La notifica della sentenza all’ente pubblico locale quale parte in causa deve indicare il legale rappresentante

E’ inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata ad un ente pubblico locale, parte in causa, in persona del legale rappresentante e presso la sede dove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di richiamo al procuratore dell’ente.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18211/18, depositata l’11 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile per tardività il gravame proposto dalla soccombente e dagli altri eredi del marito avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda dei coniugi volta all’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un’area dell’entroterra palermitano. Una società avente causa dei soccombenti impugna la pronuncia in cassazione. La Suprema Corte sottolinea come, dalle risultanze probatorie, emerga che la sentenza di prime cure era stata notificata al Comune nel domicilio eletto, ovvero la residenza comunale, con raccomandata in assenza di spendita del nome del procuratore costituito dell’ente. Notifica all’ente pubblico. Sul tema la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata ad un ente pubblico locale, parte in causa, in persona del legale rappresentante e presso la sede dove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli ivi domiciliato. La sola corrispondenza della domiciliazione non assicura infatti che la sentenza giunga effettivamente a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare la possibilità di proporre impugnazione. Poste che, nel caso di specie, la sentenza di prime cure venne notificata al Comune in persona del Sindaco senza alcun riferimento alla persona del difensore, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 giugno – 11 luglio 2018, n. 18211 Presidente D’Ascola – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 27.2.2017 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.M.A. e dagli altri eredi di F.F.P. contro la sentenza di primo grado che aveva disatteso la loro domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà su un’area del Comune di CEFALÀ DIANA. Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata al Comune nel domicilio eletto residenza comunale con raccomandata spedita il 1.2.2011 e ricevuta il 2.2.2011, mentre l’appello era stato notificato al Comune nel successivo mese di novembre e quindi oltre il termine breve di trenta giorni di cui all’art. 325 cpc. 2 Contro tale sentenza ricorre con unico motivo la società Feudo CEFALÀ DIANA avente causa dagli eredi F. , mentre l’ente territoriale non ha svolto difese. Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Considerato in diritto Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 170 e 285 cpc per avere la Corte d’Appello fatto decorrere il termine breve per impugnare dalla notifica della sentenza presso la casa comunale fatta a fini esecutivi seppur in assenza di spendita del nome del procuratore costituito dell’ente avv. Finazzo. Richiama a sostegno del ricorso la giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza dei termini di impugnazione in caso di notifica della sentenza ad un ente pubblico. Il ricorso è manifestamente fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata ad un ente pubblico locale nella specie, la Provincia , parte in causa, in persona del legale rappresentante e presso la sede, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la sede dell’ente, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione tra le varie, Sez. 1 -, Sentenza n. 21746 del 27/10/2016 Rv. 642632 Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014 Rv. 631135 Sez. 3, Sentenza n. 9431 del 11/06/2012 Rv. 622678 . Nel caso in esame, ricorre proprio tale ipotesi perché, come risulta dagli atti che la Corte di legittimità è abilitata a consultare per la natura del vizio denunciato , la sentenza di primo grado venne notificata unicamente al Comune in persona del Sindaco presso la sede Comunale, coincidente col domicilio eletto, ma senza alcun riferimento alla persona del difensore. È dunque palese l’errore di diritto commesso dalla Corte di merito, che, discostandosi dal citato principio, ha ritenuto siffatta notifica idonea a far decorrere il termine breve. La cassazione della sentenza è inevitabile. Il giudice di rinvio altra sezione della Corte d’Appello di Palermo , esaminerà il gravame e deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.