Eccezione sulla prescrizione e necessità dell’appello incidentale

Nel caso in cui l’eccezione di merito sia ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta , la devoluzione della stessa al giudice d’appello, da parte del convenuto, esige la proposizione dell’appello incidentale .

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 13375/18, depositata il 29 maggio. La vicenda. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda della società attrice, condannava una società di assicurazioni al pagamento dell’indennizzo relativo ai danni da un automezzo coperto da polizza kasco” e rigettava, altresì, l’eccezione sulla prescrizione sul rilievo che la convenuta non avesse vestito” l’eccezione, specificando la natura della prescrizione dedotta, con la conseguenza che trovava applicazione il termine di prescrizione ordinario . Contro la decisione di prime cure l’assicuratrice proponeva appello sostenendo, tra le varie doglianze, che la parte che eccepisce la prescrizione non ha l’onere di precisare il tipo di disciplina applicabile. La Corte d’Appello adita, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava la domanda di indennizzo sul presupposto che, in osservanza dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è richiesto di tipizzare l’eccezione di prescrizione, doveva applicarsi il termine previsto dall’art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione . Eccezione sulla prescrizione. La società danneggiata ricorreva per cassazione lamentando, tra i motivi di ricorso, che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che la ricorrente dovesse proporre appello incidentale in relazione alla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c. Decorrenza della prescrizione , rilevando che il termine di prescrizione non fosse decorso, non essendo divenuta esigibile la prestazione da parte del danneggiato in favore della compagnia . La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, in ottemperanza del principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta, la sua devoluzione al giudice d’appello, da parte del convenuto, esige la proposizione dell’appello incidentale . Inoltre, continua la Cassazione, va evidenziato che la statuizione negativa, in ordine all’esistenza di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo, può realizzarsi tanto con affermazioni espresse quando con affermazioni enunciate in modo indiretto nella motivazione . In entrambi i casi colui che è totalmente vittorioso nel merito dovrà presentare appello incidentale. Nel caso di specie la società avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulla questione della prescrizione. In ragione di ciò i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 6 dicembre 2017 – 29 maggio 2018, n. 13375 Presidente Vivaldi – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che con atto di citazione del giugno 2004, la società Zenotrans evocava in giudizio la società Assicurazioni Generali S.p.A. davanti al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo relativo ai danni subiti da un automezzo coperto da polizza kasco , coinvolto in un sinistro stradale verificatosi il omissis . Si costituiva la compagnia di assicurazione eccependo la sussistenza di una clausola compromissoria, la prescrizione del diritto all’indennizzo e l’infondatezza, nel merito, della pretesa il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Torre del Greco, con sentenza del 4 marzo 2008 in parziale accoglimento della domanda, condannava la compagnia di assicurazione al pagamento dell’importo di Euro 60.768, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, rigettando le eccezioni pregiudiziali e preliminari, in particolare quella di prescrizione, sul rilievo che la convenuta non avesse vestito l’eccezione, specificando la natura della prescrizione dedotta, con la conseguenza che trovava applicazione il termine di prescrizione ordinario avverso tale decisione proponeva appello Assicurazioni Generali S.p.A. insistendo, in particolare, per l’eccezione di prescrizione per avere il Tribunale aderito ad un indirizzo giurisprudenziale superato, in quanto la parte che eccepisce la prescrizione non ha l’onere di precisare il tipo di disciplina applicabile e contestando, nel merito, le singole voci di indennizzo riconosciute in primo grado. Costituitasi la società Zenotrans s.r.l. resisteva all’impugnazione proponendo appello incidentale avverso la riforma della sentenza nella parte in cui aveva escluso l’ulteriore risarcimento del danno richiesto e precisando che il termine di prescrizione, prima dell’introduzione della causa, non era mai decorso la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 19 marzo 2014, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che non richiedeva di tipizzare l’eccezione di prescrizione, riteneva applicabile il termine annuale previsto dall’articolo 2952 c.c. e, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava la domanda proposta da Zenotrans s.r.l., compensando le spese del doppio grado con condanna dell’appellata alla restituzione delle somme corrisposte avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Zenotrans s.r.l. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A. Il Procuratore Generale conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che con l’unico motivo Zenotrans s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c., in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché erronea interpretazione delle clausole contrattuali in essere tra le parti e conseguente omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c In particolare, censura la decisione impugnata sotto due profili in primo luogo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la difesa di Zenotrans s.r.l. avesse dovuto proporre appello incidentale, deducendo che il termine di prescrizione non aveva iniziato il suo decorso non essendo divenuta esigibile la prestazione da parte del danneggiato in favore della compagnia. Rileva, ag riguardo, che Zenotrans s.r.l, quale parte non soccombente, non aveva la necessità di proporre appello incidentale, essendosi limitata a riproporre l’eccezione, richiamando la disciplina dell’articolo 2935 c.c., anche con la