L’usucapione e la presentazione di domande nuove in appello

Chi afferma di avere usucapito un sottotetto può, in sede di appello, convertire la domanda affermando di avere conseguito la proprietà del bene con altre modalità senza perciò incorrere in un vizio della domanda per la novità della stessa.

Per costante giurisprudenza sul tema del divieto di allegazione di domande nuove in grado di Appello, non costituisce divieto alla predetta regola la deduzione di usucapione di un bene condominiale ordinaria o abbreviata qualora in primo grado l’attore abbia eccepito di avere acquisito la proprietà del bene con altre modalità. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10074/2018, depositata lo scorso 24 aprile. Il caso. Una condomina conveniva in giudizio tutti gli altri proprietari del palazzo affermando di avere usucapito il locale sottotetto posto al di sopra del proprio appartamento. Secondo la stessa, i propri danti causa avevano principiato a possedere il locale e lei aveva poi maturato il periodo necessario per usucapire il manufatto. Nel sottotetto, infatti, già gli originali proprietari avevano realizzato dei lavori di trasformazione con i quali avevano collegato il locale all’appartamento dell’attrice e l’avevano convertito in una mansarda abitabile. Si costituivano i condomini, in parte negando le asserzioni dell’attrice e in parte affermando di avere già raggiunto accordi privati con la stessa. Il Tribunale, all’esito del processo, dichiarava l’impossibilità per l’attrice di fornire prova del c.d. animus excludendi ” ossia della manifestazione concreta che il possesso del sottotetto aveva caratteristiche esclusive e dirette ad escludere il compossesso di altri condomini. Solo con la manifestazione di un possesso esclusivo e idiosincratico rispetto agli altri comunisti, infatti, ella avrebbe potuto conseguire la proprietà del locale per usucapione. La succitata proprietaria impugnava detta sentenza in grado di Appello, affermando – tra le altre cose – come il sottotetto non fosse mai stato di proprietà dello stabile, essendo sempre e solo stato di proprietà esclusiva data la sua caratteristica di pertinenza del proprio appartamento. La Corte d’Appello rigettava la domanda proposta affermando la novità di tale argomentazione rispetto all’originario petitum della domanda promossa in primo grado. Sebbene si trattasse di una domanda di accertamento del diritto di proprietà, e quindi uno dei diritti c.d. autodeterminati” la variazione della domanda di accertamento della modalità di acquisto della proprietà sarebbe potuta intervenire esclusivamente nel processo tenutosi presso il Tribunale. Ribadito un importante principio in materia di domanda giudiziale di accertamento della proprietà. Alla luce della soccombenza in grado d’Appello, l’originaria convenuta depositava ricorso in Cassazione. Mediante tale articolato ricorso la condomina sosteneva, in sintesi, come la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare ammissibile la propria domanda di accertamento del conseguimento della proprietà del sottotetto. Secondo la ricorrente, infatti, il Giudice del riesame aveva errato nell’affermare che la deduzione del differente modo di acquisto della proprietà avrebbe necessariamente dovuto essere proposto nel giudizio di primo grado. Rilevava, ancora, che la richiesta di accertamento della natura pertinenziale del sottotetto – pur avvenuta in grado d’Appello – era comunque fondata sull’allegazione di fatti e circostanze già riportati nell’atto introduttivo del primo processo ed era quindi da escludersi che questi fossero qualificabili come fatti nuovi. Con la sentenza numero 10074 del 24 aprile 2018 la Seconda Sezione Civile della Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso proposto. Affermava infatti la Corte che per costante giurisprudenza in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in Appello, non viola il divieto di ius novorum ” la deduzione, da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata dalla controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima . La proprietà appartiene infatti ai diritti autodeterminati, categoria che identifica quei diritti che si identificano esclusivamente in base al loro contenuto e prescindono dal titolo di acquisizione. Nel caso in questione, quindi, l’attrice poteva bene in appello modificare la domanda allegando di avere la proprietà del bene per altre circostanze da quelle dedotte in primo grado senza incorrere in alcun mutamento della causa petendi . Il Giudice, inoltre, può accogliere la summenzionata domanda senza rischiare di incorrere in un difetto di ultrapetizione. L’art. 112 c.p.c. afferma infatti che Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti . Nel caso in questione, tuttavia, la domanda è volta a ottenere una sentenza