Se le società (private) di riscossione tributi non pagano si può iniziare subito l’esecuzione forzata

Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 - così come modificato dall’art. 19-octies, comma 3, d.l. n. 148/2017, conv. dalla l. n. 172/2017- avente finalità di assicurare l’ordinato adempimento dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, non trova applicazione nei confronti degli enti pubblici economici ossia le società private di riscossione atteso che la discrezionalità legislativa non ha ritenuto opportuna tale applicazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14739 depositata il 7 giugno 2018. Il fatto. Una s.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi, si opponeva all’esecuzione minacciata nei propri confronti da due avvocati, quali creditori distrattari delle spese liquidate in giudizio all’esito del quale era stata dichiarata l’inefficacia di un’intimazione di pagamento. In particolare, la società deduceva che il precetto era illegittimo poiché non era stato rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997, dovendo considerarsi la natura sostanzialmente pubblica dell’esattore. Gli avvocati si costituivano contro deducendo che la norma invocata non poteva applicarsi a una società per azioni, in alcun modo assimilabile alle amministrazioni statali o agli enti pubblici economici, richiamati dalla norma quale ambito di applicazione soggettivo. Il Giudice di pace, condividendo la tesi degli opposti, rigettava l’opposizione mentre il Tribunale riformava detta decisione. Secondo il Giudice di appello la discussa previsione doveva applicarsi anche al concessionario, quale società per azioni a integrale partecipazione pubblica e svolgente un servizio pubblicistico. Gli avvocati ricorrevano per Cassazione avverso la decisione resa dal tribunale. Gli Ermellini, hanno dichiarato fondato il ricorso proposto dagli avvocati sulla scorta dell’intervenuta modifica dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 operata dall’art. 1 del d.l. n. 193/2017 norma che ha introdotto nel nostro ordinamento l’Agenzia delle entrate di Riscossione che è subentrata nelle funzioni e nei rapporti in essere ad Equitalia s.p.a I Giudici spiegano che, all’esito di tale subentro, l’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996 in questione è stato modificato dall’art. 19- octies , comma 3, d.l. n. 148/2017, conv. dalla l. n. 172/2017 nel senso che il termine dilatorio ivi regolato, suscettibile di innescare l’opposizione a precetto, si applica non più solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici , ma altresì, all’ente Agenzia delle entrate – Riscossione . In conclusione. Il Collegio prosegue affermando che la previsione in parola sintetizza un decisivo indice idoneo a supportare, ai fini qui in parola, le seguenti conclusioni a pur attribuendo natura giuridica sostanzialmente pubblica alle società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, essa finisce per iscriversi nella cornice riferibile alla categoria sostanziale degli enti pubblici economici b seppur il riferimento della norma agli enti pubblici non economici possa estensivamente intercettare fattispecie come quella degli enti locali poiché i primi costituiscono una serie di enti definibile mediante tratti comuni anche ai secondi, nonostante negli studi siano tenuti distinti, di certo non può includere quella degli enti pubblici economici per cui la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo – 7 giugno 2018, numero 14739 Presidente Vivaldi – Relatore Porreca Fatti di causa La Serit Sicilia s.p.a., quale concessionario per la riscossione dei tributi, si opponeva all’esecuzione minacciata nei propri confronti dagli avvocati N.V.C. ed C.E. , creditori distrattari delle spese liquidate in un giudizio all’esito del quale era stata dichiarata l’inefficacia di un’intimazione di pagamento. Deducevano che il precetto era illegittimo poiché non era stato rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 1996 numero 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 numero 30, dovendo considerarsi la natura sostanzialmente pubblica dell’esattore. Gli avvocati N.V.C. ed C.E. si costituivano controdeducendo che la norma invocata non poteva applicarsi a una società per azioni, in alcun modo assimilabile alle amministrazioni statali o agli enti pubblici economici, richiamati dalla norma quale ambito di applicazione soggettivo. Il giudice di pace, condividendo la tesi degli opposti, rigettava l’opposizione, con decisione riformata dal tribunale ad avviso del quale, invece, la discussa previsione doveva applicarsi al concessionario, quale società per azioni a integrale partecipazione pubblica e svolgente un servizio pubblicistico. Avverso questa decisione ricorrono N.V.C. ed C.E. , formulando due motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit s.p.a Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché il tribunale avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di aspecificità del gravame formulata in appello, avendo vagliato solo la contestuale deduzione di novità delle questioni normative sollevate in quella sede dal concessionario. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 1 del decreto legge 31 dicembre 1996 numero 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 numero 30, in uno all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, numero 165, poiché il tribunale avrebbe errato nel qualificare pubblica amministrazione una società per azioni in alcun modo rientrante nelle articolazioni pubbliche qualificate dalla legge nei suddetti termini. 2. Innanzi tutto va rilevato che, come osservato nella memoria di parte ricorrente, il controricorso è tardivo poiché spedito per la notifica il 29 settembre 2016 dopo i 40 giorni previsti dall’art. 370 cod. proc. civ., atteso che la notifica del ricorso è del 28 luglio 2016. Infatti, in tal caso, trattandosi di opposizione esecutiva, in particolare a precetto, alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini Cass., 22/10/2014, numero 22484, Cass., 22/11/2017, numero 27747 . 2.1. Preliminarmente deve poi osservarsi che il ricorso è ammissibile poiché, seppure sono stati trascritti in forma quasi integrale gli atti delle pregresse fasi di giudizio oggetto di necessario richiamo, la natura circoscritta delle questioni in essi esaminate non inibisce la finalità di comprensione della materia del contendere alla luce delle censure svolte, cui la sintesi funzionale di essi è ordinariamente sottesa in ottemperanza dell’art. 366, numero 3, cod. proc. civ. cfr., utilmente, Cass., 27/10/2016, numero 21750 . 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che nel ricorso si mescolano pretesi profili di omessa pronuncia a pretesi profili di erronea pronuncia tutti, peraltro, rilevanti ai fini dell’art. 360, numero 4, cod. proc. civ., piuttosto che del precedente numero 3 enunciato in rubrica dalla parte . Il tribunale, infatti, sollecitato sui temi rilevabili d’ufficio e inerenti per un verso la specificità dei motivi di appello art. 342, cod. proc. civ. , per altro verso la verifica della natura delle questioni devolute la cui novità è preclusa art. 345, cod. proc. civ. , ha osservato che pag. 4 della sentenza tenuto conto della sentenza gravata di appello, che fonda il rigetto di quella domanda esclusivamente sul diniego di quella natura pubblica in capo all’opponente, è di tutta evidenza che con l’appello la Riscossione Sicilia s.p.a. - lungi dal prospettare questioni nuove ha specificatamente censurato la superiore motivazione . . Nel gravame, riportato in ricorso secondo quanto sopra anticipato, si argomentava variamente, sul piano normativo, a favore della dirimente natura pubblicistica della s.p.a. appellante esclusa in prime cure. Ne consegue che a l’appello era univocamente specifico b il tribunale ha escluso, correttamente, sia l’ipotesi di violazione dell’art. 342, cod. proc. civ., che quella di violazione dell’art. 345, cod. proc. civ 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va subito chiarito che la natura pubblica o meno della s.p.a. in parola non può vagliarsi, neppure ai circoscritti fini qui in questione, solo con riferimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. numero 165 del 2001. Come noto, infatti, la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, hanno progressivamente e più volte ritenuto che la forma privatistica della società non esclude, a determinate condizioni, la natura pubblica del soggetto. È agevole fare richiamo a tutta la giurisprudenza cfr., di recente, Cass., Sez. U., 22/12/2016, numero 26643, Cass., Sez. U., 10/03/2014, numero 5491 Consiglio di Stato, 15/01/2018, numero 182 sul c.d. controllo analogo delle società c.d. in house , d’ispirazione comunitaria v. da ultimo Corte giust. UE, 08/12/2016, Undis Servizi SrI, C-553/15, punti 30 e 31, che rimanda sino a Corte giust. UE, 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, punto 50 . In questi significativi casi, l’autonomia della società per azioni privata dall’ente pubblico è superata, ai fini sopra richiamati, valorizzando le circostanze che a il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati b la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale c la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. Ma anche in altre fattispecie la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di ente pubblico a s.p.a., in ragione dei controlli pubblici e regimi pubblicistici su di esse ricadenti, espressione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio svolto cfr., in tema di Rai s.p.a., a titolo esemplificativo, Cass., Sez. U., 22/12/2009, numero 27092 cfr., riguardo alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Consiglio di Stato, parere 07/11/2012, numero 4659, in numero affare 8178 . 