Prescrizione dell’azione revocatoria: limiti all’eccezione sollevata dei terzi acquirenti e decorrenza del termine

È ammissibile l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria sollevata solo da alcuni dei litisconsorti necessari? Qual è il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione revocatoria? Questi i quesiti che deve risolvere la Suprema Corte nel caso di specie.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 11758/18, depositata il 15 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame e, riformando la decisione di prime cure, rigettava la domanda dell’interessata volta alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale il debitore aveva ceduto i proprio diritti su alcuni immobili in favore degli appellanti. A sostegno della decisione la Corte territoriale, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, rilevava che l’azione revocatoria proposta originariamente dall’attrice era prescritta in quanto quest’ultima aveva agito oltre il termine di cinque anni previsto dall’art. 2903 c.c Contro detta decisione la creditrice soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione. Litisconsorti necessari ed eccezione di prescrizione. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.pc. per aver la Corte territoriale ritenuto ammissibile il motivo d’appello sull’eccezione di prescrizione. In particolare, secondo la ricorrente, visto che in primo grado non era stata accolta l’eccezione di prescrizione proposta dal debitore originario e quest’ultimo non aveva impugnato la decisione di rigetto impugnata, invece, dai terzi acquirenti , non poteva ammettersi la proposizione di un motivo di appello promosso dai terzi acquirenti, in qualità di litisconsorti necessari, i quali non avevano sollevato tempestivamente la questione in primo grado. Secondo il Supremo Collegio il motivo è infondato. Osserva la Corte che, secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di azione revocatoria ordinaria sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente e, per questo motivo, la sollevazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti . Ciò in quanto tutti i contradditori sono legittimati a discutere la fondatezza e, conseguentemente, a dolersi dell’eventuale decisione contraria adottata dal giudice . Dies a quo della prescrizione dell’azione revocatoria, tra trascrizione e compimento dell’atto. Al contrario la Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dal compimento dell’atto di trasferimento di diritti sugli immobili, anziché dalla trascrizione dello stesso. Infatti osserva la ricorrente che l’azione revocatoria non è esercitabile prima di detta trascrizione. Gli Ermellini, applicando la disposizione sulla prescrizione di cui all’art. 2935 c.c. Decorrenza della prescrizione , ha ribadito che la prescrizione cominci a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato, non solo dell’esistenza del danno, ma anche dell’attribuibilità ad esso del carattere dell’ingiustizia . Ciò premesso, con riguardo al caso in esame, la Corte ha evidenziato che il termine di 5 anni previsto per l’azione revocatoria decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo . Per queste ragioni, nella fattispecie erroneamente la sentenza impugnata non ha considerato la trascrizione, trattandosi di un atto avente ad oggetto la disposizione di diritti su immobili, come data dalla quale decorre il termine per impugnare, in quanto la pubblicità, in questo caso, viene data proprio con la trascrizione nei registri immobiliari. In conclusione la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 febbraio – 15 maggio 2018, n. 11758 Presidente Armano – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 27/11/2014, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da R.G. e B.M., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C.M. diretta alla dichiarazione dell’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale R.G.D. debitore della C. aveva ceduto i propri diritti su taluni beni immobili in favore di R.G. e di B.M 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver ritenuto ammissibile il motivo di appello proposto da R.G. e B.M. in relazione al punto concernente il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria originariamente proposta dall’attrice - ha ritenuto altresì fondata detta eccezione, avendo la C. agito oltre il termine di cinque anni previsto dall’art. 2903 c.c 3. Avverso la sentenza d’appello, C.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 4. B.M. e R.G. resistono con controricorso. 5. In ottemperanza al provvedimento reso in data 15/6/2017 dalla Corte di cassazione, la ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.G.D., il quale non ha svolto difese in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile il motivo d’appello proposto da B.M. e R.G. in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in primo grado dal solo R.G.D 2. Al riguardo, secondo la ricorrente, pur dovendo condividersi il principio che prevede l’estensione, ai restanti litisconsorti necessari, dell’efficacia dell’eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi, nondimeno, una volta che quest’ultimo non abbia impugnato la sentenza di rigetto di tale eccezione, la stessa deve ritenersi non più contestabile, non potendo ammettersi la proposizione di un motivo di appello in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte dei litisconsorti ch’ebbero a trascurarne la tempestiva sollevazione in primo grado. 