comparsa in appello. In secondo luogo rilevando che la clausola dell’articolo 10 del contratto di assicurazione non prevede, come ritenuto dalla Corte territoriale, una perizia contrattuale facoltativa, ma, nella prima parte, una perizia contrattuale obbligatoria, riguardo all’obbligo di liquidare i danni mediante accordo diretto tra le parti e, nella seconda parte, un arbitrato irrituale facoltativo, riguardo alla facoltà delle parti, in caso di mancanza di accordo, di conferire mandato a due periti. Alla luce di quanto precede trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui quando le parti demandino ad apposita perizia l’accertamento dell’indennizzo tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di quell’articolo 2952, secondo comma, c.c., fino alla conclusione della perizia, a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro l’anno dal giorno in cui si è verificato il fatto , circostanza pacificamente verificatasi nel caso in esame. Infine, il silenzio della compagnia Generali non poteva essere interpretato come volontà di non adempiere cioè come fatto diverso del presupposto del mancato accordo , cioè del disaccordo sull’esistenza o sull’entità dei danni, atteso che l’articolo 10 prevede qualora non vi sia accordo , come emerge dal contenuto di una missiva del 2005 inviata da Generali a Zenotrans s.r.l. con la quale si richiede all’assicurata di trasmettere una dettagliata denunzia va rilevato che la Corte d’Appello di Napoli ha adottato, sul punto, una doppia motivazione autosufficiente, con la prima, ha censurato la mancata riproposizione in sede di appello incidentale da parte di Zenotrans s.r.l. della questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione e ciò ai sensi dell’articolo 2935 c.c Alle pagine 6 e 7 la Corte territoriale rileva che il Tribunale ha sostanzialmente disatteso la tesi dell’odierna società ricorrente, secondo cui il diritto non era esigibile, per cui il termine di prescrizione non aveva mai incominciato a decorrere, in quanto tra le parti non si era perfezionato il meccanismo della valutazione rimessa ai periti. Pertanto, rileva la Corte territoriale, Zenotrans s.r.l. avrebbe dovuto proporre un espresso motivo di appello incidentale sul punto. Con seconda ed autonoma motivazione esamina nel merito la questione, ritenendo non condivisibile la tesi di Zenotrans s.r.l. in quanto la clausola di quell’articolo 10 delle condizioni di polizza conteneva una ipotesi di perizia contrattuale facoltativa, che non limitava l’esercizio del diritto e, conseguentemente, il decorso del termine di prescrizione poiché la ricorrente Zenotrans s.r.l. contesta entrambi i profili, in virtù della ragione più liquida, è sufficiente esaminare una sola delle due problematiche e verificarne la eventuale infondatezza le censure relative alla prima ed autonoma motivazione della Corte d’Appello sono infondate. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte Cass, Sez. Un, 12 maggio 2017, n. 11799 , qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta, la sua devoluzione al giudice d’appello, da parte del convenuto vittorioso nel merito, esige la proposizione dell’appello incidentale. Al riguardo va evidenziato che la statuizione negativa, in ordine all’esistenza di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo, può realizzarsi tanto con affermazioni espresse quanto con affermazioni enunciate in modo indiretto nella motivazione. In entrambi i casi, il convenuto, totalmente vittorioso nel merito, se intende coltivare l’eccezione, dovrà spiegare appello incidentale nel caso di specie la compagnia ha eccepito l’esistenza di una clausola compromissoria sostenendo che, in ragione di ciò, la domanda non era proponibile ed eccependo, in via subordinata, anche la prescrizione. Parte attrice ha proposto ricorso incidentale fondato su questioni differenti da quelle di cui si discute limitandosi a riproporre la questione del termine di prescrizione che, secondo la Zenotrans, non sarebbe decorso, perché i periti non avevano iniziato ad operare, perché nessuna delle parti o, comunque, certamente non la Compagnia, avevano attivato la procedura Il Tribunale ha escluso la sussistenza di una clausola compromissoria, cioè una perizia contrattuale obbligatoria o un arbitrato irrituale obbligatorio. L’Inquadramento del mandato conferito agli arbitri nell’una o nell’altra fattispecie, ma sempre obbligatoria, esclude la proponibilità della domanda. Ma il primo giudice ha anche esaminato l’eccezione di prescrizione, verificando se fosse decorso il termine applicando il termine decennale perché l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione non era vestita , sulla base del precedente orientamento giurisprudenziale . Evidentemente - come ha osservato la Corte territoriale - non ha accolto la tesi di Zenotrans s.r.l., secondo cui il diritto all’indennizzo non era esigibile, cioè il termine di prescrizione non aveva incominciato a decorrere, in quanto non era stato conferito il mandato ai periti. Quindi il Tribunale, ha sostanzialmente ritenuto infondata l’eccezione di Zenotrans rilevando che il meccanismo del conferimento del mandato ai due periti, nel caso di disaccordo tra le parti, non rappresentava l’unica strada perseguibile. Alla luce di quanto precede la implicita statuizione del Tribunale, consistente nella qualificazione della clausola nei termini sopra indicati, conseguente al rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’articolo 2935 c.c. formulata da Zenotrans s.r.l., avrebbe dovuto formare oggetto di uno dei motivi dell’appello incidentale. Infatti, trattandosi di implicita pronunzia di rigetto, con conseguente qualificazione della clausola, suscettibile di formare giudicato, Zenotrans s.r.l. avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto specifico. Con la conseguenza che la questione non può essere nuovamente riproposta in questa sede di legittimità al fine di sostenere la tesi della coesistenza di una perizia contrattuale obbligatoria e di un arbitrato irrituale facoltativo ne consegue che il ricorso deve essere rigettato le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.T.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.