Le formalità non aiutano l'autista tedesco sanzionato in Italia

Lo straniero che riceve per posta una multa stradale non può censurare la ritualità della notifica del verbale se nel frattempo è riuscito a proporre normalmente ricorso.

Ogni dubbio in ordine alla modalità della consegna della documentazione sanzionatoria non può infatti condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. Sesta Civile - 2, con l'ordinanza n. 10185 del 27/04/2018. Il caso. Un cittadino tedesco ha ricevuto la notifica postale di una infrazione commessa a Firenze e contro questa misura punitiva ha proposto ricorso al Giudice di Pace che ha annullato la multa per inesistenza della notifica, effettuata con modalità diverse da quella previste dalle convenzioni internazionali per le notifiche all'estero. Il Tribunale, in sede d'Appello, ha ribaltato questa determinazione e anche gli Ermellini hanno confermato la sanzione. Se anche si fosse potuto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata ciò non avrebbe dato luogo ad una ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo . In pratica l'avvenuto tempestivo esercizio delle facoltà difensive avverso il verbale ha sanato ogni nullità della notificazione. È infatti certo che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità di consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione . La nullità della notifica è sanata. Il verbale sarebbe invalido, conclude l'ordinanza, solo se assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al tempo e alla località dell'infrazione. In questo caso il trasgressore ha avuto piena conoscenza della violazione e ha potuto difendersi tempestivamente nel merito. Quindi la nullità della notifica della multa è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre 2017 – 27 aprile 2018, numero 10185 Presidente Manna – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Giudice di pace di Firenze accoglieva l’opposizione ex art. 22 L. numero 689/1981 proposta da K.K. , cittadino tedesco residente in Germania, avverso un verbale di contravvenzione al C.d.S., deducendo tra l’altro l’inesistenza della notifica del suddetto atto effettuata a mezzo posta e non con le modalità previste dalle convenzioni internazionali per le notifiche all’estero. Successivamente il Tribunale di Firenze, con la sentenza numero 3078/2015, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Firenze, ed, in riforma dell’appellata sentenza del Giudice di Pace, rigettava l’opposizione formulata dall’appellato K. . A sostegno della decisione il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che in generale per la notifica in Germania degli atti amministrativi, qual era il verbale di contravvenzione al C.D.S. emesso dalla polizia municipale, dovesse trovare applicazione la disciplina contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Tuttavia nel caso di specie l’art. 201 del C.d.S. consentiva la notifica a mezzo del servizio postale come alternativa paritaria rispetto a quella effettuata secondo il codice di rito e che l’art. 201 C.d.S. trovava applicazione preferenziale rispetto all’art. 142 c.p.c. ratione temporis . In ogni caso quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, ciò non avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo. Avverso la suddetta decisione K.K. propone ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi. Resiste il Comune di Firenze con apposito controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un’unica censura. Ritenuto che il ricorso principale potesse essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato anche memoria illustrativa. Atteso che con il primo motivo di ricorso il K. denuncia ex art. 360 numero 3 c.p.c., la violazione degli artt. 10 Cost., 142 c.p.c., 201, commi 1 e 3, C.d.S., lamentando che il giudice di appello, pur individuando correttamente la disciplina applicabile per la notifica in Germania, ossia quella prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, ha poi inopinatamente ritenuto che l’art. 201 C.d.S. consentisse di effettuare, in deroga a quanto previsto dalla Convenzione citata, la notifica a mezzo posta direttamente al destinatario residente in Germania con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360, com. 1, numero 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. in particolare, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della norma citata, giacché quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, il giudice del gravame ha ritenuto che il vizio non dava luogo ad un’ipotesi di inesistenza della stessa, ma solo a nullità della notifica al K. , sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo essa raggiunto il suo scopo, in palese violazione del divieto posto dall’ordinamento tedesco con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Firenze lamenta, ai sensi dell’art. 360 numero 3 e 5 c.p.c., l’inesistenza della procura speciale alle liti rilasciata su foglio a parte in primo grado da K.K. , deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e l’omessa pronuncia su un punto decisivo per il giudizio da parte del giudice di appello ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare in primo luogo l’unico motivo del ricorso incidentale, essendo evidente che l’eventuale giudizio positivo circa la validità della procura alle liti sarebbe assorbente rispetto alle altre doglianze. Essa però non è fondata. Il Tribunale di Firenze ha affermato