello scopo che la proposizione dell’opposizione da parte dell’ex coniuge avrebbe prodotto in relazione all’atto di precetto. Opposizione ed efficacia sanante. Il Collegio ritiene fondata la censura richiamando in tal senso la sentenza n. 25900/16 con cui la medesima Corte di legittimità aveva chiarito che la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quanto sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore . Quest’ultima costituisce infatti prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere rendendogli noto l’intento del creditore di procedere ad esecuzione forzata. In tal senso, deve escludersi rilevanza anche al comma 2 dell’art. 617 c.p.c. che attiene alla diversa ipotesi in cui la notificazione, affetta da vizio grave, sia inesistente, né tantomeno può essere invocata la circostanza per cui, a causa della nullità della notificazione, il debitore possa avvalersi di un termine inferiore a quello di 10 giorni previsto dall’art. 480 c.p.c. per l’adempimento. In conclusione, la Corte di Cassazione scrive che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio dei suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente all’irregolarità stessa . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 aprile – 18 luglio 2018, n. 19105 Presidente Frasca – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione O.S. propone due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina in unico grado n. 1614 del 2017, depositata l’8.6.2017, non notificata, nei confronti di M.M. . L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. Questa la vicenda, per quanto qui interessa - la O. provvedeva a notificare al marito sig. M. il verbale di separazione consensuale omologato, e poi il decreto di revisione dell’assegno di mantenimento e il successivo decreto presidenziale di parziale modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel corso del procedimento di divorzio - a fronte del mancato adempimento del marito, gli notificava il precetto, nel quale menzionava i titoli e la loro avvenuta notifica - il M. proponeva opposizione a precetto, deducendo che il precetto non conteneva l’indicazione della data in cui era avvenuta la notificazione dei titoli - il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi, rilevando che la copia notificata dell’atto di precetto era priva della indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e quindi nulla per violazione dell’art. 480 c.p.c., nullità non sanata con il raggiungimento dello scopo, in quanto lo scopo sarebbe stato il pagamento della somma precettata, e non la proposizione della opposizione, proposta proprio per far rilevare la nullità stessa. Con il primo motivo di ricorso, la signora O. denuncia la violazione dell’art. 156 ult. comma c.p.c. in quanto i titoli esecutivi erano stati regolarmente notificati, prima della notifica del precetto, e la proposizione dell’opposizione ex art. 617 era idonea a produrre l’effetto di sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Richiama Cass. n. 25900 del 2016 e sostiene che, in questo caso, la stessa proposizione dell’opposizione a precetto consente di ricostruire che, benché esistesse il vizio formale della mancata indicazione nella copia notificata del precetto della data di notifica dei titoli, la notifica precedente fosse avvenuta, e non era stata minimamente messa in discussione, e pertanto che lo scopo di dare al debitore la possibilità di pagare spontaneamente dopo la notifica del titolo era stato comunque raggiunto, come pure era stata data conoscenza al debitore della volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Il motivo è fondato. Come già affermato da Cass. n. 25900 del 2016, La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell’art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c. . L’applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stato` ammesso, da questa Corte fin da Cass. n. 700 del 1971, secondo la quale l’opposizione al precetto, ex art. 617 cod. proc. civ., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato nella fattispecie, la sussistenza della nullita del precetto era stata anche esclusa, giacche nel contesto del precetto risultava individuato il titolo, sentenza esecutiva regolarmente notificata, in base al quale si era proceduto alla esecuzione . Si aggiunga che l’opponente non lamenta neppure di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell’atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell’opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l’inizio dell’opposizione. Nel caso in esame, infatti, il debitore ha ricevuto la notifica dei titoli perché non lo contesta precedentemente al precetto. Si è già in passato più volte affermato che l’omessa o inesatta indicazione nell’atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente Cass. n. 8506 del 1991 e Cass. n. 3321 del 1992 . Può di conseguenza affermarsi che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa nel caso di specie, l’opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata . Il secondo motivo formalmente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. ma in realtà non lamenta la violazione del principio della soccombenza ma l’esito a sé negativo della causa, in conseguenza del quale - ed in corretta applicazione del principio della soccombenza - è stata condannata a pagare. Esso è comunque assorbito dall’accoglimento del primo. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbito il successivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Messina in diversa composizione.