La liquidazione più vantaggiosa delle spese di lite dipende dal momento in cui si esaurisce l’attività difensiva

In quale momento il giudice è tenuto a liquidare le spese di lite? Nella sentenza in commento la questione è fondamentale per decidere se possono essere liquidate all’interessato, vittorioso nel giudizio di opposizione ad esecuzione forzata, delle spese di lite più vantaggiose, ai sensi del d.m. n. 140/2012, decreto che è entrato in vigore nel corso del procedimento di opposizione.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 17577/18 depositata il 4 luglio. Il caso. La controversia, oggetto di ricorso per cassazione, traeva origini dalla decisione del Giudice di Pace di Roma con la quale veniva accolta l’opposizione all’esecuzione forzata per riscossione di un credito di Equitalia nei confronti dell’opponente. Nell’accogliere l’opposizione il Giudice di Pace aveva, altresì, condannato Equitalia alla rifusione delle spese di lite. L’opponente, però, aveva proposto appello davanti al Tribunale chiedendo che le spese di lite fossero liquidate in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalla decisione di primo grado, ciò in ottemperanza dei criteri più vantaggiosi previsti dal d.m. n. 140/2012 applicabile ratione temporis . Il Tribunale rigettava il gravame ritenendo corretta la liquidazione delle spese di lite del Giudice di primo grado, il quale aveva applicato la tariffa vigente al momento in cui si esaurì l’attività difensiva. Da quanto detto è conseguito il ricorso per cassazione dell’opponente che non ha accettato la decisione di merito sulla liquidazione delle spese di lite. Nel dettaglio il ricorrente con un unico motivo di ricorso sostiene che la liquidazione delle spese di lite deve avvenire in base ai criteri vigenti al momento della liquidazione, a nulla rilevando che l’attività difensiva si sia svolta, in parte, nella vigenza di parametri ormai abrogati , in quanto il momento di liquidazione è quello in cui la sentenza viene depositata. Liquidazione delle spese di lite. Secondo i Giudici di Cassazione il motivo è fondato. Ricorda il Suprema Collegio che, ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., le spese di lite sono liquidate con la sentenza che chiude il processo davanti a lui . Da ciò consegue che la sentenza con cui si liquidano le spese di lite deve essere una decisione che ponga fine al quel grado o a quella fase di giudizio e il giudice che provveda alla liquidazione deve applicare la legge vigente al momento in cui la decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l’attività difensiva si sia svolta sotto l’impero d’una legge diversa . Come già precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, si può derogare a questa regola nel caso in cui la liquidazione delle spese avvenga quando l’attività difensiva si sia già completamente esaurita. Ad esempio allorché il giudice dell’impugnazione o del rinvio sia chiamato a liquidare le spese relative ad un grado o fase precedente del giudizio . Quando si esaurisce l’attività difensiva? Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha fatto scorretta applicazione dei citati principi. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che l’attività difensiva si fosse esaurita con l’udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 , tuttavia non è vero che al momento delle conclusioni cessano automaticamente tutte le attività difensive in quanto il difensore teoricamente può compiere altri atti ritiro del fascicolo, estrazione di copie degli atti di controparte . Per queste ragioni, conclude la Cassazione, il Tribunale non poteva ritenersi esaurita l’attività difensiva con le conclusioni e di conseguenza non avrebbe potuto trascurare di tener conto dei nuovi parametri introdotti col d.m. n. 140/2012 . In conclusione il Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 maggio – 4 luglio 2018, n. 17577 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2011 S.S. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma il Comune di Roma e la società Equitalia Gerit s.p.a., esponendo che - la Equitalia Gerit gli aveva notificato un sollecito di pagamento , col quale minacciava di iniziare l’esecuzione forzata per la riscossione di un credito di Euro 1.039,46, portato da una cartella esattoriale, e dovuto a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - tale credito era prescritto, e comunque l’esecuzione non poggiava su alcun valido titolo esecutivo, dal momento che mai gli era stato notificato il verbale di contestazione dell’infrazione. Concluse pertanto, dopo avere qualificato la propria domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo l’annullamento del suddetto sollecito di pagamento . 2. Con sentenza 26.9.2012 n. 41864 il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione, e condannò la Equitalia Gerit alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo il d.m. 8.4.2004 n. 127. 