Riconoscimento della protezione internazionale e sospensione feriale dei termini per impugnare

Nei ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse prima del 17 agosto 2017, termine previsto dal d.l. n. 13/2017 Disposizioni in materia di protezione internazionale e per il contrasto dell’immigrazione illegale , non opera l’inapplicabilità del principio delle sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta dall’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008.

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 16420/18, depositata il 21 giugno. La vicenda. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile per tardività il ricorso promosso dall’interessato contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 25/2008 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato . Secondo il Tribunale il ricorso era stato proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, avuto riguardo alla non applicazione delle sospensione feriale dei termini per tali procedimenti d’impugnazione come disposto dall’art. 35- bis, del citato decreto. Contro la decisione di merito ricorre per cassazione il cittadino straniero denunciando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008 in quanto il Giudice di merito erroneamente aveva ritenuto che il deposito del ricorso fosse avvenuto oltre i termini previsti operando la sospensione feriale dei termini. Operatività della sospensione feriale dei termini. Secondo il Supremo Collegio il ricorso è fondato. Evidenzia la Cassazione che secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità prima della novella introdotta con il d.l. n. 13/2017, il quale ha introdotto l’articolo contestato, la sospensione feriale dei termini era ritenuta applicabile anche nei procedimenti di impugnazione per il riconoscimento della protezione internazionale. Con il regime introdotto dall’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008 detta sospensione non opera più nei procedimenti di impugnazione di cui si tratta. Bisogna precisare, continua la Suprema Corte, che la nuova disposizione si applica ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dall’entrante in vigore del nuovo modello processuale ossià il 17 agosto 2017 . Alla luce di ciò i Giudici di legittimità hanno rilevato la tempestività del ricorso nella fattispecie in esame in quanto depositato in data 18 agosto 2017. Osservano gli Ermellini che dovendosi escludere un’applicazione retroattiva del nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali, può ritenersi che, per i ricorsi introdotti alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, o subito dopo, la novella processuale sarà applicabile solo con riferimento allo sviluppo temporale futuro del procedimento . Infatti il Collegio ha enunciato sulla questione il principio di diritto secondo cui l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento delle protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l’art. 35- bis , comma 14 del d.lgs. n. 25/2008 non opera rispetto ai ricorso avverso decisioni della Commissioni territoriali emessa anteriormente alla data del 17/08/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuali differita a tale data . In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione che dovrà attenersi all’enunciato principio di diritto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 marzo – 21 giugno 2018, n. 16420 Presidente Genovese – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con decreto n. 9004/2017 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 18.08.2017 da F.D. avverso il provvedimento notificato il 04.07.2017 della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 25 del 2008. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 35bis, d.lgs. 25/2008, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, avuto riguardo alla non applicazione della sospensione feriale dei termini per tali procedimenti d’impugnazione, come disposto dal comma 14 del medesimo art. 35bis. Il predetto art. 35bis, introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 , si applica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. 13/2017, ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 18.08.2017, che è esattamente la data in cui il richiedente ha depositato il proprio ricorso, dovendosi escludere che il riferimento temporale possa essere tratto dal deposito del provvedimento delle Commissioni territoriali. Peraltro, la deroga doveva ritenersi applicabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 previgente nel quale era stabilito che le cause in questione dovevano trattarsi in via d’urgenza. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero che denuncia, con unico motivo, la violazione dell’art. 35bis del d.lgs. 25/08, perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dalla notificazione del provvedimento della Commissione, avvenuta il 04.07.2017, al deposito del ricorso, avvenuto il 18.08.2017, non erano ancora trascorsi i trenta giorni previsti dalla norma in esame, operando per il periodo 01.08.2017-17.08.2018 la sospensione feriale dei termini. Non svolge difese l’Amministrazione intimata. Il ricorso è manifestamente fondato. L’orientamento consolidato di questa Corte, nel regime giuridico vigente anteriormente alla novella introdotta con D.L. 13/2017, riteneva incontestatamente applicabile la sospensione feriale dei termini anche nei procedimenti di impugnazione di cui si tratta Cass. 7333/2015, 19185/2015 . Al riguardo, deve osservarsi, che la previsione dell’art. 19 d.lgs n. 150 del 2011, della trattazione di tali procedimenti in via d’urgenza , era stata ritenuta compatibile con la applicazione della sospensione feriale dei termini processuali Cass. 7333 e 19185 del 2015 la prima non massimata su questo punto e la seconda non massimata . Nel nuovo regime introdotto dall’art. 35bis, comma 14, d.lgs. 25/2008, non opera più la sospensione feriale dei termini. Tale disciplina, come rilevato pure dal giudice a quo, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo modello processuale introdotto dal D.L. 13/2017, vale a dire dal 17.08.2017 ex art. 21, comma 1, d.l. 13/2017 che dispone il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale anche in ordine all’art. 6 lettera g con il quale è stato introdotto l’art. 35 bis del d.lgs n. 25 del 2008 nel quale si stabilisce il nuovo principio dell’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali . La lettura testuale della norma e la sua natura giuridica processuale inducono a ritenere che essa trovi applicazione per tutte le controversie instaurate a partire dalla sua entrata in vigore, dovendosi, tuttavia, escludere un’applicazione retroattiva del regime derogatorio della sospensione dei termini feriali. Alla data di notifica del provvedimento impugnato 4/7/2017 il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perché non ancora in vigore. Il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso. Il tale data era incontestatamente applicabile la sospensione dei termini feriali. Pertanto, alla luce di questo principio, il ricorso in questione è tempestivo, essendo stato depositato il 18/8/2017. In tale data, il rito applicabile ai giudizi di protezione internazionale è quello introdotto con il d.l. n. 13 del 2017, convertito nella l. n. 46 del 2017. Ma, dovendosi escludere un’applicazione retroattiva del nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali, può ritenersi che, per i ricorsi introdotti alla data della entrata in vigore della nuova legge, o subito dopo, la novella processuale sarà applicabile soltanto con riferimento allo sviluppo temporale futuro del procedimento. Ne conseguirà che, in caso di pendenza del procedimento anteriormente instaurato alla data del 17/8/2018 nel medesimo grado, il giudizio si svolgerà senza la soluzione di continuità costituita dall’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali. Correlativamente, ove un grado di giudizio si chiuda nella vigenza del nuovo regime processuale caratterizzato dall’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali, tale nuova disciplina sarà applicabile nel computo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione. Nella specie, poiché alla data di notifica del provvedimento impugnato 4/7/2017 il regime applicabile era quello antevigente, fondato sulla sospensione dei termini feriali, il ricorso deve ritenersi proposto tempestivamente. A partire dal 18/8/2017, data in cui il ricorso è stato depositato, il nuovo regime trova applicazione anche per il giudizio in corso, con le modalità ed i limiti sopra illustrati, ma senza alcuna incidenza sul computo del termine per la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale competente in quanto depositata in data anteriore all’entrata in vigore della novella. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, il quale si atterrà al seguente principio di diritto L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l’art. 35 bis, comma 14 del d.lgs n. 25 del 2008 non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.