Attività processuale senza procura, spese di lite a carico dell’avvocato

Se il difensore non è munito di effettiva procura dal soggetto per cui dichiara di agire in giudizio, l’attività processuale posta in essere non produce alcun effetto sulla parte l’avvocato se ne assume la esclusiva responsabilità, per cui può essere legittimante condannato al pagamento delle spese di lite.

Il fatto. E’ quanto ha precisato la Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, con ordinanza n. 11930/2018 del 16 maggio, respingendo il ricorso di un legale, avverso la sentenza con cui il Tribunale – ravvisando il difetto di procura in una controversia dal medesimo proposta in rappresentanza di un soggetto nei confronti di un’Agenzia statale – lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Ciò sull’assunto per cui il decidente avrebbe dovuto disporre la sanatoria del vizio di procura, ex art. 182, comma 2, c.p.c., e rilevare la nullità della costituzione in giudizio della controparte. Avverso la statuizione, il legale proponeva istanza volta a sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite in ordine a due questioni ritenute di particolare importanza la prima, il presunto difetto di ius postulandi della controricorrente Agea Agenzia pubblica la seconda, il presunto contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al caso di procura alle liti inesistente” ed in caso di inapplicabilità, la relativa questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 182 . Difetto originario di procura, l’art. 182, comma 2, c.p.c. non trova applicazione. La Corte Suprema, tuttavia, non ha ritenuto sussistere i presupposti per la remissione alle Sezioni Unite, per nessuno dei due profili sollevati. Quanto allo ius postulandi di Agea, la medesima Corte si è già espressa circa la facoltatività del patrocinio statuale ed il legittimo affidamento, per la sua rappresentanza processuale, ad avvocati del libero foro anche in Cassazione. È inoltre pacifico – e non sussiste alcun contrasto sul punto – che il rimedio di cui al citato art. 182, comma 2 c.p.c. non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura ciò che non costituisce, secondo gli Ermellini, alcun vulnus costituzionale. Azione o impugnazione senza procura, attività processuale senza effetto sulla parte. Ma la questione centrale ed assorbente della controversia - chiarisce la Corte Suprema - è se delle spese processuali, qualora il difensore si trovi sprovvisto di procura, debba farsi carico o meno quest’ultimo. A tal proposito deve darsi seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di spese processuali, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte di colui per cui dichiara di agire in giudizio, l’attività del difensore medesimo non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità con la conseguenza che è ammissibile la sua condanna alle spese di giudizio. Diversamente accade, invece, in caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem , non essendo qui ammissibile la condanna del difensore al pagamento delle predette spese, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Mandato estinto prima della citazione, legale condannato alle spese. Nel caso di specie – concludono gli Ermellini – è ravvisabile la prima delle due situazioni descritte, poiché la citazione introduttiva del giudizio sottostante, è stata notificata a cura del legale quando, a causa del decesso dell’assistito, il mandato difensivo si era già estinto ex art. 1722 c.c Avendo dunque il ricorrente agito in mancanza di procura, il Tribunale ne ha correttamente pronunciato la condanna alle spese di lite, escludendo segnatamente l’applicabilità dell’art. 182 comma 2 c.p.c Il ricorso è dunque respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 13 marzo – 16 maggio 2018, n. 11930 Presidente Di Virgilio – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti l’avvocato P.A. chiede che sia cassata l’impugnata sentenza - con la quale il Tribunale di Roma, rilevando il difetto della procura alle liti nella controversia dal medesimo proposta in rappresentanza di B.P. nei confronti dell’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, lo ha condannato al pagamento delle spese di lite - sul rilievo che il decidente avrebbe dovuto disporre la sanatoria del vizio rilevato ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., avrebbe dovuto rilevare la nullità della costituzione in giudizio della controparte, avrebbe disatteso il comando nomofilattico di SS.UU. 10706/06, ed avrebbe assunto la decisione sulla base di una motivazione affetta da illogicitià, contraddittorietà e cripticità . 2. Resiste con controricorso l’intimata. 3. Di seguito alla proposta del relatore, il ricorrente ha depositato istanza intesa a sollecitare la remissione alle Sezioni Unite della controversia in ordine alla questione di massima di particolare importanza relativa al difetto di ius postulandi dell’AGEA e al contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. al caso di procura alle liti inesistente nonché istanza intesa a sollevare, per la denegata inapplicabilità alla specie della norma dianzi citata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 182 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata. Considerato in diritto 4.1. Esaminando previamente le istanze di cui si è detto in narrativa, reputa il collegio che non ricorrano i presupposti per la sollecitata remissione alle Sezioni Unite, quanto alla prima delle questioni sollevate, una volta considerata l’uniformità degli orientamenti emersi nella più recente giurisprudenza di questa Corte circa la facoltatività per l’AGEA del patrocinio statuale e il legittimo affidamento, perciò, della sua rappresentanza processuale ad avvocati del libero foro anche nel giudizio di cassazione Cass., Sez. III, 13/02/2018, n. 3430 e quanto alla seconda di essa, attesa l’insussistenza del preteso contrasto, dal momento che l’insegnamento a suo tempo enunciato da Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 - a cui si è fatto richiamo nella proposta - è stato riconfermato, con riferimento ad un caso speculare a quello che ne occupa, da Cass., Sez. VI-I, 20/11/2017, n. 27530 che ha sul punto ribadito il convincimento, già affermato da Cass., Sez. U, 27/04/2017, n. 10414, giusta il quale l’inapplicabilità del rimedio qui invocato al difetto di ius postulandi discende dalla considerazione che il difetto in questione non potrebbe mai essere sanato mediante rilascio di procura alle liti in favore dello stesso soggetto che si è costituito in giudizio, sia pure irregolarmente, come è per la fattispecie disciplinata dall’art. 182 c.p.c., comma 2 , presupponendo invero la fattispecie la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio. 4.2. Manifestamente infondata deve giudicarsi la sollevata questione di legittimità costituzionale, non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, come pure affermato da Cass., Sez. U, 27/04/2017, n. 10414, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura. 5.1. Ciò detto e venendo al merito, in disparte dall’inammissibilità eccepitane dalla controricorrente, va detto che il ricorso non può trovare accoglimento. 5.2. Esaminandone congiuntamente i motivi, tutti afferenti alla medesima questione di diritto - se il carico delle spese nell’ipotesi in cui il difensore risulti privo di procura debba far carico allo stesso o meno - risulta assorbente, sull’incontestato assunto fattuale che il B. è deceduto il OMISSIS e che la citazione in primo grado a nome del medesimo è stata notificata a cura dell’odierno ricorrente l’8.11.2010 - e senza che il richiamo ad esso possa trovare impedimento nel secondo motivo di ricorso, attesa la rilevabilità d’ufficio del difetto di rappresentanza processuale - e come già riconosciuto da Cass., Sez. VI-I, 20/11/2017, n. 27530 - il citato insegnamento giurisprudenziale enunciato da Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706, a tenore del quale in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso , l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem , non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo . 5.3. Poiché nella specie, come rammentato, la citazione introduttiva è stata notificata a cura del P. quando, per effetto del decesso del B. , il mandato difensivo, regolato com’è noto dalle disposizioni civilistiche, si era già estinto ai sensi dell’art. 1722, n. 4. cod. civ., si versa nella prima ipotesi contemplata dal dictum riferito, avendo invero il ricorrente agito in mancanza di procura. E dunque rettamente il Tribunale ne ha pronunciato la condanna alle spese, escludendo segnatamente l’applicabilità alla specie dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ 6. Il ricorso va dunque respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza. Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.