3. S.S. propose appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo che le spese di lite fossero liquidate in base ai più vantaggiosi criteri previsti dal d.m. 20.7.2012 n. 140, applicabile ratione temporis. Sostenne che il d.m. 140/12 entrò in vigore il 23.8.2012, vale a dire dopo che la causa era stata trattenuta in decisione dal Giudice di pace 11.4.2012 , ma prima del deposito della sentenza 26.9.2012 , e quindi il Giudice di pace avrebbe dovuto tenerne conto ed applicarlo. 3. Con sentenza 23.3.2016 n. 5987 il Tribunale di Roma rigettò il gravame, ritenendo che correttamente il Giudice di pace avesse applicato la tariffa vigente al momento in cui si esaurì l’attività difensiva. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.S. , con ricorso fondato su un solo, articolato motivo. Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede. Ragioni della decisione 1. Il motivo unico di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso S.S. lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che la sentenza impugnata ha violato gli artt. 11 disp. prel. c.c. 41 d.m. 20.7.2012 n. 140 nonché, genericamente, la tariffa allegata al d.m. 8.4.2004 n. 127 . Nell’illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice deve avvenire in base ai parametri vigenti al momento della liquidazione, a nulla rilevando che l’attività difensiva si sia svolta, in parte, nella vigenza di parametri ormai abrogati. Soggiunge, però, che il momento della liquidazione delle spese non è quello in cui la causa viene trattenuta in decisione, ma quello in cui la sentenza viene depositata. Sul piano dell’interesse a ricorrere, il ricorrente espone che l’applicazione delle nuove tariffe avrebbe verosimilmente comportato una liquidazione più cospicua delle spese di lite, stimate dal Giudice di pace nella misura di Euro 400 complessivi per diritti ed onorari, mentre il compenso per fasi previsto dal d.m. 140/12 sarebbe stato, nella misura media, pari ad Euro 1.150. 1.2. Il ricorso è fondato. Stabilisce l’art. 91, comma primo, c.p.c., che la spese di lite sono liquidate dal giudice con la senten.za che chiude il processo davanti a lui . La preposizione con , in questo caso, esprime un complemento di mezzo. Ciò vuol dire che le spese sono liquidate per mezzo della sentenza, e prima della sentenza nessuna liquidazione è concepibile né possibile. La sentenza con cui si liquidano le spese, inoltre, deve chiudere il processo e dunque deve essere una sentenza che ponga fine a quel grado o fase di giudizio. L’intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l’attività difensiva si sia svolta sotto l’impero d’una legge diversa. 1.3. A questa regola, già affermata in più occasioni da questa Corte in particolare da Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012, § 4 dei Motivi della decisione ma in precedenza nello stesso senso si veda già Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977 , si deroga quando la liquidazione delle spese avvenga allorché l’attività difensiva si sia già completamente esaurita ad esempio, allorché il giudice dell’impugnazione o del rinvio sia chiamato a liquidare le spese relative ad un grado o fase precedente del giudizio Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855 - 01 Sez. 2 -, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, Rv. 646610 - 03 . 1.4. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato la suddetta regola così la sentenza impugnata, p. 3, ultimo capoverso , ma ne ha fatta un’applicazione scorretta rispetto al caso concreto. Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che l’attività svolta dal difensore di S.S. si fosse esaurita con l’udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi l’11.4.2012, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.m. 140/12, cit Così, tuttavia, non è, dal momento che con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive. Il difensore, infatti, anche dopo la precisazione delle conclusioni può teoricamente compiere vari atti difensivi il ritiro del fascicolo art. 169 c.p.c. l’estrazione di copie degli atti di controparte la dichiarazione di avveramento d’un evento interruttivo Sez. 1, Sentenza n. 23042 del 30/10/2009, Rv. 610061 - 01 . Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto ritenere esaurita l’attività difensiva con la precisazione delle conclusioni, e di conseguenza non avrebbe potuto trascurare di tenere conto dei nuovi parametri introdotti col d.m. 140/12. 1.5. Nulla rileva, infine, che la sentenza del Giudice di pace, depositata il 26.9.2012, rechi in calce una data di deliberazione anteriore all’entrata in vigore del d.m. 140/12. Infatti la decisione assunta dal giudice di pace, così come quella di qualsiasi giudice monocratico, difetta d’un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Essa, pertanto, viene ad esistenza solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex artt. 133 e 321 cod. proc. civ., ed esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire l’applicabilità dello jus superveniens Sez. 3, Sentenza n. 4356 del 03/03/2004, Rv. 570771 - 01 . 1.6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, il quale nel riesaminare l’appello proposto da S.S. si atterrà ai principi esposti nei 5§ 1.3 ed 1.4. 2. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.