Il “visto” dell’ufficiale giudiziario “salva” dalla nullità l’atto notificato senza la firma del difensore

La mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, si possa desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11793/18 depositata il 15 maggio. Il fatto. Gli attori convenivano innanzi al Tribunale territorialmente competente un’agenzia di viaggi per sentirla condannare alla restituzione del prezzo pagato, nonché al risarcimento del danno subito in quanto gli stessi non avevano potuto fruire del pacchetto turistico” venduto loro a causa dell’imperversare sul luogo della vacanza di un potente uragano. La società convenuta rimaneva contumace. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ma la sentenza veniva appellata dalla società convenuta che eccepiva il mancato rilievo da parte del Giudice di primo grado della nullità della citazione introduttiva del giudizio poiché priva di sottoscrizione del difensore nella copia notificata. La Corte distrettuale adita rigettava il gravame ritenendo che l’atto di citazione notificato seppur nullo, avesse comunque raggiunto il suo scopo. L’agenzia di viaggi proponeva ricorso per Cassazione. Validità dell’atto. Gli Ermellini, hanno ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente con il quale la stessa eccepiva l’inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado - non già la nullità accertata in sede di appello - in quanto privo della sottoscrizione del difensore. Detta nullità, secondo la difesa di parte ricorrente, impediva di ritenere che l’atto avesse comunque raggiunto il proprio scopo giungere mediante la sua notifica nella sfera di conoscenza della convenuta e quindi, potesse ritenersi sanata. I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno ritenuto che l’atto di citazione notificato alla società convenuta, seppur privo della sottoscrizione del suo difensore e pertanto, affetto da nullità, dovesse ritenersi comunque valido in quanto dagli elementi in esso contenuti era possibile, con ogni evidenza, desumere la provenienza del procuratore abilitato munito di mandato. Nella specie, i Giudici evidenziano che quel che rileva ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto affetto da nullità per difetto della sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore. Il Collegio prosegue ricordando che tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell’atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, può assumere rilievo anche l’indicazione, nella relazione di notificazione, che quest’ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell’atto. In conclusione. I Giudici, pertanto, concludono affermando che, nel caso di specie, poiché la copia notificata dell’atto di citazione recava l’apposizione del visto” dell’ufficiale giudiziale che aveva proceduto ad eseguire la notifica, esso appariva di per sé idoneo a documentare che la richiesta di notifica era avvenuta ad istanza dell’avvocato indicato come l’estensore dell’atto notificato. Tale visto” assieme alla relazione di notificazione, costituiscono pertanto, elementi idonei al raggiungimento dello scopo, ovvero far comprendere al destinatario la sicura riferibilità dell’atto all’avvocato ivi indicato come difensore degli attori.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 gennaio – 15 maggio 2018, n. 11793 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. F.G. ed D.G.A. convennero dinanzi al Tribunale di Avellino - per quanto in questa sede ancora rileva - la società Kuoni Gastaldi Tours s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Kuoni Italia s.p.a., e quindi in Best Tour Italia s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque la BTI , esponendo che - avevano stipulato con la BTI, organizzatore di viaggi, un contratto di acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio ed un soggiorno nella città di omissis , seguito da una crociera nel omissis - giunti sul posto, non poterono fruire della vacanza a causa dell’imperversare nello stato della dell’uragano . Chiesero perciò la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento del danno. La BTI rimase contumace. 2. Con sentenza 24.6.2011 n. 1288 il Tribunale accolse la domanda. La sentenza venne appellata dalla BTI, la quale invocò la nullità del processo, a causa del mancato rilievo da parte del Tribunale della nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, poiché priva di sottoscrizione del difensore nella copia notificata. Con sentenza 18.3.2015 n. 1343 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame, ritenendo che l’atto di citazione avesse comunque raggiunto il suo scopo. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla BTI, con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il motivo unico di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso la BTI sostiene che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto privo della sottoscrizione del difensore, doveva ritenersi inesistente e non nullo, sicché nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo era per esso possibile. 1.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla Corte d’appello debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c 1.3. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che la copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, priva della firma del difensore, fosse un atto che, se pur affetto da nullità, aveva comunque raggiunto il suo scopo. Ha ritenuto che l’atto avesse raggiunto il suo scopo perché era comunque pervenuto nella conoscenza del destinatario, il quale anzi aveva addirittura ammesso di averne preso cognizione, e di avere seguito dall’esterno le vicende del giudizio di primo grado. Questa valutazione non può essere condivisa. Scopo della notifica dell’atto di citazione è non solo mettere il convenuto a conoscenza delle pretese attoree e delle ragioni giuridiche di esse, ma anche favorirne la costituzione in giudizio. D’un atto di citazione nullo, pertanto, si potrà dire che esso ha raggiunto il suo scopo quando il convenuto si sia costituito, e non già per il solo fatto che l’atto sia pervenuto nella conoscenza del destinatario. Ed infatti, affinché sorga l’onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è necessario che gli sia validamente notificato un atto altrettanto valido e tali presupposti non possono essere surrogati, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscen.za che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti Sez. 3, Sentenza n. 1090 del 19/04/1974 . Questi principi sono risalenti e consolidati nella giurisprudenza di questa Corte essi vennero affermati già da Sez. 2, Sentenza n. 1160 del 11/05/1963, la quale stabili che la disposizione dell’art. 156, ultimo comma, c.p. c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell’atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione non è sanata se la parte convenuta non si è costituita, e nulla rileva la circostanza che essa sia effettivamente venuta a conoscenza dell’atto . 1.4. L’errore commesso dalla sentenza impugnata tuttavia non ne impone la cassazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., in quanto il dispositivo è comunque conforme a diritto. Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che la mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d’un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità come ritenuto dalla Corte d’appello , sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore. Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell’atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, questa corte ha già più volte affermato che può assumere rilievo anche l’indicazione, nella relazione di notificazione, che quest’ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell’atto ex permultis , Sez. 3, Sentenza n. 802 del 28/01/1987 . Nel caso di specie la copia notificata dell’atto di citazione reca l’apposizione del visto dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto ad eseguire la notifica, e tale visto è di per sé idoneo a documentare che la richiesta di notifica è avvenuta ad istanza dell’avvocato indicato come l’estensore dell’atto di citazione. Tale visto, insieme alla relazione di notificazione, costituiscono pertanto elementi idonei al raggiungimento dello scopo, ovvero far comprendere al destinatario la sicura riferibilità dell’atto all’avvocato ivi indicato come difensore degli attori. 1.5. La circostanza che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata fosse non conforme a diritto impedisce, ex se, di ritenere temeraria l’impugnazione proposta dalla BTI. Va, di conseguenza, rigettata la domanda, proposta dai controricorrenti, di condanna della BTI al pagamento della sanzione privata prevista dall’art. 96, comma terzo, c.p.c 2. Le spese. 2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 2.2. I difensori dei controricorrenti, avvocati Carmine Giugliano ed Andrea Domenico Nappi, hanno chiesto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità con attribuzione . Ritiene questa Corte che con tale espressione i suddetti difensori abbiano inteso domandare la distrazione in loro favore delle spese di lite, così implicitamente dichiarando, ex art. 93, comma primo, c.p.c., di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. 2.3. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna Best Tour Italia s.p.a. alla rifusione in favore di F.G. e D.G.A. , in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore degli avvocati Carmine Giugliano ed Andrea Domenico Nappi - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Best Tour Italia s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.