Per notificare al Comune è necessario il riferimento nominativo al procuratore

In tema di notificazioni quando il Comune è rappresentato in giudizio da un avvocato, facente parte dell’organo comunale con procura ed elezione di domicilio presso la sede comunale, e la notifica della sentenza di primo grado viene effettuata presso l’ente senza riferimento nominativo al procuratore , la notificazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione .

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 15422/18 depositata il 13 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile il gravame proposto da un Comune perché tradivo. Il Comune, non accettando la decisione di merito, ricorre per cassazione. Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Notifica al Comune. In particolare, osserva il Supreme Collegio, dalla relata di notifica della sentenza di primo grado, con la formula esecutiva, risulta che la notificazione era indirizzata al sindaco pro tempore presso la casa comunale. I Giudici di legittimità ricordano che secondo orientamento giurisprudenziale maggioritario nel caso in cui il Comune è rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale, abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo e la notifica della sentenza venga fatta all’Ente in tale luogo, la notifica stessa non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione . Ciò in quanto la notificazione in questo caso, per non avere un riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore . Detto principio serve per garantire l’intenzione del notificante di far decorrere il termine breve, va dunque ribadito anche nel caso, ricorrente nella specie, in cui la notifica è in concreto fortuitamente avvenuta a mani del procuratore costituto, atteso che in essa mancava, appunto, il riferimento nominativo al procuratore della parte . In conclusione la Cassazione cassa la sentenza con rinvio alla Corte territoriale per i necessari accertamenti di fatto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 maggio – 13 giugno 2018, numero 15422 Presidente/Relatore Di Virgilio Fatto e diritto rilevato che la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Galatina nei confronti di G.A. , perché proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, indirizzata al Sindaco, e consegnata a mani dell’Avv. Elvira Pasanisi, dell’Ufficio legale dell’Ente, che era il procuratore costituito in primo grado che il Comune ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato anche da memoria, deducendo la violazione degli artt. 285, 170, 325 e 326 c.p.c. e 112 c.p.c. che G.F. e M.A. , eredi di A. , hanno resistito con controricorso ritenuto che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso non merita condivisione, non essendo rilevante l’esatta indicazione numerica delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. quando, come nella specie, il motivo sia univocamente riferibile alla corretta ragione di impugnazione Cass. S.U. 24/07/2013 numero 17931 , nella specie afferente ad un error in procedendo che, nel merito, il ricorso è fondato che dall’esame della relata di notificazione della sentenza di primo grado, munita di formula esecutiva, emerge che la notificazione era indirizzata al Comune di Galatina, in persona del suo Sindaco pro tempore, presso la Casa Comunale che, secondo l’indirizzo maggioritario di questa Corte Cass. numero 16590/17 numero 21746/16 numero 18356/16 numero 9843/14 numero 9431/12 numero 9298/07 , cui il Collegio ritiene di dare continuità, quando un Comune è rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale, abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo e la notifica della sentenza venga fatta all’Ente in tale luogo, la notifica stessa non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore che tale principio riposa sulla necessità di render inequivoca l’intenzione della parte notificante di perseguire l’obiettivo, ulteriore rispetto all’impulso della procedura esecutiva, di far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c., mediante il compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c. cfr. Cass. SU 13 giugno 2011, numero 12898 va dunque ribadito anche nel caso, ricorrente nella specie, in cui la notifica è in concreto fortuitamente avvenuta a mani del procuratore costituito, atteso che in essa mancava, appunto, il riferimento nominativo al procuratore della parte che la sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto, rilevanti anche ai fini del riparto di giurisdizione, e per la liquidazione delle spese. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.