la validità della procura alle liti conferita per mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio in Germania, rilevando che era costituiva circostanza riscontrabile dal contenuto dell’atto sia la certa riferibilità soggettiva alla parte sia al giudizio in questione, in quanto conteneva l’indicazione che il mandato difensivo era relativo alla causa K.K. - Comune di Firenze in altri termini, appariva fornito chiaramente il collegamento con la causa oggetto del ricorso, senza farsi menzione del numero di ruolo generale attribuito al procedimento de quo, formalità di per sé non idonea a provocare l’inesistenza della procura. Premesso che la procura alle liti, conferita con mandato notarile rilasciato all’estero, in ordine alla quale il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui alla L. 4 gennaio 1968, numero 15, art. 15, come ha avuto modo di affermare e ribadire questa Suprema Corte, non è richiesto, ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con la L. 20 dicembre 1966, numero 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l’obbligo della ricordata legalizzazione Cass. Sez. Unumero 2 dicembre 1992 numero 12863 Cass. 1 agosto 2002 numero 11434 Cass. 8 maggio 1995 numero 5021 , le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sono del tutto condivisibili ed involgono un accertamento di merito non puntualmente criticato. Del resto il motivo di ricorso incidentale costituisce una mera riproposizione di argomentazioni già svolte nei giudizi di merito, che sono respinte con argomentazioni congrue e prive di vizi logico - giuridici si passa all’esame delle due doglianze del ricorso principale, che attesa la intima connessione logico-giuridica che le avvince, in quanto seppure sotto diversi profili, pongono la medesima questione relativa alla regolarità e alla sanabilità della notificazione del verbale di accertamento della violazione, possono essere esaminate congiuntamente. Esse non sono fondate. Correttamente il Tribunale ha rigettato l’appello osservando che l’avvenuto esercizio delle facoltà difensive avverso il verbale, e segnatamente la proposizione del ricorso all’autorità giudiziaria competente, abbia sanato ogni nullità della notificazione. Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, numero 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo Cass. numero 20975 del 2014 Cass. numero 11548 del 2007 Cass. numero 4028 del 2007 . Né possono essere condivise le deduzioni del ricorrente il quale ha censurato la sentenza impugnata per non avere accertato la inesistenza della notificazione del verbale. Invero, non appare dubitabile che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità della consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione. Neanche può ritenersi, come ipotizzato dal ricorrente, che il verbale, del quale egli è venuto a conoscenza e in relazione al quale ha proposto opposizione, che il Giudice di pace ha ritenuto tempestiva, non fosse un atto idoneo a mettere formalmente a conoscenza la persona nei cui confronti è stato emesso, della sussistenza di una violazione, del tempo e del luogo della violazione stessa, delle modalità e dell’autore dell’accertamento. In proposito, è sufficiente rilevare che solo il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del d.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada , è invalido Cass. numero 13733 del 2010 , deve escludersi che, nella specie, possa essere ravvisata la predetta nullità, non essendo neanche contestata la presenza nel verbale pervenuto nella disponibilità della ricorrente delle indicazioni necessarie per una valida contestazione, che peraltro egli ha proposto. Si deve anche di rilevare che il ricorrente, erroneamente, pretende di far discendere dalla asserita inesistenza della notificazione del verbale la inesistenza del verbale stesso questo, infatti, esiste nella sua consistenza non solo fisica ma anche giuridica, e la sua efficacia probatoria avrebbe potuto dalla ricorrente essere superata solo attraverso la proposizione di querela di falso. Da ultimo, deve considerarsi che ciò conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente e, sotto l’altro profilo, dell’incidenza dell’eventuale limitato tempo a disposizione per l’articolazione delle difese, anche questo aspetto non affrontato e comunque all’evidenza escluso dalle difese articolate in tutti i gradi. Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma della L. numero 689 del 1981, art. 22 atteso che l’art. 18, comma 4, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 160 del codice, che fa salva l’applicazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità. Cass numero 11548 del 2007 . È, inoltre, appena il caso di rilevare che il K. nel proporre opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada ha dedotto quale unico motivo la sola invalidità della notificazione del verbale di accertamento, ragione per la quale il ricorso è stato dal giudice del gravame respinto nel merito, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa Cass. numero 656 del 2010 Cass. numero 217 del 2006 . In conclusione il ricorso principale e quello incidentale devono pertanto essere respinti. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale. Poiché i ricorsi - principale ed incidentale - sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore del Comune di Firenze in complessivi 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.