dichiarativa di accertamento del diritto di proprietà e conseguentemente tale richiesta può essere motivata al Giudice di Appello anche allegando ragioni diverse da quelle promosse in primo grado. La sentenza di appello, quindi, aveva errato nel valutare l’inammissibilità della domanda dell’appellante e doveva essere di conseguenza cassata. Interessante rilevare come la Cassazione non si pronunci correttamente sul merito, essendo solo giudice di legittimità. Essa quindi non valuta la bontà o meno della domanda proposta dall’attrice, o la sua fondatezza, ma solo l’erroneità del ragionamento della Corte d’Appello che con valutazione tranchant aveva deciso l’inammissibilità della stessa per la sua presunta novità, senza valutarla nel merito. Alla cassazione della sentenza di appello, pronunciata dalla Cassazione, consegue quindi la rimessione ad altra Sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione della circostanza sul merito.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 febbraio – 24 aprile 2018, n. 10074 Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo Fatti di causa S.P. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i condomini dell’edificio in omissis deducendo di essere divenuta proprietaria con atto del 14/6/1999 per notar A. di un’unità immobiliare ubicata nell’edificio in questione, riportata in NCEU al foglio , mappale sub , la quale era stata acquistata dai suoi danti causa, T.V. e So.Al. con atto del 12/5/1983. Aggiungeva altresì che i venditori, coevamente all’acquisto dettero inizio ai lavori di trasformazione del sottotetto al quale era dato accedere unicamente dal cavedio sito nell’unità immobiliare ora dell’attrice, rendendo il sottotetto abitabile e trasformandolo in mansarda. Disposto il dissequestro del bene, i lavori di trasformazione vennero completati alla fine del 1984, e nel 1986 fu presentata anche domanda di sanatoria per gli abusi edilizi commessi, concludendosi l’iter amministrativo in data 29 aprile 2000 allorché venne annullato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego del condono. Assumeva l’attrice che la stessa ed i suoi danti causa avevano manifestato l’inequivoca volontà di estendere il loro possesso sul sottotetto, anche mediante l’edificazione e l’ampliamento dei volumi realizzati, e pertanto chiedeva che fosse dichiarata l’usucapione ventennale del locale in questione, unendo il proprio possesso a quello dei venditori. In via subordinata chiedeva che fosse comunque pronunciata l’usucapione abbreviata ex art. 1159. Si costituivano i soli condomini A.D., +Altri , che contestavano la fondatezza della domanda, mentre i condomini C.G. e M. dichiaravano di avere raggiunto un’intesa con l’attrice, non opponendosi alla sua domanda. Nel giudizio successivamente introdotto dalla S., ma contenente richieste identiche a quelle avanzate nel primo giudizio, si costituiva anche B.C.M.M. , che dichiarava di avere a sua volta raggiunto un’intesa con la S. . Riuniti i giudizi, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9580 del 27 agosto 2012 rigettava la domanda, ritenendo che, ancorché ai fini dell’usucapione del bene comune non è necessaria l’interversio possessionis, tuttavia non risultava comunque documentata una manifestazione di volontà dell’animus excludendi in capo alla S. , non essendovi la prova dell’incompatibilità dell’attuale possesso dell’attrice con quello degli altri condomini, atteso che, a detta della stessa attrice, il locale oggetto di causa era sempre stato inaccessibile agli altri condomini. Andava altresì disattesa la domanda di usucapione abbreviata per la carenza del requisito della buona fede, in quanto la S. si sarebbe potuta avvedere dell’alienità del bene al momento dell’acquisito mediante una semplice verifica catastale o l’esame dei registri immobiliari. A seguito di gravame della S. , e nella resistenza di alcuni soli dei condomini, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 3170 del 19 agosto 2014 rigettava l’appello. In relazione alla richiesta della S. di accertare che in realtà il bene era di sua proprietà in quanto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali non era mai stato destinato a servizio del condominio, trattandosi in realtà di una pertinenza dell’unità immobiliare sita all’ultimo piano, e dalla stessa pacificamente acquistata, la Corte d’Appello dava atto che si trattava di richiesta avanzata per la prima volta solo in appello e che costituiva quindi una domanda nuova, in quanto basata su una diversa causa petendi. Inoltre, sebbene si trattasse di domanda relativa a diritto cd. autodeterminato, il mutamento della richiesta di accertamento della modalità di acquisito della proprietà, doveva intervenire solo nel corso del giudizio di primo grado. Infine, l’attrice nel corso del giudizio di primo grado aveva sempre sostenuto la natura condominiale del sottotetto. In relazione alla richiesta di accertare in ogni caso l’acquisto per usucapione ordinaria, secondo i giudici di appello il Tribunale aveva errato nell’affermare che nella fattispecie non era necessario verificare una formale interversione del possesso, dovendo prestare attenzione al contenuto della delibera assembleare del 16 febbraio 1983, con la quale il sottotetto era stato concesso in uso esclusivo ai danti causa dell’attrice, attribuendo loro quindi la detenzione e non il possesso. In presenza di tale situazione, era onere dell’appellante dimostrare che vi fosse stato il compimento di un atto diretto a mutare la detenzione in possesso, non essendo invece stato provato che, una volta eseguiti i lavori, fosse stato impedito il possesso ovvero il compossesso degli altri condomini. Inoltre non poteva essere accertata la nullità della delibera condominiale de qua, in quanto adottata non all’unanimità, poiché non era stato convenuto in giudizio il Condominio che è il soggetto che ha assunto la delibera, e che è l’unico legittimato passivo all’accertamento dell’invalidità della delibera stessa. Quanto infine alla maturazione dell’usucapione decennale, la sentenza d’appello condivideva l’assunto del Tribunale per il quale mancava la buona fede dell’attrice, non senza considerare che non vi era prova del mutamento della detenzione in possesso. Infine confermava le statuizioni di prime cure in punto di spese di lite, riformando la decisione solo in ordine all’individuazione esatta di alcuni dei condomini evocati in giudizio. S.P. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di sei motivi illustrati anche da memorie ex art. 378 c.p.c. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile la richiesta di accertamento della proprietà del sottotetto-mansarda quale pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano, sul presupposto che fosse stata dedotta una nuova causa petendi, nonché per la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il giudice di appello posto a fondamento della decisione fatti specificamente non contestati dalla controparte. Si evidenzia che, ancorché la sentenza gravata abbia dato atto che il diritto di proprietà costituisce un diritto cd. autodeterminato, ha inopinatamente sostenuto che la deduzione del diverso modo di acquisto della proprietà doveva necessariamente intervenire nel corso del giudizio di primo grado. Si rileva altresì che la richiesta di accertamento della natura pertinenziale del bene oggetto di causa si fondava sull’allegazione di fatti che erano già annoverati nell’atto introduttivo del giudizio che conteneva la puntuale indicazione delle caratteristiche del locale in oggetto, essendo quindi escluso che in appello fossero stati allegati fatti nuovi. Trattasi di elementi che confutano altresì l’asserzione della sentenza d’appello, sebbene avente valore di mero obiter dictum, secondo cui la ricorrente avrebbe in primo grado sostenuto riconosciuto/confessato la natura condominiale del sottotetto. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per motivazione apparente e/o inesistente, in ordine all’affermazione dei giudici di appello secondo cui la stessa ricorrente avrebbe sostenuto e comunque riconosciuto la natura condominiale del locale conteso, trattandosi di affermazione che prescinde totalmente dalla lettura delle deduzioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, laddove a contrario si faceva richiamo alla natura pertinenziale del bene rispetto all’appartamento posto all’ultimo piano. I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono fondati e vanno quindi accolti. Orbene, a fronte della richiesta di parte attrice, quale formulata con l’atto introduttivo del giudizio, di accertare l’acquisto della proprietà del locale sottotetto per usucapione ordinaria ovvero abbreviata, i giudici di appello hanno ritenuto che l’accertamento dell’acquisto della proprietà, motivato in appello dalla stessa ricorrente, sul presupposto che trattandosi di bene pertinenziale all’appartamento dalla medesima acquistato, il trasferimento era avvenuto a titolo derivativo, e proprio per effetto dell’atto di acquisto dell’appartamento, costituisse una domanda nuova, in quanto basata su di una diversa causa petendi. A tale argomentazione, ed a fronte della deduzione della S. secondo cui nella fattispecie si controverteva in materia di diritti cd. autodeterminati, la sentenza gravata ha fatto seguire la considerazione per la quale il mutamento del titolo di acquisto della proprietà doveva intervenire solo nel corso del giudizio di primo grado, non essendo dato nel giudizio di appello ampliare le censure rispetto a quanto originariamente dedotto. Trattasi di affermazioni che risultano in evidente violazione