5. Ciò posto, deve rilevarsi che a la riscossione dei tributi è transitata, in Italia tranne che in Sicilia, da soggetti concessionari privati all’Agenzia delle entrate che l’ha effettuata tramite la società Equitalia s.p.a. art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005 numero 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 numero 248 b in Sicilia la suddetta riforma è stata attuata con l’art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, numero 19, con il trasferimento delle citate funzioni alla Regione e la correlativa costituzione, ai medesimi fini, di Riscossione Sicilia s.p.a., cui ha poi fatto seguito l’importante riordino attuato con l’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 numero 11, con gli esiti riassunti sub c c in entrambi i casi la partecipazione e il controllo risultano essere stati interamente pubblici tranne quanto si sta per precisare nel prosieguo riguardo a Equitalia s.p.a. Agenzia delle entrate 51% e I.N.P.S. 49% per Equitalia s.p.a., e Regione Sicilia 90% e Equitalia s.p.a. 10% per Riscossione Sicilia s.p.a. d il servizio di riscossione dei tributi, svolto dalle suddette società, è oggettivamente e necessariamente pubblico per finalità, nonché soggetto a un peculiare e variegato regime, in termini di modalità di esercizio del correlativo potere, affatto riconducibile a quello proprio delle attività puramente privatistiche, sicché è ipotizzabile l’attribuzione della natura di enti pubblici strumentali che esercitano le loro funzioni attraverso la forma dell’impresa societaria, produttiva di utili attestati tipicamente dall’aggio forma, questa, ritenuta dall’ordinamento maggiormente idonea al raggiungimento degli obiettivi indicati, e del resto propria, come visto, di altre tipologie societarie cui è stata riconosciuta la natura pubblicistica nonostante la struttura formale prettamente privatistica. 6. Ai fini delle conclusioni che qui rilevano, il quadro ricostruttivo, d’altra parte, non può fare a meno di registrare che, recentemente, è intervenuta, riguardo al territorio nazionale non siciliano, un’importante e più che indicativa modifica a Equitalia s.p.a. è succeduta, nelle funzioni ma anche nei rapporti giuridici, Agenzia delle entrate Riscossione, qualificata espressamente ente pubblico economico art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 numero 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016 numero 225 art. 1 d.p.c.m. 5 giugno 2017 di approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione . All’esito di tale subentro, l’art. 14, comma 1, del decreto legge numero 669 del 1996, qui in discussione, è stato modificato dall’art. 19-octies, comma 3, decreto legge 16 ottobre 2017, numero 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, numero 172 nel senso che il termine dilatorio ivi regolato, suscettibile d’innescare l’opposizione all’esecuzione nelle forme dell’opposizione a precetto Cass., 23/02/2010, numero 4357 , si applica non più solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici , ma, altresì, all’ente Agenzia delle entrate Riscossione . Tale previsione normativa sintetizza un decisivo indice idoneo a supportare, ai fini qui in parola, le seguenti conclusioni a pur attribuendo natura giuridica sostanzialmente pubblica alle società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, essa finisce per iscriversi nella cornice riferibile alla categoria sostanziale degli enti pubblici economici b seppure il riferimento della norma agli enti pubblici non economici possa estensivamente intercettare fattispecie come quella degli enti locali poiché i primi costituiscono una serie di enti definibile mediante tratti comuni anche ai secondi Cass., 16/11/2005, numero 23084 , nonostante negli studi siano tenuti distinti, di certo non può includere quella degli enti pubblici economici, per cui la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva. Né si può pensare che vi sia un’irragionevolezza dell’assetto normativo così ricostruito, a sfavore del concessionario siciliano, posto che rientra evidentemente nella discrezionalità legislativa la valutazione dell’opportunità, o meno, di assegnazione del termine dilatorio in discussione, stante la sua finalità di assicurare l’ordinato adempimento dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro . 7. Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa con il rigetto dell’opposizione. 8. Spese compensate per l’intero giudizio stante la novità della questione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di Riscossione Sicilia s.p.a. Spese compensate.