Opponibilità del trasferimento della residenza ai terzi di buona fede

Ai fini della nullità della notifica, non è sufficiente che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la propria residenza in altro Comune, produca una certificazione rilasciata da quest’ultimo in cui risulti la sua iscrizione nei registri anagrafici in data precedente a quella della notifica.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18219/18, depositata l’11 luglio, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna della ricorrente al pagamento di oltre 59mila euro. La Corte territoriale aveva infatti disatteso la tesi della nullità o inesistenza del giudizio di primo grado celebrato nella contumacia della soccombente ritenendo valida la notifica effettuata presso la residenza anagrafica della stessa, posto che il trasferimento della dimora abituale non era stato comunicato dalla donna né al Comune precedente né a quello in cui si era trasferita. Il trasferimento non risultava dunque opponibile ai terzi di buona fede. Trasferimento della residenza. Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la propria residenza in altro Comune, produca una certificazione rilasciata da quest’ultimo in cui risulti la sua iscrizione nei registri anagrafici in data precedente a quella della notifica. Ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., infatti, il trasferimento della residenza è opponibile ai terzi in buona fede se dimostrato con la doppia dichiarazione effettuata al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e se la cancellazione e la successiva iscrizione dalle rispettive anagrafi comunali hanno la medesima decorrenza, ovvero la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. La mera certificazione anagrafica del nuovo Comune non fornisce dunque la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al precedente Comune. Per questi motivi, avendo il giudice di merito correttamente applicato tali principi, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 gennaio – 11 luglio 2018, n. 18219 Presidente / Relatore Campanile Fatto e diritto Rilevato che la signora B.G. propone ricorso nei confronti della società Embrice S.r.l. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, con la quale la ricorrente era stata condannata al pagamento della somma di 59.006,00 in particolare, è stata disattesa la tesi della B. fondata sulla inesistenza ovvero sulla nullità del giudizio di primo grado, celebratosi nella sua contumacia, osservandosi che, poiché la notifica era avvenuta in data 14 marzo 2014 nel Comune di Albiate, dal quale la B. si era allontanata, trasferendo la propria residenza anagrafica in nel novembre dell’anno precedente, non era stato neppure allegato che la predetta avesse effettuato, ai sensi dell’art. 31 disp. att. cod. civ. la doppia dichiarazione al Comune abbandonato e a quello dove intendeva fissare la nuova dimora abituale, così che la notifica in Albiate, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., doveva ritenersi valida ai sensi dell’art. 44 cod. civ., non essendo il trasferimento opponibile ai terzi di buona fede vengono dedotti due motivi, illustrati da memoria, cui la società intimata resiste con controricorso. Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 31 disp. att. cod. civ. e 44 cod. civ., è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi dell’art. 44 cod. civ., comma 1 e art. 31 disp. att. cod. civ., il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione del d.P.R. n. 136 del 1958, art. 16 e del d.P.R. n. 223 del 1989, art. 18 , la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato Cass., 21 settembre 2017, n. 21922 Cass., 30 luglio 2009, n. 17752 il secondo mezzo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., in quanto fondato sulla conoscibilità del trasferimento in base alle argomentazioni esposte nel motivo già esaminato, rimane assorbito la terza censura, con la quale si denuncia la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto propone una questione nuova al rigetto del ricorso segue la condanna della B. al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00, di cui 100 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.