Per l’effetto interruttivo della prescrizione rileva la conoscenza legale dell’atto

L’atto interruttivo della prescrizione produce i suoi effetti anche quando il destinatario sia un incapace naturale, a condizione che gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c

Così la Cassazione con ordinanza n. 12658/18, depositata il 23 maggio. Il caso. Nel luglio 2011 una società, nella veste di agente della riscossione, notificava a un uomo una intimazione di pagamento di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, irrogata per violazione al codice della strada. Dichiarando di agire come amministratore di sostegno dell’uomo, e in sua rappresentanza, una signora proponeva opposizione all’intimazione, dinanzi al Giudice di Pace di Palmi, il quale, nel 2013, la accoglieva, dichiarando prescritto il diritto. Avverso la decisione la società proponeva appello dinanzi al Tribunale di Palmi, il quale, rigettava il gravame. Pertanto, la società proponeva ricorso per Cassazione averso la sentenza di appello, sulla base di quattro motivi. La parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si doleva del fatto che il Tribunale, erroneamente, avesse dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’eccezione volta a fare valere il difetto di legittimazione dell’amministratore di sostegno. Con il secondo lamentava che la sentenza impugnata fosse affetta da un vizio di violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto prescritto il diritto azionato poiché la prescrizione sarebbe stata interrotta da un preavviso di fermo, notificato al domicilio del debitore che, in quel momento, era degente in ospedale , a mezzo raccomandata, e che l’avviso di ricevimento di tale raccomandata fosse stato sottoscritto da una persona presente nel domicilio del destinatario la quale, quindi, doveva presumersi residente lì fino a querela di falso, a nulla rilevando che la firma e il nome non fossero leggibili. Il terzo e il quarto motivo riguardavano le statuizioni inerenti le spese di lite. Notifica. La Corte Suprema ritiene fondato soltanto il secondo motivo di ricorso e sostiene la non correttezza delle rationes decidendi del Tribunale. In primo luogo, per i giudici della Sesta Sezione - non esistendo l’obbligo di redigere la relazione di notificazione - la notifica è valida anche se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile. La Corte non condivide neppure l’ulteriore ragionamento del Tribunale secondo il quale la circostanza che il destinatario si trovasse in ospedale al momento della consegna dell’atto, in stato comatoso in seguito ad un infortunio, ne impediva la conoscenza e impediva l’effetto interruttivo della prescrizione. I Supremi giudici, a tale riguardo, affermano che l’atto interruttivo della prescrizione è un mero atto unilaterale recettizio – non un negozio giuridico – e, come tale produce i suoi effetti a prescindere dall’eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui si rivolge. Ciò che dunque rileva ai fini della produzione dell’effetto interruttivo della prescrizione non è la conoscenza effettiva dell'atto da parte del debitore destinatario ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cc. Inoltre, per principio generale, l’incapacità del destinatario di un atto ha rilievo per la legge quando dalla notifica di quell’atto inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio. Però, dalla notifica di un atto interruttivo della prescrizione non decorre alcun termine per il destinatario e, dunque, non c’è l’esigenza di tutelarlo contro il rischio di decadenze incolpevoli. Conclusione. I Giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12658/2018, rigettano il primo motivo di ricorso e accolgono, invece, il secondo. Il terzo e il quarto sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata viene cassata e la causa viene rinviata al Tribunale di Palmi, nella persona di un diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 febbraio – 23 maggio 2018, n. 12658 Presidente Armano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Il 27.7.2011 la Serit Sicilia s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Riscossione Sicilia s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, la RS , nella veste di agente per la riscossione, notificò a M.P.A. intimazione di pagamento di Euro 1.453,83, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. Il 3.8.2011 A.C. , dichiarando di agire quale amministratore di sostegno di M.P.A. ed in rappresentanza di questi, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Taurianova avverso la suddetta intimazione. Con sentenza 29.5.2013 n. 241 il Giudice di pace accolse l’opposizione, dichiarando prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dalla RS. 2. Con sentenza 20.10.2015 n. 715 il Tribunale di Palmi, quale giudice dell’appello, rigettò il gravame. Il Tribunale, modificando la motivazione del Giudice di pace, ritenne che a l’eccezione di difetto di legittimazione dell’amministratore di sostegno fosse tardiva, perché proposta solo in appello b in ogni caso era infondata, perché l’amministratore di sostegno non ha bisogno di alcuna autorizzazione del giudice tutelare per compiere atti conservativi c il diritto era prescritto perché l’unico atto interruttivo, un preavviso di fermo amministrativo , era stato notificato al domicilio del debitore mentre questi risultava degente in ospedale, e ricevuto da persona che firmò con sigla illeggibile. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata cassazione dalla RS, sulla base di quattro motivi. Nessuna delle parti intimate si è difesa. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo l’ente riscossore, lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 374, 405 e 411 c.c. nonché 182, 345 e 374 c.p.c Sostiene che erroneamente il Tribunale dichiarò inammissibile, per novità, l’eccezione tesa a far valere il difetto di legittimazione dell’amministratore di sostegno dell’intimato. Deduce che quella decisione fu erronea sia perché il difetto di potere rappresentativo dell’amministratore di sostegno poteva essere rilevato anche in appello sia perché l’amministratore di sostegno può compiere solo gli atti indicati nel decreto di nomina, il cui contenuto non era stato verificato dal Tribunale. 