La destinazione ad uso pubblico come elemento rilevante per la qualificazione della strada

Per la definizione di strada è rilevante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, c.d.s., la destinazione di una determinata area ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà, con la conseguente soggezione della superficie ad uso pubblico alle norme del c.d.s

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 14367/18 depositata il 5 giugno. Il caso. Il Comune di Maracalagonis ricorre in Cassazione nei confronti del Condominio controricorrente, avverso la sentenza di appello, la quale, riformando la sentenza di primo grado, annullava l’ordinanza di ingiunzione, disposta ex art. 21, comma 1 e 4, c.d.s Il Comune lamenta che il Condominio aveva eseguito opere sulla pubblica via, senza preventiva comunicazione e autorizzazione dell’ente stesso in quanto proprietario della strada, mentre il Giudice dell’appello riconosceva la proprietà della medesima strada in capo al Condominio. L’importanza della destinazione ad uso pubblico. L’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione ad opera del giudice dell’appello ha fatto perno sul rilievo che le opere erano state eseguite sulla strada che non risultava di proprietà del Comune, ecco perché non era necessaria l’autorizzazione da parte dello stesso. Interviene così la Suprema Corte affermando che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, c.d.s., per la definizione di strada , rilevante è la destinazione ad uso pubblico di una determinata superficie e non anche la titolarità pubblica o privata della proprietà, in quanto è proprio tale uso pubblico a giustificare l’assoggettamento dell’area alle norme del citato codice, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Ciò è confermato anche dal disposto dell’art. 2, comma 6, c.d.s., secondo cui le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante le prime siano per definizione di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 marzo – 5 giugno 2018, numero 14367 Presidente Petitti – Relatore Federico Fatto Il Comune di Maracalagonis propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Condominio omissis e di L.S. , nonché del Prefetto di Cagliari, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’ordinanza ingiunzione, irrogata ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 4 Cds per aver eseguito, senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada Comune di Maracalagonis ,opere sulla pubblica via, poiché la proprietà della strada era rimasta del Condominio. Il Condominio omissis ed il L.V. hanno resistito con controricorso, illustrato da memorie mentre il Prefetto di Cagliari non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 132 cpc in relazione all’art. 360 nnumero 3 e 5 cpc, per avere il Tribunale omesso di esaminare un fatto documentale decisivo per il giudizio, vale a dire il contratto aggiuntivo del 10 gennaio 1977 e la catellonistica stradale comunale apposta sulla via. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1372, 2643 c.c., in relazione all’art. 360 nnumero 3 e 5 cpc, per avere il Tribunale ritenuto provata la domanda dei resistenti, in ordine alla proprietà della strada. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.lgs, 285/1992, per aver ritenuto che, ai fini dell’applicazione del codice della strada, rilevi la proprietà e non anche la destinazione ad uso pubblico della stessa. Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo, che è fondato e va accolto. Il giudice di appello ha infatti annullato l’ordinanza-ingiunzione, sul rilievo che la strada su cui erano state eseguite le opere prive di autorizzazione non risultava di proprietà Comunale. Il giudice di appello, riformando la statuizione del primo giudice, il quale nel respingere il ricorso aveva fatto riferimento all’uso pubblico della strada, affermava che non risultava, fosse intervenuto un provvedimento di acquisizione o una convenzione idonea a far acquisire al Comune la proprietà della strada. Il tribunale ha dunque ritenuto irrilevante l’uso pubblico della strada, che era stato valorizzato dal primo giudice, affermando che dovesse disapplicarsi la delibera del Comune di Maracalagonis con cui era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio Comunale della rete stradale comprensiva della strada in oggetto e di tutti gli accessori e pertinenze, ai sensi dell’art. 70 della Convenzione e del successivo atto aggiuntivo. Tale statuizione non è conforme a diritto. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini della definizione di strada , ciò che rileva, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, è la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione articolo 3, comma primo, numero 52, stesso codice di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico Cass., 17350/2008 . L’accoglimento del terzo motivo assorbe i primi due motivi. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, che si conformerà al seguente principio di diritto ai fini dell’applicabilità della disciplina del codice della strada non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada”. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso. Assorbiti il primo ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugna a e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.