della costante giurisprudenza di questa Corte. Ed, infatti, si è reiteratamente affermato che cfr. da ultimo Cass. n. 40/2015 in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum la deduzione, da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova in termini analoghi, e proprio con riferimento alla situazione che qui ricorre, in cui a fronte della deduzione in primo grado di un acquisto per usucapione, in appello si sosteneva che l’acquisto della proprietà fosse avvenuto a titolo derivativo, cfr. Cass. n. 8986/2017 . Ed, infatti, va ribadito che cfr. Cass. n. 23851/2010 i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l’attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi , dall’altro il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e ciò anche laddove il diverso titolo di acquisto sia indicato per la prima volta in appello cfr. Cass. n. 12607/2010 Cass. n. 24400/2014 Cass. n. 11521/1999 Cass. n. 24702/2006, a mente della quale l’indicazione del diverso modo di acquisto potrebbe intervenire in tutto il corso del giudizio di appello . La sentenza gravata ha pertanto erroneamente ravvisato l’inammissibilità della richiesta di parte attrice di accertare l’intervenuto acquisto della proprietà a titolo derivativo, come argomentato con l’atto di appello, e deve pertanto essere cassata. Va altresì aggiunto che, avendo rilevato la sostanziale inammissibilità della richiesta de qua, le ulteriori considerazioni spese in ordine alla dedotta carenza di prova dei fatti che fonderebbero la diversa modalità di acquisto, in quanto rese da giudice che si è spogliato della potestas iudicandi , sono prive di giuridica rilevanza, dovendosi a tal fine richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata cfr. Cass. S.U. n. 3840/2007 Cass. S.U. n. 15122/2013 . La sentenza deve quindi essere cassata ed il giudice del rinvio dovrà, in relazione alla diversa modalità di acquisto dedotta in sede di gravame, verificare se il bene oggetto di causa potesse, alla luce della tradizionale giurisprudenza di questa Corte, reputarsi o meno come pertinenziale rispetto alle unità immobiliari poste all’ultimo piano e cioè riscontrando se avesse o meno funzione esclusiva di protezione dell’appartamento dell’attrice cfr. ex multis, Cass. n. 7764/2009 e quindi anche in relazione all’appartamento dell’attrice, alla luce della situazione di fatto esistente alla data della creazione del condominio. 2. Il terzo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1108, 1021 e 1024 per avere la sentenza gravata ritenuto la sussistenza di un diritto di uso sulla mansarda in favore dei danti causa dell’attrice e poi di quest’ultima in forza di una delibera condominiale del 16 febbraio 1983, sebbene approvata solo a maggioranza e non all’unanimità, con la conseguente nullità della sentenza stessa, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., per essersi ritenuto necessario un atto della ricorrente diretto a convertire la detenzione in possesso. Il quarto motivo lamenta poi la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., laddove la Corte d’Appello ha omesso di accertare incidenter tantum la nullità della delibera de qua, sul presupposto che al processo non avesse preso parte anche il condominio, legittimato passivo di un ipotetico giudizio volto all’accertamento della nullità. Anche tali due motivi vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione. Ed, invero se appare sicuramente fondata la deduzione di cui al quarto motivo, essendo evidente che la richiesta di accertamento dell’invalidità della delibera era stato richiesto con efficacia meramente incidentale, e quindi senza efficacia di giudicato, ma al solo fine di riscontrare il titolo in base al quale la S. era nel godimento del bene, occorrendo in ogni caso osservare che sì rivelava comunque superflua la partecipazione del condominio, atteso che al giudizio, in ragione del tenore della domanda attorea, erano stati invitati a partecipare tutti i condomini, va invece disatteso il terzo motivo, il che implica nei fatti l’assorbimento del quarto motivo. Il tenore della delibera, come riportato per stralcio in ricorso, prevede in favore dei richiedenti che il sottotetto, parte comune, senza accesso dall’esterno, posto nel corpo basso dello stabile, venga usufruito in modo esclusivo dagli appartamenti sottostanti, fermo restando che la falda del sottotetto non venga in alcun modo modificata, ad eccezione di eventuali lucernari . Il presupposto da cui parte la tesi della ricorrente è che con tale delibera sarebbe stato concesso un diritto reale di uso in favore dei condomini richiedenti, e che quindi tale diritto presupporrebbe per la sua validità una delibera adottata all’unanimità ex art. 1108 c.c. cfr. Cass. n. 15024/2013, per la quale in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù dell’art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condomini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla . Al di là dell’equivocità dell’espressione contenuta nella delibera usufruito , la sentenza d’appello parla però di uso esclusivo, ma accompagnando a tale espressione il riferimento ad una situazione di mera detenzione in capo alla attrice, il che non consente di poter affermare che i giudici di appello abbiano opinato per l’attribuzione di un diritto reale di uso. Il riferimento alla detenzione lascia piuttosto intendere che ad avviso della Corte distrettuale con la delibera sarebbe stato attribuito un diritto personale di godimento, riconducibile quindi alla figura contrattuale del comodato, per la cui concessione non si pone quindi la necessità di una delibera all’unanimità, come nel diverso caso della concessione di un diritto reale di godimento sui beni comuni. Ne deriva che, così correttamente ricostruita la effettiva volontà assembleare, come emerge dall’accertamento in fatto compiuto dalla Corte distrettuale, il motivo formulato non può trovare accoglimento, trattandosi di volontà che non presuppone una manifestazione unanime di volontà dei condomini, con il conseguente assorbimento del quarto motivo. 3. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove fornite dall’attrice nonché i fatti allegati a mai oggetto di contestazione in ordine al possesso uti domini, continuo e non interrotto, del piano secondo sottotetto/mansarda dal maggio 1983 data di acquisto del bene da parte dei sig. T. - S. . Il motivo è da disattendere. In primo luogo va evidenziato che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove Cass. n. 11892 del 2016 Cass. S.U. n. 16598/2016 . Nel caso di specie, il motivo difetta innanzi tutto del requisito di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., laddove, pur denunziando l’omessa valutazione di prove documentali e di fatti non contestati, quanto alle prime omette di individuarle con precisione, omettendo altresì di richiamarne, sia pure per sintesi, il contenuto in motivo, mentre quanto ai secondi, trascura di indicare come e quando sia maturata la non contestazione ad opera delle controparti e ciò anche a voler soprassedere sul fatto che molti dei convenuti sono rimasti contumaci nel corso del giudizio, impedendo in tal modo che possa ravvisarsi per gli stessi una non contestazione . Nella sostanza tuttavia il motivo si risolve in una non consentita istanza alla Corte di sottoporre a rivalutazione complessiva il materiale probatorio, in evidente contrasto con il compito assegnato al giudice di legittimità, sostenendosi la non condivisibilità dell’apprezzamento in fatto operato dalla Corte distrettuale. 4. Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 e 1147 c.c. laddove ha escluso la sussistenza della buona fede in capo alla S. ai fini dell’art. 1159 c.c., sul presupposto che sarebbe stato possibile riscontrare l’effettiva titolarità del bene sulla scorta delle verifiche catastali e dell’esame dei registri immobiliari. Adduce la parte che la medesima aveva acquistato tramite atto notarile e che in tal caso la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che proprio il mancato esonero del professionista dal compimento delle visure ipocatastali costituisce elemento per poter confermare la sussistenza della presunzione di buona fede in capo all’acquirente. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata. I giudici di appello, nel disattendere la richiesta di accoglimento dell’usucapione abbreviata, in realtà oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, quanto all’insussistenza della buona fede, hanno altresì aggiunto che era fondamentale ed assorbente quanto osservato in occasione del rigetto della domanda di usucapione ordinaria, sul presupposto che non vi fosse un valido possesso in capo ai danti causa prima ed all’attrice poi, in ragione dell’assenza di un atto di interversione del possesso. Trattasi appunto di un’autonoma ratio decidendi che è idonea di per se stessa a sorreggere la decisione di rigetto della domanda, e che non risulta minimamente aggredita dal motivo de quo. Ne consegue che una volta disattesi i motivi da tre a cinque, confermandosi quindi che non vi è stato un valido esercizio di un possesso utile ad usucapire, diviene ininfluente accertare anche se vi fosse o meno la buona fede in capo all’appellante al momento dell’acquisto, risultando in ogni caso carente uno dei requisiti necessari per il ricorrere della fattispecie acquisitiva di cui all’art. 1159 c.c 5. Il giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Milano, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta i restanti, e cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per le spese del presente giudizio.