Guida sotto effetto di stupefacenti: la sospensione della patente è un atto dovuto

Ai sensi dell’art. 223, comma 1, c.d.s., il Prefetto procede, quale atto dovuto, alla sospensione della patente di guida a seguito di verbale che accerti la guida del veicolo in stato di alterazione da stupefacenti. Laddove, invece, tale condotta abbia comportato il riscontro di ipotesi delittuose quali le lesioni o l’omicidio , il provvedimento prefettizio è subordinato alla valutazione di fondati elementi di evidente responsabilità .

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10983/18, depositata l’8 maggio. Il caso. Il Tribunale di Arezzo, in sede di appello, accoglieva l’opposizione avverso il decreto della Prefettura che, ai sensi dell’art. 223 c.d.s., aveva disposto la sospensione della patente di guida dell’appellante a seguito di verbale di accertamento della guida del veicolo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. La Prefettura ricorre avverso la decisione di seconde cure dolendosi, per quanto d’interesse, per l’erroneità della sentenza avendo il giudice di merito ritenuto necessario estendere la propria valutazione anche alla sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità , non limitandosi al controllo formale sul provvedimento prefettizio. Secondo la sentenza impugnata, sarebbe dunque necessario accertare scientificamente la persistenza dello stato di alterazione al momento della guida del veicolo e dunque dopo l’assunzione dello stupefacente ai fini della sospensione della patente. Discrezionalità o atto dovuto? Il Collegio condivide la prospettazione del ricorrente sottolineando come il Tribunale abbia erroneamente applicato alla fattispecie della guida in stato di alterazione senza lesioni colpose o omicidio derivanti dalla circolazione art. 223, comma 1, c.d.s. un principio relativo alle diverse ipotesi di cui all’art. 222, commi 2 e 3, c.d.s. che disciplina le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati. In tali ultimi casi, il Prefetto è tenuto alla valutazione di fondati elementi di evidente responsabilità prima di disporre la sospensione della patente di guida. Nel primo caso invece, laddove alla guida alterata non siano conseguiti reati, il provvedimento di sospensione della patente costituisce atto dovuto privo di discrezionalità. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 febbraio – 8 maggio 2018, n. 10983 Presidente Lombardo – Relatore Oricchio Fatto e diritto Rilevato che è stata impugnata dalla Prefettura - U.T.G. di Arezzo la sentenza n. 791/2016 del Tribunale di Arezzo con ricorso fondato su tre ordini di motivi risultante notificato al difensore della parte intimata che non ha svolto attività difensiva . Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La gravata decisione, in sede di appello, dell’anzidetto Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, accoglieva l’opposizione di S.A. ed annullava il Decreto della Prefettura di Arezzo prot. n. 951/2011, compensando le spese. Il suddetto decreto, per la precisione, statuiva la sospensione ex art. 223 C.d.S. della patente di guida dello S. a seguito del verbale, di cui in atti, con cui veniva accertata la guida di veicolo in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanza stupefacente. La sentenza oggi gravata dall’Avvocatura erariale innanzi a questa Corte, riteneva - in particolare - che non vi era prova di guida in stato di alterazione causato da precedente assunzione di sostanze stupefacenti . Considerato che 1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge artt. 222 e 187 C.d.S. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c 2.- Col secondo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge art. 187 C.d.S. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c 3.- Col terzo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c 4.- Deve esaminarsi in via preliminare, atteso il suo carattere del tutto dirimente, il solo primo motivo del ricorso. Con quest’ultimo si deduce l’erroneità della gravata decisione del Tribunale in ordine alla pretesa necessità che il Giudice investito dell’opposizione doveva, nell’ipotesi, svolgere il proprio operato non solo sul controllo formale del provvedimento prefettizio, ma anche sulla consistenza di fondati elementi di evidente responsabilità . E, quindi, sempre secondo l’impugnata sentenza, accertare secondo un’opzione scientifica non arbitraria . la persistenza, dopo l’assunzione di sostanza stupefacente, di principio attivo comprovante uno stato di alterazione in atto al momento della guida del veicolo . Il motivo è fondato. Il ragionamento decisorio del Tribunale è errato in quanto applica alla concreta fattispecie per cui è giudizio art. 223, co. 1 C.d.S., guida in stato di alterazione senza lesioni colpose o omicidio derivanti dalla circolazione quanto – viceversa - previsto per le sole ipotesi di cui all’art. 222, commi 2 e 3. Solo per tali ultime ipotesi quando cioè dall’uso delle sostanze stupefacenti derivino lesioni o omicidio , in sostanza, il Prefetto deve procedere ad una valutazione dei fondanti elementi di una evidente responsabilità , riferibile - nella fattispecie - a reati di particolare importanza. Viceversa, allorché non derivino tali reati, il Prefetto - ex art. 223, co. 1 C.d.S., dispone la sospensione della patente , che integra un atto dovuto privo di discrezionalità come aveva ritenuto correttamente il Giudice di Pace . Il principio erroneamente invocato con l’impugnata sentenza già affermato da Cass. S.U. n. 13226/2007 è riferibile alla sola ipotesi di sospensione della patente di guida nell’ipotesi del verificarsi dei detti reati. Del tutto differente è, poi, l’ipotesi - non rapportabile a quella oggetto dell’odierno esame del ricorso - della revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, co. 1 e 2 del C.d.S. Il conclusione il dirimente motivo esaminato è fondato e comporta l’accoglimento del proposto ricorso. 5.- Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rimessione degli atti al Tribunale di Arezzo in diversa composizione, che provvederà a decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione.