Il suggerimento del PM ai carabinieri sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali non è abnorme

Un sostituto procuratore della Repubblica veniva sottoposto a procedimento disciplinare in quanto, nel disporre le intercettazioni ambientali, aveva autorizzato i carabinieri a compiere ogni atto necessario all’installazione degli apparecchi tecnici anche tramite la simulazione di un’illecita sottrazione dell’auto dell’indagato e successivo rinvenimento.

Della vicenda si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19041/18, depositata il 17 luglio. La vicenda. Il CSM assolveva un magistrato dall’illecito disciplinare contestatogli per essere rimasto escluso l’addebito . Il magistrato, nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica di un Tribunale pugliese, era stato accusato di aver adottato un provvedimento non previsto dalle norme vigenti e, in particolare, per aver disposto un’intercettazione ambientale autorizzando i carabinieri a compiere ogni atto necessario all’installazione degli apparecchi tecnici anche tramite la simulazione di un’illecita sottrazione dell’auto dell’indagato e successivo rinvenimento. Fermo restando che il Tribunale aveva escluso un abuso d’ufficio, il CSM ha ritenuto che tale disposizione rivolta ai carabinieri avesse l’intento di circoscriverne il raggio d’azione. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione impugna la sentenza. Atti abnormi. Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f , d.lgs. n. 109/2006, costituisce illecito disciplinare del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, l’adozione di provvedimenti abnormi, cioè non previsti dalle norme vigenti. In tal senso, correttamente il PG ricorrente ha sostenuto che un provvedimento, seppur tipico dal punto di vista strutturale, può assumere i connotati dell’abnormità in ragione del suo contenuto. Tornando al caso di specie, rilevano gli Ermellini che, in tema di intercettazioni ambientali, fermo restando che non è compito del PM indicare alla polizia giudiziaria regole di condotta sulle modalità di intrusione nei luoghi destinati alla captazione in quanto atti materiali coperti dalla valutazione dinamica e imprevedibile della stessa polizia giudiziaria , può essere comunque consentita un’indicazione specifica da parte del PM nell’esercizio della sua discrezionalità. Tale valutazione deve inoltre essere ricondotta al contesto specifico del caso di specie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, era risultato connotato dalla preoccupazione dell’incolpato di circoscrivere le iniziative estemporanee della polizia giudiziaria anche a causa delle tensioni esistenti con il maresciallo. In conclusione, sottraendosi la qualificazione del giudice a quo da ogni censura, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 dicembre 2017 – 17 luglio 2018, n. 19041 Presidente Rordorf – Relatore Virgilio Fatti di causa 1.1. Con sentenza n. 60 del 2017, depositata il 13 giugno 2017, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto il dott. M.A. , all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, dall’illecito disciplinare ascrittogli per essere rimasto escluso l’addebito . Il dott. M. era stato incolpato dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. ff , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per aver adottato, nella detta qualità, un provvedimento non previsto dalle norme vigenti, poiché, nel disporre l’intercettazione ambientale di cui al decreto del 19 gennaio 2011, autorizzava i delegati carabinieri della compagnia di Lucera a compiere ogni atto che si renda necessario all’installazione degli apparati tecnici e, in particolare, a simulare l’illecita sottrazione dell’auto dell’indagato e il successivo rinvenimento della stessa , così consentendo il compimento di attività anomale che non rientravano nei suoi poteri e - se realizzate sarebbero state perfino criminose . 1.2. La Sezione disciplinare - premesso che al pubblico ministero è consentito indicare le modalità di attuazione dell’attività di intercettazione e che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce aveva, con ordinanza di archiviazione, escluso che la condotta dell’incolpato integrasse il delitto di abuso d’ufficio - ha ritenuto che il citato invito rivolto ai carabinieri aveva indubbiamente circoscritto il raggio di intervento della polizia giudiziaria ed era stato dettato, come emergeva dalle dichiarazioni rese da un teste e dalle memorie difensive, da una tale preoccupazione, a causa di tensioni esistenti con un maresciallo dei carabinieri, e non aveva avuto lo scopo di istigare la commissione di attività illecite. Ha aggiunto che il provvedimento non è idoneo a integrare l’illecito contestato non potendo essere qualificato come un atto abnorme, in quanto è espressamente previsto dalle norme vigenti, e l’indicazione di simulare l’illecita sottrazione dell’autovettura può al più costituire una inesattezza tecnico-giuridica, come tale non suscettibile di sindacato in sede disciplinare. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Il dott. M.A. , nell’imminenza dell’udienza, ha depositato memoria di costituzione , tramite difensore munito di procura speciale in calce all’atto. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, il Procuratore generale denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si risolverebbe in una serie di affermazioni apodittiche. Il motivo è infondato, essendo la pronuncia idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata. 2.1. Col secondo motivo è denunciata la violazione di legge per errata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. ff , del d.lgs. n. 109 del 2006. Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di intercettazioni ambientali, in primo luogo non è compito del pubblico ministero stabilire regole di condotta circa le modalità di intrusione nel luogo destinato alla collocazione degli strumenti di captazione trattandosi di una sequenza di atti materiali che competono alla polizia giudiziaria come organo esecutivo in secondo luogo, al fine di operare un equo bilanciamento tra interessi privati e pubblici di rilevanza costituzionale, l’intrusione deve rispondere a rigorosi criteri di necessità e proporzionalità ai quali è conforme la sola intrusione nel domicilio . Ne consegue che, nella fattispecie, l’incolpato, avendo autorizzato la simulazione di un furto ed anzi il furto tout court , ha ampliato e non circoscritto il raggio d’azione della p.g., consentendo la lesione di diritti altrui oltre i confini dettati dai criteri anzidetti e così compiendo un atto di contenuto abnorme. 2.2. Il motivo è infondato. L’art. 2, comma 1, lett. ff , del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede che costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per quanto qui interessa, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti , cioè i provvedimenti abnormi, in quanto, appunto, adottati al di fuori dell’ordinamento processuale oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite cfr., da ult., Cass. pen. n. 32142 del 2017, che richiama Cass. Sez. U. pen. n. 26 del 2000 . Ed è da condividere la tesi del ricorrente secondo cui un provvedimento, sia pur tipico dal punto di vista strutturale, può assumere i connotati della abnormità in ragione del suo contenuto o del suo aspetto funzionale, allorché determini la stasi del processo cfr. giurisprudenza penale citata . Ciò premesso, e venendo al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che, in tema di intercettazioni ambientali, se è vero che non è compito del pubblico ministero indicare alla polizia giudiziaria regole di condotta sulle modalità di intrusione nei luoghi destinati all’attività di captazione - trattandosi di atti materiali rientranti nella contingente valutazione, dinamica e imprevedibile, della stessa p.g. da ult., Cass. pen. n. 39403 del 2017 -, ciò, tuttavia, non significa che una tale indicazione non sia consentita, sia cioè oggetto di un divieto, ben potendo il magistrato provvedere ad esprimerla, nell’esercizio della sua discrezionalità. In secondo luogo, non può non essere considerato che la Sezione disciplinare ha affermato, sulla base delle dichiarazioni di un teste e delle memorie difensive, che il provvedimento dell’incolpato era stato dettato dalla preoccupazione di circoscrivere le iniziative estemporanee della Polizia giudiziaria a causa delle tensioni esistenti con il M.llo S. , e non di istigare o di accentuare la commissione di attività illecite da parte dei carabinieri delegati sviando quindi l’atto dalla sua funzione tipica . Trattasi di un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito sulla base delle risultanze probatorie, come tale da censurare, in ipotesi, per motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, in base al testo del provvedimento o ad altri atti del processo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., ciò che non è avvenuto nella specie, in cui il ricorrente ha denunciato, come si è visto al par. 1, la mancanza assoluta della motivazione. Il giudice disciplinare ha valutato la condotta addebitata all’incolpato nel quadro di un particolare contesto fattuale, che lo ha condotto a svilirne la effettiva portata risulta, peraltro, dall’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lecce sopra citata che la modalità indicata nel decreto in esame non è stata mai posta in essere . In conclusione, la qualificazione, operata dal giudice a quo, del provvedimento oggetto di incolpazione come atto non abnorme si sottrae alle censure esposte, con conseguente rigetto del ricorso. 3. Non vanno adottate statuizioni sulle spese, non potendo esserne destinatario il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione tra altre, Cass., Sez. U., 9/3/2005, n. 5079 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.