1.2. Il motivo è inammissibile, per più ragioni. La prima ragione è il difetto di interesse. Se, infatti, il giudice d’appello avesse ravvisato un difetto di rappresentanza dell’incapace, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti previsti dall’art. 182 c.p.c., per effetto dei quali il difetto di rappresentanza sarebbe stato sanato ex tunc ex plurimis , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015, Rv. 634875 - 01 . Deve dunque ritenersi, in difetto di ulteriori deduzioni da parte della ricorrente, che dall’eventuale cassazione con rinvio della sentenza impugnata la RS non trarrebbe alcun tangibile beneficio, se non quello di ritardare la definizione del giudizio. La seconda ragione è che la ricorrente, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., non indica nel proprio ricorso se, quando ed in che termini abbia posto in grado di appello la questione della carenza, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, dell’attribuzione del potere di rappresentare l’incapace anche nella presente lite. Dalla sentenza e dal ricorso si apprende infatti soltanto che in appello la RS si dolse genericamente del difetto di legittimazione processuale dell’amministratore di sostegno, ma non se ne indica la ragione. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la RS lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2700 c.c. 26 d.P.R. 29.9.1973 n. 602 32, 33 e 39 d.m. 9.4.2001. Deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale dichiarò la prescrizione del diritto da essa azionato. Sostiene che la prescrizione venne interrotta dal preavviso di fermo notificato al domicilio del debitore a mezzo raccomandata, come consentito dall’art. 26 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 che l’avviso di ricevimento di tale raccomandata venne sottoscritto da persona rinvenuta dal postino al domicilio del destinatario, la quale quindi si doveva presumere ivi residente fino a querela di falso, a nulla rilevando che il suo nome e la sua firma non fossero leggibili. 2.2. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha accertato in fatto che la RS spedì al domicilio di M.P.A. un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, e che tale atto giunse a destinazione il 15.3.2007. Ritenne tuttavia che in concreto quell’atto non ebbe efficacia interruttiva della prescrizione, per due ragioni - sia perché l’avviso di ricevimento era stato sottoscritto con firma illeggibile da persona della quale non erano indicate le generalità - sia perché M.P.A. sin dal OMISSIS risultava in stato di coma a causa di un infortunio, e ricoverato in ospedale da ciò discendeva ad avviso del Tribunale, che il destinatario si era trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto interruttivo della prescrizione. Ambedue queste rationes decidendi , tuttavia, non appaiono corrette. 2.3. Quanto alla prima, v’è da osservare che la notifica degli atti di accertamento a mezzo del servizio postale è disciplinata dal d.P.R. 29.9.1973 n. 602, e non dalla legge 20.11.1982 n. 890 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025 - 01 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505 - 01 . Da ciò consegue che, non sussistendo l’obbligo di redazione della relazione di notificazione, la notifica è valida anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236 - 01 nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016, Rv. 642933 - 01 . 2.4. Del pari non condivisibile è la seconda delle rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, secondo cui la grave malattia da cui era affetto il destinatario dell’atto, impedendogliene la conoscenza, impedì anche l’effetto interruttivo della prescrizione. Tale affermazione non è condivisibile per più ragioni. 2.4.1. La prima ragione è che l’atto interruttivo della prescrizione non è un negozio giuridico, ma un mero atto unilaterale recettizio. Come tutti gli atti unilaterali recettizi, esso produce i suoi effetti a prescindere dall’eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti. La legge infatti ha disciplinato agli artt. 1334 e 1335 c.c. la produzione degli effetti degli atti unilaterali, privilegiando il principio della certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatari, e quindi indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza, lasciando poi alle previsioni di cui all’art. 428 c.c. la tutela dell’incapace Sez. L, Sentenza n. 3612 del 15/06/1985, Rv. 441214 - 01 Sez. L, Sentenza n. 5563 del 25/10/1982, Rv. 423300 - 01 . Quel che dunque rileva, ai fini della produzione dell’effetto interruttivo della prescrizione, non è la conoscenza effettiva dell’atto da parte del debitore destinatario, ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2013, Rv. 626407 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 21595 del 03/12/2012, Rv. 628221 - 01 . Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all’assurdo che il creditore sarebbe impossibilitato a interrompere la prescrizione per tutto il tempo in cui il debitore si trovi in stato di incapacità naturale e non abbia un rappresentante, il che a sua volta finirebbe per far dipendere l’estinzione del diritto non dall’inerzia del creditore, ma da un fatto del tutto estraneo alla sua volontà. 2.4.2. La seconda ragione è che l’incapacità del destinatario d’un atto è, per principio generale, presa in considerazione dalla legge quando, dalla notifica di quell’atto, inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio. Ma dalla notifica d’un atto interruttivo della prescrizione non decorre alcun termine per il destinatario, sicché non vi è l’esigenza di tutelarlo contro il rischio di decadenze incolpevoli. 2.5. La sentenza impugnata va dunque, su questo punto, cassata con rinvio al Tribunale di Palmi, affinché torni a giudicare l’appello della RS applicando il seguente principio di diritto l’atto interruttivo della prescrizione produce i suoi effetti anche quando il destinatario sia un incapace naturale, a condizione che gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. . 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che riguardano le statuizioni inerenti le spese di lite, restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso. 4. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - rigetta il primo motivo di ricorso - accoglie il secondo motivo di ricorso dichiara assorbiti il terzo ed il quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palmi, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.