3. Il motivo è infondato. 4. Osserva preliminarmente il Collegio come debba ribadirsi in questa sede il principio incontestato tra le parti in forza del quale, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore per cui la valida notificazione del primo atto introduttivo deve ritenersi idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011, Rv. 620043 01 , la sollevazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti. 5. Ciò posto, osserva il Collegio come, una volta estesa l’efficacia dell’eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e acquisita detta eccezione all’ambito del thema decidendum validamente introdotto dalle parti, deve ritenersi che tutti i contraddittori siano legittimati a discuterne la fondatezza e, conseguentemente, a dolersi dell’eventuale decisione contraria adottata dal giudice. 6. Deve ritenersi, pertanto, che del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto che l’avvenuta estensione dell’efficacia dell’eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i contraddittori esclude che il rilievo della prescrizione possa intervenire, in sede di gravame, in modo differenziato relativamente a un rapporto da intendere in modo necessariamente unitario, con la conseguente ammissibilità dell’appello proposto, avverso il provvedimento di rigetto dell’eccezione, dal litisconsorte necessario ch’ebbe a trascurarne la tempestiva sollevazione in primo grado. 7. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione relativo alla proposizione dell’azione revocatoria decorra, in caso di impugnazione di un atto avente a oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili, dal compimento dell’atto, anziché dalla trascrizione dello stesso, non essendo esercitabile l’azione revocatoria prima di detta trascrizione, e non avendo la corte territoriale neppure tenuto conto della circostanza relativa all’inefficacia dell’atto di trasferimento immobiliare prima della relativa trascrizione. 8. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 9. Al riguardo, ritiene il Collegio di dover condividere e far proprio al fine di assicurarne continuità l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5889 del 24/03/2016, Rv. 639406 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 19/01/2007, Rv. 594502 - 01 ai sensi del quale la disposizione dell’art. 2903 c.c., che specificamente disciplina la prescrizione dell’azione revocatoria, dev’essere interpretata alla luce delle disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nell’art. 2935 c.c. secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 10. Il presupposto dell’istituto della prescrizione deve infatti identificarsi nell’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge cfr. l’art. 2934 c.c. , sicché non è configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia edotto, in modo idoneo , del diritto che è in suo potere esercitare. 11. Si tratta di procedere a un’operazione ermeneutica già compiuta in altri settori dell’ordinamento, o in altri istituti dello stesso codice civile, rispetto ai quali sono dettate specifiche norme prescrizionali. In particolare, varrà richiamare il caso della prescrizione breve prevista dall’art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che la disposizione fa compiere in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato , in relazione al quale sono state rilevate ipotesi dette di danno lungolatente in cui il momento dell’inflizione del danno ad opera del danneggiante e il momento della sua percezione da parte del danneggiato non coincidono, ma tra loro si verifica uno stacco temporale. 12. In tali ipotesi, in forza del coordinamento con la disposizione dell’art. 2935 c.c., si è stabilito che la prescrizione cominci a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato, non solo dell’esistenza del danno, ma anche dell’attribuibilità ad esso del carattere dell’ingiustizia cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256 - 01, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo . 13. Con riguardo al caso in esame, è possibile conseguentemente affermare che la disposizione dell’art. 2903 c.c., là dove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 c.c. nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. 14. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto avente a oggetto la disposizione di diritti su beni immobili, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che la prescrizione dell’azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo viceversa proprio quest’ultimo il giorno in cui l’atto diviene opponibile ai terzi. 15. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso, disatteso il primo, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Torino, cui è rimesso di decidere uniformandosi al ricordato principio di diritto, oltre che di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, cui è altresì rimesso di provvedere in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.